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L'Ires «leggera» esce allo scoperto

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30 settembre 2007

Sulle società sta per arrivare una grande ondata di cambiamenti in campo fiscale. Stando alle anticipazioni sulla Finanziaria per il 2008 sono infatti in arrivo misure che intervengono su molti istituti tipici dell'Ires. La filosofia dell'intervento può essere riassunta in tre punti: riduzione dell'aliquota dal 33 al 27,5 per cento; aumento e razionalizzazione della base imponibile; misure "collaterali" di sostegno alle aggregazioni mediante operazioni straordinarie.

Regime pex
L'esenzione sulle plusvalenze torna al livello del 95% (nel mondo Irpef la misura è del 49,60). In questo modo viene riallineato il prelievo sui dividendi percepiti e sulle plusvalenze realizzate dalle partecipanti, che si attesta all'1,375% (il 27,5% del 5% del provento).

Interessi passivi
Le modifiche annunciate sono particolarmente corpose. Innanzi tutto, vengono soppresse le regole attualmente note come
thin cap e pro rata patrimoniale. La deduzione degli interessi passivi dovrebbe essere regolata da un'unica disposizione che dovrebbe prevedere: a) la deducibilità fino all'ammontare degli interessi attivi; b) la deducibilità della quota eccedente limitata a una percentuale (il 30%) del risultato operativo lordo della gestione caratteristica della società. Questo parametro dovrebbe essere desunto dal bilancio civilistico (valore della produzione meno costi della produzione, senza tenere conto degli ammortamenti). La parte di interessi non deducibile può essere riportata in avanti per cinque periodi di imposta, ma a condizione che in essi vi sia capienza di deducibilità (nel senso che in quei periodi gli interessi di conto economico saranno inferiori al 30% del Rol). Per i primi periodi di applicazione della novità, gli interessi non dedotti potranno essere riportati per dieci anni. Le modifiche alla deduzione degli interessi passivi incidono anche sulle società che aderiscono al consolidato fiscale: la quota non dedotta da un soggetto partecipante al consolidato può essere riutilizzata in sede di consolidato stesso, maa condizione che si sia creata capienza per la deducibilità.

Beni materiali
Sui beni materiali viene annunciata la novità forse a più ampio impatto: la soppressione della possibilità di operare ammortamenti anticipati e accelerati. È chiaramente una norma di ampliamento della base imponibilevolta a controbilanciare gli effetti della riduzione di aliquota. Sempre sugli ammortamenti, nella bozza di disegno di leggeè stata recepita anche la norma interpretativa che riguarda la scomposizione del fondo di ammortamento pregresso relativo ai fabbricati. Confermato che il fondo ammortamento va ripartito proporzionalmente tra terreno e fabbricato.

Leasing
La vita minima dei contratti si allunga, in quanto deve arrivare a coprire almeno i due terzi della durata del periodo di ammortamento del bene. Per quanto riguarda i leasing immobiliari, vengono riviste le soglie minime e massime di durata: in pratica la durata calcolata con la regola dei due terzi avrà comunque un minimo di 11 e un massimo di 18 anni. Le novità si applicheranno ai contratti che stipulati a partire dal 1ڧennaio 2008.

Spese di rappresentanza
È in arrivo una semplificazione, per ora non definita nei contenuti. La bozza di provvedimento, infatti, si limita a stabilire che queste spese saranno deducibili se risulteranno in possesso di una serie di requisiti (inerenza, congruità) stabiliti con uno specifico decreto ministeriale.

Deduzioni extra contabili
Un'altra modifica importante riguarda la soppressione del complesso meccanismo della deduzione extra contabile. Peraltro, una volta soppressa la principale voce che alimentava questo meccanismo (gli ammortamenti anticipati), la sua eliminazione appare una logica conseguenza. A partire dal 2008, quindi, non saranno possibili maggiori deduzioni in dichiarazione dei redditi e non si creeranno più vincoli fiscali sulla distribuzione degli utili e delle riserve. Per le deduzioni operate in passato, però, il vincolo sulle riserve rimane: per superare questo effetto di trascinamento dal passato è però possibile liberarsi completamente dal vincolo stesso versando l'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento dei questa imposta rende distribuibili le riserve, ma non genera alcun effetto sul costo fiscale riconosciuto dei beni, che rimane al netto delle deduzioni extra contabili operate in passato. Per affrancare anche i beni sarà prevista un'imposta sostitutiva de 18 per cento.

Consolidato fiscale
Anche per questo istituto vengono previste diverse modifiche. Mentre ovviamente permane l'agevolazione di fondo (la somma algebrica dei risultati dei partecipanti), dovrebbero essere soppresse le tre agevolazioni aggiuntive, e cioè esenzione totale per i dividendi, deduzione degli interessi passivi da pro rata patrimoniale, trasferimenti in neutralità. Per quanto riguarda i dividendi, dovrebbero essere colpite tutte le distribuzioni deliberate a partire dal 1ڳettembre2007, fermarestando l'applicazione della regola vecchia alle distribuzioni dell'utile 2006, indipendentemente dalla delibera.

Le operazioni straordinarie
Non è sicuramente da meno, come portata e come impatto, l'intervento annunciato sulle operazioni straordinarie. La novità più rilevante dovrebbe essere il ritorno dell'imposta sostitutiva per allineare i valori civili e fiscali. In particolare, il nuovo punto di riferimento diventa la norma sui conferimenti (articolo 176 del Tuir) che prevederà appunto la possibilità di effettuare un affrancamento totale o parziale dei maggiori valori che emergono dall'operazione a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 18 per cento. Un'analoga opzione viene concessa alle società che porranno in essere operazioni di fusione o di scissione. Per quanto riguarda i conferimenti, dovremmo assistere anche a un'operazione di sfoltimento normativo, nel senso che l'articolo175 (conferimento a valori contabili) dovrebbe essere dedicato in futuro solo ai conferimenti di partecipazioni.

Norme transitorie
Sempre sul fronte dei disallineamenti dei valori civili e dei valori fiscali dei beni, segnaliamo tre possibilità che sono contenute nel disegno di legge. La prima riguarda la possibilità di affrancare i disallineamenti del passato per fusioni, scissioni e conferimenti, sempre versando la sostitutiva del 18 per cento. La seconda possibilità èquella di eliminare i disallineamenti creati con le deduzioni extra contabili, sempre mediante l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 18 per cento. Anche questo riallineamento potrà essere parziale, ma dovrà avvenire per classi omogenee di deduzioni extra contabili.
L'ultima disposizione riguarda il consolidato, e in particolare il complesso problema delle svalutazioni dedotte in passato a fronte di accantonamenti indeducibili della partecipata (articolo 128 del Tuir): il disallineamento imputato ai beni può essere eliminato con il pagamento di una sostitutiva, che in questo caso è proposta nella misura del 5 per cento.

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