ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

Sostituzione sotto la lente

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
28 maggio 2007

Quando il mutuo in essere non è più conveniente ora esistono tre possibili strade, ma prima di cambiare è meglio valutare attentamente quali sono i reali vantaggi.

Rinegoziazione
La prima cosa da fare è cercare di rinegoziare le condizioni con la banca erogatrice. È nell'interesse dell'istituto, infatti, non perdere il cliente e metterlo nelle condizioni di poter mantenere l'impegno preso; accade anche che sia la banca stessa a prendere l'iniziativa e a proporre ai propri clienti un cambio di condizioni, ma se questo non succede il mutuatario può farsi avanti chiedere di rivedere le condizioni.

Surroga o portabilità
La seconda possibilità è stata introdotta con la legge 40/2007 che ha reintrodotto la "portabilità" (o surroga): «Si tratta di un istituto giuridico previsto dal Codice civile — spiega Stefano Dragoni, direttore commerciale di Banca Woolwich e che con la legge voluta dal ministro Bersani non potrà più essere ostacolato dalla banca, né reso oneroso. Attualmente i nostri legali, come quelli delle altre banche, stanno mettendo a punto i nuovi contratti di mutuo alla luce delle recenti novità». Per attuare la "portabilità" si è in attesa delle nuove procedura da seguire, per cancellare o trasferire l'ipoteca senza dover passare dal notaio, che saranno rese note dall'agenzia del Territorio entro il 2 giugno. Per ora, la maggior parte delle banche, aspetta di conoscere i nuovi criteri prima di lanciare offerte sulla portabilità.

Sostituzione
Nello schema della pagina seguente è possibile trovare una simulazione fatta per il Sole-24Ore da Banca per la Casa che permette di valutare quando e se conviene sostituire un mutuo, operazione che chiede la chiusura del vecchio mutuo e l'accensione di uno nuovo con altra banca. In questo caso, il passaggio dal notaio è d'obbligo e per chi ha da versare la penale di estinzione; se la durata residua resta invariata, l'operazione non conviene, come risulta dalla simulazione dove è stato ipotizzato una riduzione dello spread pari a 0,6 punti percentuali. È importante ricordare che per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007 Abi e Associazioni dei consumatori hanno stabilito una "riduzione" della penale per estinzione parziale o anticipata (azzerata per i nuovi contratti). Questa però non sarà applicata automaticamente (si veda l'articolo precedente): è necessario che «il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale» ex articolo 7, legge 40/2007.

RISULTATI
0
0 VOTI
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.

 
   
 
  
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati

-Annunci-