Norme sul reimpiego dei farmaci. Le confezioni in possesso di ospiti di residenze sanitarie assistenziali o di famiglie che abbiano ricevuto assistenza domiciliare per un congiunto dalla Asl o da un'organizzazione non lucrativa con finalità di assistenza sanitaria, possono essere reimpiegate nell'ambito della stessa residenza sanitaria o azienda sanitaria o organizzazione non lucrativa qualora non siano richieste all'atto di dimissione dalla residenza sanitaria o, in caso di decesso, dagli eredi o qualora siano restituite dalla famiglia che abbia ricevuto assistenza domiciliare. Le confezioni di medicinali devono essere integre e correttamente conservate. (Disegno di legge S 1817 - Finanziaria per il 2008 – Articolo 46, commi da 3 a 5)