Capo II
MISSIONE 3 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
ARTICOLO 10.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)
Capo II
MISSIONE 3 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
ARTICOLO 10.
(Modifiche al patto di stabilità interno
degli enti locali)
1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:
«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
d) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, al primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.».
n) Stralciata ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-quinquies).
ARTICOLO 11.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
ARTICOLO 12.
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.
3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
3-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 507/93, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"20-bis. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 o anche coloro che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore al quantitativo previsto dall'abrogato articolo 20-bis".
3-ter. Nelle more di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza del beneficiario di cui al presente comma.
3-quater. Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste da testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
ARTICOLO 13.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)
1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti i criteri generali per l'individuazione dei territori da considerare montani.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socioeconomica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, cessano di appartenere alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana soppressa, nel rispetto dei princìpi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi provvedono ad adeguare la propria legislazione ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.
ARTICOLO 14.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)
1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) al comma 3, le parole: «30.000 e i 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 e i 250.000»;
c) al comma 5, la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente: «250.000».
2. L'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
i) da 10 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
3. All'articolo 47, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».
4. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi dei gettoni di presenza, di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.
6. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
7. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province».
ARTICOLO 15.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)
1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
ARTICOLO 16.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori)
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete Natura 2000, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla contingentazione dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, le risorse iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 17. Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-sexies).
(Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale)
ARTICOLO 18.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)
1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi.
2. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
3. All'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
4. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.
Art 18-bis.
(Norme per la riduzione delle consultazione politiche ed istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)
1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.
2. In ogni elezione amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante pro-tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non e´ altresí ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni. loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.
3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partito di Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Groppo Parlamentare, anche se risultante da due o piú componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, porche´ si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai partiti o movimento politici ammessi, alla registrazione, è consentito altresí, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.
4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.
5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.
6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.
7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo.
Capo III
MISSIONE 4 – L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
ARTICOLO 19. Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-septies).
(Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee)