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La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro

di Maria Rosa Gheido

Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 si ampliano le possibilità di adesione e finanziamento della previdenza complementare: i lavoratori dipendenti del settore privato possono infatti contribuire a un fondo pensione con il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando. Questa modalità di adesione è, al momento, inibita ai dipendenti del settore pubblico.

La scelta espressa

Dal 1° gennaio 2007, pertanto, i lavoratori che operano nel settore privato possono destinare il  Tfr maturando a un fondo pensione, indipendentemente dalla presenza in azienda di un fondo contrattuale o convenzionale, esprimendo la propria scelta:

  • entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, compilando e consegnando al datore di lavoro il mod.TFR1 (allegato al decreto interministeriale del 30 gennaio 2007);
  • entro sei mesi dalla data di assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006, utilizzando il modello TFR2, qualora gli stessi non abbiamo espresso la scelta per la previdenza complementare durante un precedente rapporto di lavoro,.

In alternativa, con i modelli TFR1 o TFR2, entro i termini il lavoratore può decidere di mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro.

La destinazione del Tfr alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro può essere revocata in qualsiasi momento per aderire a una forma pensionistica complementare.

La scelta tacita

Scatta il silenzio assenso qualora il lavoratore, entro il 30 giugno o entro sei mesi dalla data di assunzione successiva al 31 dicembre 2006, non esprima alcuna volontà: il Tfr maturando viene destinato alla previdenza complementare.

Il che comporta che, dal mese successivo a quello in cui è maturato il silenzio-assenso, il datore di lavoro è tenuto a trasferire il Tfr maturando (articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo252/2005):

  • alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del Tfr a una diversa forma pensionistica complementare collettiva. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale;
  • in caso di presenza di più forme pensionistiche complementari, il Tfr maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
  • qualora non siano applicabili queste modalità, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare prevista all’articolo 9 del decreto legislativo 252, istituita presso l’Inps. Si tratta di Fondinps, il cui funzionamento è disciplinato dal decreto interministeriale Lavoro-Economia  del 30 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 1° febbraio scorso.

 

Fondinps

E’ un vero e proprio fondo di previdenza complementare,  “residuale” in quanto a esso aderiscono i lavoratori a seguito del silenzio-assenso e in mancanza di fondi contrattualmente definiti. Peraltro, dopo una permanenza di un anno, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione assicurativa ad altro fondo pensione.

L’informativa al lavoratore

Uno dei primi adempimenti che il  datore di lavoro è stato chiamato a compiere e che dovrà continuare a essere assolto è la consegna ai dipendenti, prima dell’inizio dei sei mesi, dell’informativa “adeguata” delle possibili scelte per il lavoratore. Una seconda informativa deve essere resa, almeno 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi, al lavoratori che ancora non si sono espressi  per indicare loro quale sarà la naturale destinazione del Tfr maturando allo scadere del termine.

I modelli TFR1 e TFR2

Per l’espressione della scelta i lavoratori devono utilizzare uno dei modelli allegati al decreto interministeriale Lavoro-Economia del 30 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio scorso:

  • TFR1 , destinato ai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006;
  • TFR2,   destinato agli assunti dopo il 31 dicembre 2006.

I lavoratori che tra il 1° gennaio al 1° febbraio 2007 avessero già manifestato  la scelta a favore della previdenza complementare dovranno confermarne la decorrenza utilizzando il modello ministeriale entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allegando copia del modulo di adesione al fondo pensione prescelto.

Le opzioni

 Relativamente ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 (sono tali quelli per i quali prima di tale data è stato versato almeno un contributo Ivs)  si possono verificare due ipotesi (e in tal senso sono organizzati i modelli per la scelta):

  • il lavoratore è già iscritto a una forma di previdenza complementare alla quale versa una quota di Tfr. Pertanto,  potrà scegliere, entro sei mesi, di mantenere il residuo Tfr maturando presso il datore di lavoro, o di conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale è iscritto. Vale la regola di conferimento totale del Tfr al fondo al quale è iscritto, nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà;
  • al 31 dicembre 2006 il lavoratore non risulta iscritto a forme di previdenza complementare. La scelta è fra:

- mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro;

- conferirlo a una forma pensionistica complementare nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi o, qualora gli accordi non prevedano il versamento del Tfr, in misuranon inferiore al 50 per cento. Sia per i già iscritti che per i non iscritti, nel caso in cui non si esprima alcuna volontà, il  Tfr verrà conferito per intero.

