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ARTICOLO 40.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione)
1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare, ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato, nelle ore di maggiore ascolto, ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, e` previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.»;
b) il comma 5 e` sostituito dal seguente:
"5. L'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalita` di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le sanzioni in caso di inadempienza".
1-bis. All'articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro.";
b) vengono aggiunte le seguenti parole: "anche nel caso in cui la pubblicita` di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media.".

ARTICOLO 40-bis.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 261, e` aggiunto il seguente:
"5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualita` dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fomitore del servizio universale puo` prorogare gli accordi in essere con operatori privati gia` titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973 n. 156".

Capo XIV
MISSIONE 16 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO


ARTICOLO 41.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano)
1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate a!le finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1-bis. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilita` del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e` versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilita` impegnabile per le finalita` connesse alle attivita` di credito all'esportazione.
1-ter. II fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attivita` connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e` integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

Capo XV
MISSIONE 17 –
RICERCA E INNOVAZIONE


ARTICOLO 42.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)
1. Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, e` autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto compatibile.

ARTICOLO 43.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di euro per l'anno 2008.

ARTICOLO 43-bis.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)
1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanzia mento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di eta` inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivita` di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e` composto da ricercatori, di nazionalita` italiana o straniera, di eta` inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la meta`, non italiani che svolgono attivita` nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'attuazione del precedente comma 1 e` demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Universita` e della Ricerca, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo l, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

ARTICOLO 43-ter.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)
1. All'articolo 1, comma 814, della legge 296 del 2006, sostituire, al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" con le seguenti: "A decorrere dall'anno 2007", nonche´ le parole "non inferiore al 5 per cento e` destinata, in via sperimentale," con le seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e` destinata".
2. All'articolo 1, comma 815, della legge 296 del 2006, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2007 e 2008" con la seguente: "annui".

Capo XVI
MISSIONE 18 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


ARTICOLO 44.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)
1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come determinate dalla Tabella F settore 19 «difesa del suolo e tutela ambientale, ambiente e tutela del territorio e del mare» della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonche` delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e` autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. E ` istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetie´a` attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonche´ per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalita` di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonche´ mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
3. E ` istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo e` finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorita` di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma e` autorizzata la spesa di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
4. Al fine di potenziare le attivita` di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e` autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attivita` di cui al presente comma. A tal fine e` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e` autorizzato alla stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, gia` previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma e` autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, e` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, alla Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla ridurre di pari importo gli stanziamenti alla voce Ministero dell'economia.

ARTICOLO 45.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)
1. E` istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e perturbane al fine di migliorare la qualita` dell'aria, nei Comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversita`.
2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, nonche´ ai fini della Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, due milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'istituzione e alla gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio e alla gestione dell'Inventario Nazionale delle Foreste di Carbonio.

Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA


ARTICOLO 46.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci)
1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.
5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
6. Comma stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-quaterdecies).
7. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.
7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attivita` dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e` autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010.

ARTICOLO 46-bis.
1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e` fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo e` tenuto a fornire informazioni circa la disponibilita` ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.

ARTICOLO 47.
(Personale della Croce rossa italiana)
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la Croce rossa italiana svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la Croce rossa italiana provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 47-bis.
(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la parola: "incruenti".

ARTICOLO 48.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia alle iniziative AMC e MDRI)
1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al cinquanta per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.
2. E ` autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi Innovativi di Finanziamento dello sviluppo e alla cancellazione del debito dei paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

ARTICOLO 48-bis.
(Misure per promuovere la qualita` nell'erogazione dell'assistenza protesica)
1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualita` ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al decreto del Ministro della sanita` 27 agosto 1999, n. 332, non puo` superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.
3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, primo periodo, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono escluse le attivita` di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di Educazione continua in medicina.

Capo XVIII
MISSIONE 21 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI


ARTICOLO 49.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)
1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, aggiunti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».
1-bis. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 della citata legge n. 78 del 2001 e` incrementata di 200 mila euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, e` autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

ARTICOLO 49-bis.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una sola volta";
b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), e` sostituita dalla seguente:
"b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravita`";
c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano gia` superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche e` fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non puo` superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
5. E` costituito presso il Ministero per i beni e le attivita` culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attivita` culturali, nonche´ di quelle gia` sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 e` ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalita`, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella meta` del loro valore. Il predetto decreto e` adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto e` comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialita` delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entita` della attivita` consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonche´ nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".
8. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 1.2.2).

ARTICOLO 49-ter.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita` culturali, la cui dotazione e` quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e` incrementata di 3,4 milioni di euro.
3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attivita` culturali di interesse pubblico.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.
5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 e` subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme gia` corrisposte per importi superiori.
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

ARTICOLO 49-quater.
(Festival Pucciniano)
1. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini e` autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione Festival Pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.
Art. 49-quinquies.
(Restauro archeologico teatri)
1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attivita` culturali 1 milione di euro.

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