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Sul mutuo sconto del 19%

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28 maggio 2007

Uno dei primi elementi da considerare quando si parla di risparmio nell'acquisto della casa è quello del mutuo. Il nostro ordinamento tributario consente, infatti, il recupero parziale degli interessi passivi. Dunque, chi, a decorrere dal 1993, ha sottoscritto un mutuo per acquistare un immobile da destinare ad abitazione (è sufficiente anche l'acquisto della sola nuda proprietà), ha diritto alla detrazione Irpef del 19% — da calcolare in sede di dichiarazione dei redditi— degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati. L'agevolazione si applica a determinate condizioni (si veda la scheda sotto).

I limiti della detrazione
L'importo annuo massimo degli interessi passivi e degli altri oneri su cui calcolare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto la detrazione massima annua è di 686,89 euro (cioè il l9% di 3.615,20 euro). Vediamo alcuni casi particolari.
Una situazione ricorrente è quella del mutuo cointestato tra marito e moglie in parti uguali: in tal caso, a ciascuno dei coniugi, comproprietari al 50% dell'abitazione, compete una detrazione di 343,44 euro, calcolata applicando il 19% a 1807,60 euro(ovvero, la metà di 3.615,20 euro).
Il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico — altra circostanza piuttosto diffusa — può fruire della detrazione per gli interessi passivi per entrambe le quote, a condizione che il coniuge a carico sia comunque comproprietario dell'abitazione.
Ancora: nell'ipotesi di acquisto di abitazione locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario lo sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Oltre che per gli interessi passivi (diversi da quelli coperti da contributi pubblici), la detrazione compete, sempre nel limite del 19%, anche per: gli oneri accessori, quali l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (non così per il contratto di acquisto); per le spese di perizia e di istruttoria del contratto; per l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione dell'ipoteca; per l'imposta sostitutiva sul capitale prestato; con riferimento alla provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; per la penalità dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo (penalità ora espressamente vietata); relativamente alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione e per le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera. Non rientrano tra gli oneri accessori detraibili le spese per l'assicurazione degli immobili.
Nell'ipotesi di mutui ipotecari indivisi stipulati dall'impresa o cooperativa costruttrice, il diritto alla detrazione compete agli acquirenti o assegnatari in relazione agli interessi passivi e oneri accessori rimborsati da questi ai contraenti i mutui. In particolare, per i soci di cooperative gli interessi passivi risultano detraibili a condizione che sia stata approvata la delibera di assegnazione con conseguente immissione nel possesso. La detrazione deve essere fruita nell'anno in cui gli interessi passivi sono pagati.

Mutui per costruire l'abitazione principale
Alle stesse condizioni sono detraibili gli interessi passivi relativi a contratti di mutuo stipulati per la costruzione dell'abitazione principale. In tali casi,però,l'importo annuo su cui applicare il 19% è inferiore ed è di massimo 2.582,28 euro. La detrazione risulta, pertanto, di massimo 490,63 euro all'anno.
Inoltre, per beneficiare dell'agevolazione occorre che il mutuo sia stipulato entro e non oltre i esimesi antecedenti o successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione, mentre l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.
Oltre che la costruzione dell'abitazione principale, il mutuo può avere come finalità anche la ristrutturazione della stessa.
Di fronte a un controllo del Fisco, il contribuente deve poter esibire: il contratto di mutuo ipotecario, con l'indicazione che lo stesso è stato stipulato per la costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale; le quietanze di pagamento degli interessi passivi; la copia delle fatture relative alla costruzione o ristrutturazione della casa; la copia della Dia (Dichiarazione di inizio attività) o del permesso di costruire.

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