- I dipendenti iscritti per la prima volta a un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993possono:

  • essere già iscritti a un fondo di previdenza complementare al quale versano l’intero importo del Tfr.  Questi lavoratori non sono, ovviamente, destinatari dell’informativa, né debbono compiere alcuna scelta;
  • non essere iscritti ad alcun fondo pensione, pertanto
    potranno destinare l’intero Tfr maturando ad un fondo pensione o mantenerlo interamente in azienda.  Se entro il 30 giugno 2007 oppure  entro sei mesi dalla data di assunzione non esprimono alcuna indicazione, scatta il silenzio assenso e  il datore di lavoro provvede a trasferire il Tfr che maturerà a una forma pensionistica complementare.

E’ bene ribadire che il Tfr maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge.

L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporta obbligo di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, anche se il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo anche in assenza di accordi collettivi. Così come il datore di lavoro può decidere  di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito (nel caso in cui non sia obbligato  in seguito ad accordi collettivi).

Il lavoratore che ha conferire il solo Tfr a una forma pensionistica complementare è pienamente iscritto e acquisisce, pertanto, i conseguenti diritti di informazione e partecipazione alla forma cui ha aderito.

Una volta perfezionata l’iscrizione a un fondo l’iscritto potrà fruire delle possibilità di trasferimento (portabilità) della posizione maturata, così come potrà nei casi tassativamente previsti riscattare tutto o parte della posizione o ottenere anticipazioni sulla posizione maturata.

Destinatario delle quote del TFR maturando

Modalità di scelta

Decorrenza

Che cosa e come si versa

Fondo di previdenza complementare

Scelta espressa con il mod.TFR1 o TFR2

Dal mese successivo a quello dell’adesione al fondo comunicata, nel modello,  al datore di lavoro; 

 

Sono dovute le quote di TFR maturate dal mese in cui è stata espressa la scelta o in cui è scattato il silenzio-assenso;

  • utilizzando la modulistica predisposta del fondo;
  • secondo la periodicità stabilita dal fondo.

Scelta tacita

(silenzio-assenso)

Dal 1° luglio 2007 o dal primo giorno dopo lo spirare dei sei mesi

Gli adempimenti del datore di lavoro

 Sia per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 che per quelli assunti nel primo semestre del 2007, nessun versamento di Tfr alla previdenza complementare dovrà essere effettuato prima del 1° luglio 2007.

Da  tale data, secondo la tempistica e secondo la periodicità stabilita dai fondi , il datore di lavoro provvederà a versare le quote di Tfr maturate dal mese dell’adesione espressa al 30 giugno 2007, oppure maturate dal 1° luglio 2007, se l’adesione è stata tacitamente maturata.

Peraltro, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità  antecedenti a luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del Codice civile, in ragione del tasso d’incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno.

 

A regime,  il versamento delle quote destinate dal lavoratore alla previdenza complementare dovranno essere versate,  dal mese successivo alla scelta (espressa o tacita), con riferimento alla quota del mese in cui la scelta è stata operata.

 Appare evidente l’impegno richiesto ai datori di lavoro, che potrebbero essere tenuti versamenti destinati a più fondi. Così come è stato fatto con le linee guida per la stesura di statuti e regolamenti omogenei, sarebbe opportuna la predisposizione di modelli, modalità e periodicità di versamento uniformi, per consentire la predisposizione di programmi informatici utilizzabili per la compilazione e la trasmissione dei versamenti indipendentemente dal fondo di destinazione.

 Il fondo di Tesoreria

Il decreto interministeriale Lavoro-Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 del.1° febbraio 2007, disciplina il funzionamento del Fondo per la gestione del Tfr dei dipendenti delle aziende private, istituito dai commi 755 e seguenti dell’articolo 1 della  Finanziaria 2007.

