|
||
La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavorodi Maria Rosa Gheido |
Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 si ampliano le possibilità di adesione e finanziamento della previdenza complementare: i lavoratori dipendenti del settore privato possono infatti contribuire a un fondo pensione con il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando. Questa modalità di adesione è, al momento, inibita ai dipendenti del settore pubblico.
La scelta espressa
Dal 1° gennaio 2007, pertanto, i lavoratori che operano nel settore privato possono destinare il Tfr maturando a un fondo pensione, indipendentemente dalla presenza in azienda di un fondo contrattuale o convenzionale, esprimendo la propria scelta:
In alternativa, con i modelli TFR1 o TFR2, entro i termini il lavoratore può decidere di mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro.
La destinazione del Tfr alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro può essere revocata in qualsiasi momento per aderire a una forma pensionistica complementare.
La scelta tacita
Scatta il silenzio assenso qualora il lavoratore, entro il 30 giugno o entro sei mesi dalla data di assunzione successiva al 31 dicembre 2006, non esprima alcuna volontà: il Tfr maturando viene destinato alla previdenza complementare.
Il che comporta che, dal mese successivo a quello in cui è maturato il silenzio-assenso, il datore di lavoro è tenuto a trasferire il Tfr maturando (articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo252/2005):
Fondinps
E’ un vero e proprio fondo di previdenza complementare, “residuale” in quanto a esso aderiscono i lavoratori a seguito del silenzio-assenso e in mancanza di fondi contrattualmente definiti. Peraltro, dopo una permanenza di un anno, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione assicurativa ad altro fondo pensione.
L’informativa al lavoratore
Uno dei primi adempimenti che il datore di lavoro è stato chiamato a compiere e che dovrà continuare a essere assolto è la consegna ai dipendenti, prima dell’inizio dei sei mesi, dell’informativa “adeguata” delle possibili scelte per il lavoratore. Una seconda informativa deve essere resa, almeno 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi, al lavoratori che ancora non si sono espressi per indicare loro quale sarà la naturale destinazione del Tfr maturando allo scadere del termine.
I modelli TFR1 e TFR2
Per l’espressione della scelta i lavoratori devono utilizzare uno dei modelli allegati al decreto interministeriale Lavoro-Economia del 30 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio scorso:
I lavoratori che tra il 1° gennaio al 1° febbraio 2007 avessero già manifestato la scelta a favore della previdenza complementare dovranno confermarne la decorrenza utilizzando il modello ministeriale entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allegando copia del modulo di adesione al fondo pensione prescelto.
Le opzioni
Relativamente ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (sono tali quelli per i quali prima di tale data è stato versato almeno un contributo Ivs) si possono verificare due ipotesi (e in tal senso sono organizzati i modelli per la scelta):
- mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro;
- conferirlo a una forma pensionistica complementare nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi o, qualora gli accordi non prevedano il versamento del Tfr, in misuranon inferiore al 50 per cento. Sia per i già iscritti che per i non iscritti, nel caso in cui non si esprima alcuna volontà, il Tfr verrà conferito per intero.
- I dipendenti iscritti per la prima volta a un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993possono:
E’ bene ribadire che il Tfr maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge.
L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporta obbligo di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, anche se il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo anche in assenza di accordi collettivi. Così come il datore di lavoro può decidere di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito (nel caso in cui non sia obbligato in seguito ad accordi collettivi).
Il lavoratore che ha conferire il solo Tfr a una forma pensionistica complementare è pienamente iscritto e acquisisce, pertanto, i conseguenti diritti di informazione e partecipazione alla forma cui ha aderito.
Una volta perfezionata l’iscrizione a un fondo l’iscritto potrà fruire delle possibilità di trasferimento (portabilità) della posizione maturata, così come potrà nei casi tassativamente previsti riscattare tutto o parte della posizione o ottenere anticipazioni sulla posizione maturata.
Destinatario delle quote del TFR maturando |
Modalità di scelta |
Decorrenza |
Che cosa e come si versa |
Fondo di previdenza complementare |
Scelta espressa con il mod.TFR1 o TFR2 |
Dal mese successivo a quello dell’adesione al fondo comunicata, nel modello, al datore di lavoro;
|
Sono dovute le quote di TFR maturate dal mese in cui è stata espressa la scelta o in cui è scattato il silenzio-assenso;
|
Scelta tacita (silenzio-assenso) |
Dal 1° luglio 2007 o dal primo giorno dopo lo spirare dei sei mesi |
Gli adempimenti del datore di lavoro
Sia per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 che per quelli assunti nel primo semestre del 2007, nessun versamento di Tfr alla previdenza complementare dovrà essere effettuato prima del 1° luglio 2007.
Da tale data, secondo la tempistica e secondo la periodicità stabilita dai fondi , il datore di lavoro provvederà a versare le quote di Tfr maturate dal mese dell’adesione espressa al 30 giugno 2007, oppure maturate dal 1° luglio 2007, se l’adesione è stata tacitamente maturata.
Peraltro, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti a luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del Codice civile, in ragione del tasso d’incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno.
