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ARTICOLO 80. Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. S. 1817-duodevicies).
(Regolamenti di organizzazione).

ARTICOLO 81.
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».
2. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

ARTICOLO 82.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi l e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.
5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

ARTICOLO 83.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 204 è sostituito dal seguente:
«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;
b) il comma 206 è sostituito dal seguente:
«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, tale percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;
c) al comma 207, la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
d) al comma 208, le parole «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.
2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 140 milioni per l'anno 2008, 80 milioni per l'anno 2009 e 70 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Capo XXVIII
MISSIONE 33 – FONDI DA RIPARTIRE


ARTICOLO 84.
(8 per mille e 5 per mille)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».
2-bis. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto gia` dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti e` destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita`:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche´ delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell 'universita`;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2bis del presente articolo ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta` sociale, del Ministro dell'universita` e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita` di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita` del riparto delle somme stesse nonche´ le modalita` e i termini del recupero delle somme non rendicotate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo.
2-quinques. Per le finalita` di cui al comma 2 bis e seguenti del presente articolo e` autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Capo XXIX
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI


ARTICOLO 85.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se composti attualmente da più di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.
2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni pubbliche statali, detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

ARTICOLO 86.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
4-bis. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 240, dopo il comma 15 e` aggiunto il seguente:
"15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

ARTICOLO 86-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attivita` dell'Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonche´ le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilita` che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e` stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'art. 13 comma 1-bis della citata legge 285 del 2000.

ARTICOLO 87.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma l.
4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma l, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

ARTICOLO 88.
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e delle risorse per contratti di servizio e
di programma)

1. A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

ARTICOLO 89.
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».
2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere, entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle Amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei Fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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