Il fondo è gestito dalla Tesoreria dello Stato ed è alimentato dal versamento all’Inps,  da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, delle quote di Tfr che i dipendenti hanno scelto di mantenere in azienda.

La soglia dimensionale

Il numero dei dipendenti deve essere  determinato, per i datori di lavoro già attivi al 31 dicembre 2006, con riferimento alla media annuale del 2006, tenendo conto di tutti i dipendenti occupati a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla durata del rapporto di lavoro. Fanno eccezione i contratti a tempo parziale, che sono computati rapportando l’orario effettivo con quello del tempo pieno contrattuale.

Le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre dovranno invece fare riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.
Pur  rilevando nel calcolo della media non deve essere versato il Tfr relativo a:

  • i lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi,
  • i lavoratori a domicilio,
  • gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo
  • quei lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l'accantonamento a soggetti terzi.

 Le modalità e la decorrenza del versamento

I datori di lavoro verseranno le quote di Tfr (al netto del contributo dello 0,50% destinato alla gestione Ivs) dal mese successivo alla presentazione,  da parte del dipendente, del modello contenente l'opzione per il mantenimento del Tfr in azienda.  La quota sarà quella maturata fino ad allora dal 1° gennaio scorso, aumentata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, per il periodo tra il 1° gennaio e la data di versamento (articolo 2120 del Codice civile). Il  tasso d’incremento è quello applicato al 31 dicembre 2006.

Il versamento delle quote di Tfrsi effettua con il mod.DM10/2. La legge finanziaria prevede l’equiparazione del versamento con quello dei contributi obbligatoria, sia ai fini della riscossione che dell’accertamento.

Il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Nessun versamento è dovuto per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 che, espressamente o tacitamente, conferiscono a un fondo pensione l’intero TFR maturando, per il periodo che va dall’1° gennaio 2007 alla data della scelta, dalla quale scatta l’obbligo del datore di lavoro di conferire le quote di Tfr al fondo pensione di destinazione.

Per i lavoratori assunti successivamente, invece, le quote di Tfr maturavate dalla data di assunzione a quella della scelta per la previdenza complementare rimarranno in azienda o saranno versate al fondo di Tesoreria, a seconda delle dimensioni aziendali.

La denuncia E-mens

 I datori di lavoro dovranno integrare le denunce individuali con l'indicazione

- dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito a una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il Tfr;

- della scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 ovvero attraverso modalità tacite, con l’indicazione degli importi delle quote che si versano nonché delle correlate prestazioni.

La liquidazione del Tfra fine rapporto

 Contrariamente a quanto avviene in caso di conferimento ad un fondo pensione, scelta che cambia la natura del Tfr (da capitale da ritirare alla cessazione del rapporto di lavoro in prestazione con finalità previdenziali), nulla cambia per il lavoratore quando il  Tfr è versato all’Inps-fondo di Tesoreria.

Alla cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazioni il referente del dipendente rimane il datore di lavoro che, di norma, provvederà al pagamento sia delle quote accantonate in azienda che di quelle versate all’Inps. Al fine di evitare il doppio pagamento, lo stesso  datore di lavoro potrà  conguagliare la somma erogata al lavoratore:

  • prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione;
  • in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese;
  • l’importo da conguagliare non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, pertanto se l’incapienza permane  il datore di lavoro è tenuto a comunicarla immediatamente al Fondo, che  provvederà, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.

Destinatario delle quote del Tfr maturando

Modalità di scelta

Decorrenza

Che cosa e come si versa

Datore di lavoro con meno di 50 dipendenti

Scelta espressa con il mod.TFR1 o TFR2

Dal 1° gennaio 2007

O dalla data di assunzione, se successiva

Rimane in azienda

Datore di lavoro con più di 50 dipendenti

Dal mese successivo a quello in cui è stata espressa la scelta, con effetto su tutto il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 o dalla data di assunzione

All’Inps, fondo di Tesoreria dello Stato;

Versamento mensile con il mod.DM10/2;

si applicano le regole della contribuzione obbligatoria

 

 

 

 



 

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