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ARTICOLO 20.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero)

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il mese di giugno 2008, sono individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-octies).

ARTICOLO 21.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e approvazione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom)

1. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 3, della decisione stessa.

Capo IV
MISSIONE 5 – DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO


ARTICOLO 22.
(Sviluppo professionale delle Forze armate)

1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.
3. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006, è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto.
4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Capo V
MISSIONE 6 – GIUSTIZIA


ARTICOLO 23.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica)
1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale articolato su base distrettuale di corte d'appello delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'Amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

Capo VI
MISSIONE 7 – ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA


ARTICOLO 24.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ARTICOLO 25.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)
1. Per 1'anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

ARTICOLO 26.
(Sicurezza della navigazione)
1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Capo VII
MISSIONE 8 – SOCCORSO CIVILE


ARTICOLO 27.
(Chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica Umbria e Marche del 1997)
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;
b) al comma 7 dell'articolo 3 le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite con le parole: «al 31 dicembre 2012»;
c) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «Art. 10-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione ed erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente periodo: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio».
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4 milioni per l'anno 2009 e di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, di euro 7 milioni per l'anno 2011 e di euro 4,8 milioni per l'anno 2012.
3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo VII
MISSIONE 9 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA


ARTICOLO 28.
(Pesca e vittime del mare)
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
1-bis. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` altresı` destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
2. Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-novies).

ARTICOLO 29.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 29-bis.
(Rafforzamento della filiera agroenergetica)
1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` aggiunta la seguente lettera:
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

ARTICOLO 29-ter.
(Interventi per il settore dell'apicoltura)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilita` di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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