Capo IX
MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
ARTICOLO 30.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica puo` utilizzare in compensazione il credito.
ARTICOLO 30-bis.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, e` determinato dall'Autorita` per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: "iniziative a vantaggio dei consumatori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.".
ARTICOLO 30-ter.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalita` e` incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita` di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), e` incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e` regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 alla presente legge allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e` remunerata, con le medesime modalita`, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma puo` essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita` produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota e` incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012".
5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per megawattora, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita` per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorita` entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per lettere b) e c) del presente comma di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita` per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonche´ le modalita` per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalita` con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilita` e la rintracciabilita` della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorita` per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;
b) le modalita` con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonche´ per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.
Tabella 1
Fonte Coefficiente
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
1-bis Eolica offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . . 1,80
5 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo . . . . . . . . 1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti
impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del
punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Tabella 2
Fonte
Entita` della tariffa
(euro cent/kWh)
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . . 34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo . . . . . . . .22
7 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di
depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
* E` fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di
energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure
di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo
7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
ARTICOLO 30-quater.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "alla quale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle province delegate".
3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e` aggiunto il seguente capoverso:
"In caso di dissenso, purche´ non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e` rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano".
4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale".
5. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)".
6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e` aggiunto il seguente capoverso: "Ai medesimi impianti, quando la capacita` di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita` di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacita` di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attivita`".
7. Al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono aggiunte le seguenti: "dei comuni, delle comunita` montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali e` rimessa alla Commissione provinciale di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali".
9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori e` fornita anche con la prova di avere svolto le attivita` previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosı` come introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attivita` sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
11. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e` aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti offshore l'autorizzazione e` rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con le modalita` di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita` marittima".
Tabella A
Fonte Soglie
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 KW
2 Solare fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 KW
3 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 KW
4 Biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 KW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 KW
ARTICOLO 30-quinquies.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricita`
da fonti rinnovabili)
1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorita` per l'energia elettrica ed il gas.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
"g) sottopongono a termini perentori le attivita` poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorita` per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalita` di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite societa` terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili".
3. Il Ministro dello sviluppo economico e` delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
ARTICOLO 30-sexies.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni
in materia di fonti rinnovabili)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne da` comunicazione con relazione al Parlamento.
4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalita` di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attivita` per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».
ARTICOLO 30-septies.
(Impianti fotovoltaici)
1. Nell'ambito delle disponibilita` di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3).
2. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi dalla legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sia necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione e` rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.
Capo X
MISSIONE 11 – COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELLE IMPRESE
ARTICOLO 31.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
ARTICOLO 32.
(Sostegno all'imprenditoria femminile)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti parole: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili»;
b) Lettera stralciata ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-decies).
ARTICOLO 32-bis.
1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, istituito dall'articolo 4-bis comma VIII della legge Il marzo 2006 n. 81, ha personalita` giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attivita` presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
2. Il Comitato e` dotato di un Fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato e` disciplinata da un regolamento di contabilita` approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Comitato. Il Fondo comune e` costituito da contributi volontari degli aderenti o da terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dalla Stato, dagli Enti territoriali e da altri enti pubblici e/o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano ancora nel Fondo, contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi e/o non governativi, e da ogni altro provento derivante dall'attivita` del Comitato. In favore del Comitato e` autorizzata per ciascuno degli anni 2008-2009 la somma di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.
Capo XI
MISSIONE 13 – DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
ARTICOLO 33.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali)
1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.
2-bis. Per il completamento degli interventi previsti dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e` autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalita` di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004.
2-ter. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'efficacia del presente articolo e` subordinata alla preventiva approvazione da parte delIa Commissione Europea, nonche´ alle condizioni e/o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa neIla relativa decisione di autorizzazione.
2-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
3. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per 1'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
5. Il fondo ha la funzione di provvedere alla erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per 1'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
6. Il Ministro dei trasporti, di intesa col Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientaIi necessari per soddisfare le finalità di cui al comma 2, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definirsi in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
7. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.
8. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
9. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.
10. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».
11. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.
12. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 11 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
13. L'efficacia del comma 11 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
ARTICOLO 34.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti)
1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.
2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.
3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010.
4. L'articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è abrogato.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di euro 713.000 mila euro a decorrere dal 2008.
6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
9. La programmazione degli interventi e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture per gli interventi infrastrutturali.
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.
11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rinvenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.
13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002, prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
15. Il triennio di cui al precedente comma 11 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.
16. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 11, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
17. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
17-bis. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, viene rifinanziato il comma 1044 della legge n. 296 del 2006 nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.
18. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.
19. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013. Periodo stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-undecies).
20. Comma stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-duodecies).
21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.
22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Appulo Lucane S.r.l. delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e` autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di societa` del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformita` della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonche´ una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
Capo XII
MISSIONE 14 – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
ARTICOLO 35.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale.
Legge obiettivo)
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99 milioni e 600.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ARTICOLO 35-bis.
1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e` autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.
ARTICOLO 36.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)
1. Comma stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-terdecies).
2. L'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 157 del 1999, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche´ alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
4. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.
5. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
6. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle parole: «23 miliardi di euro».
6-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo tra le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera e` vincolato» e le parole: «per 500 milioni di euro» sono inserite le seguenti parole: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali.
6-ter. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "Massa Tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.
6-quater. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, e` autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e` destinata al potenziamento e alla creazione di »unita` di terapia intensiva neonatale» (TIN).
6-quinquies. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, e` autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle "Unita` di risveglio dai comi".
7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti".7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: «realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative».
ARTICOLO 37.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)
1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.
2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 37-bis.
1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, e` autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Capo XIII
MISSIONE 15 – COMUNICAZIONI
ARTICOLO 38.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.
4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
ARTICOLO 39.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2 Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.