A regime, il versamento delle quote destinate dal lavoratore alla previdenza complementare dovranno essere versate, dal mese successivo alla scelta (espressa o tacita), con riferimento alla quota del mese in cui la scelta è stata operata.
Appare evidente l’impegno richiesto ai datori di lavoro, che potrebbero essere tenuti versamenti destinati a più fondi. Così come è stato fatto con le linee guida per la stesura di statuti e regolamenti omogenei, sarebbe opportuna la predisposizione di modelli, modalità e periodicità di versamento uniformi, per consentire la predisposizione di programmi informatici utilizzabili per la compilazione e la trasmissione dei versamenti indipendentemente dal fondo di destinazione.
Il fondo di Tesoreria
Il decreto interministeriale Lavoro-Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 del.1° febbraio 2007, disciplina il funzionamento del Fondo per la gestione del Tfr dei dipendenti delle aziende private, istituito dai commi 755 e seguenti dell’articolo 1 della Finanziaria 2007.
Il fondo è gestito dalla Tesoreria dello Stato ed è alimentato dal versamento all’Inps, da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, delle quote di Tfr che i dipendenti hanno scelto di mantenere in azienda.
La soglia dimensionale
Il numero dei dipendenti deve essere determinato, per i datori di lavoro già attivi al 31 dicembre 2006, con riferimento alla media annuale del 2006, tenendo conto di tutti i dipendenti occupati a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla durata del rapporto di lavoro. Fanno eccezione i contratti a tempo parziale, che sono computati rapportando l’orario effettivo con quello del tempo pieno contrattuale.
Le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre dovranno invece fare riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.
Pur rilevando nel calcolo della media non deve essere versato il Tfr relativo a:
Le modalità e la decorrenza del versamento
I datori di lavoro verseranno le quote di Tfr (al netto del contributo dello 0,50% destinato alla gestione Ivs) dal mese successivo alla presentazione, da parte del dipendente, del modello contenente l'opzione per il mantenimento del Tfr in azienda. La quota sarà quella maturata fino ad allora dal 1° gennaio scorso, aumentata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, per il periodo tra il 1° gennaio e la data di versamento (articolo 2120 del Codice civile). Il tasso d’incremento è quello applicato al 31 dicembre 2006.
Il versamento delle quote di Tfrsi effettua con il mod.DM10/2. La legge finanziaria prevede l’equiparazione del versamento con quello dei contributi obbligatoria, sia ai fini della riscossione che dell’accertamento.
Il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Nessun versamento è dovuto per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 che, espressamente o tacitamente, conferiscono a un fondo pensione l’intero TFR maturando, per il periodo che va dall’1° gennaio 2007 alla data della scelta, dalla quale scatta l’obbligo del datore di lavoro di conferire le quote di Tfr al fondo pensione di destinazione.
Per i lavoratori assunti successivamente, invece, le quote di Tfr maturavate dalla data di assunzione a quella della scelta per la previdenza complementare rimarranno in azienda o saranno versate al fondo di Tesoreria, a seconda delle dimensioni aziendali.
La denuncia E-mens
I datori di lavoro dovranno integrare le denunce individuali con l'indicazione
- dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito a una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il Tfr;
- della scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 ovvero attraverso modalità tacite, con l’indicazione degli importi delle quote che si versano nonché delle correlate prestazioni.
La liquidazione del Tfra fine rapporto
Contrariamente a quanto avviene in caso di conferimento ad un fondo pensione, scelta che cambia la natura del Tfr (da capitale da ritirare alla cessazione del rapporto di lavoro in prestazione con finalità previdenziali), nulla cambia per il lavoratore quando il Tfr è versato all’Inps-fondo di Tesoreria.
Alla cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazioni il referente del dipendente rimane il datore di lavoro che, di norma, provvederà al pagamento sia delle quote accantonate in azienda che di quelle versate all’Inps. Al fine di evitare il doppio pagamento, lo stesso datore di lavoro potrà conguagliare la somma erogata al lavoratore:
Destinatario delle quote del Tfr maturando |
Modalità di scelta |
Decorrenza |
Che cosa e come si versa |
Datore di lavoro con meno di 50 dipendenti |
Scelta espressa con il mod.TFR1 o TFR2 |
Dal 1° gennaio 2007 O dalla data di assunzione, se successiva |
Rimane in azienda |
Datore di lavoro con più di 50 dipendenti |
Dal mese successivo a quello in cui è stata espressa la scelta, con effetto su tutto il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 o dalla data di assunzione |
All’Inps, fondo di Tesoreria dello Stato; Versamento mensile con il mod.DM10/2; si applicano le regole della contribuzione obbligatoria
|
Le Top News del Sole 24 ORE sul telefonino. | TOP al 48224 |
|
23 ottobre 2007
L'ostetrica potrà prescrivere esami diagnostici
23 ottobre 2007
Rinviato il pacchetto sicurezza con il giro di vite su criminalità e mafia
23 ottobre 2007
Via libera alla proroga degli sfratti
23 ottobre 2007
Visco: «Dall'evasione mancati introiti per 100 miliardi, 23 recuperati»