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Per i genitori obbligo di vigilanza «esteso»

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5 settembre 2007

I genitori hanno l'obbligo non solo di mandare i figli a scuola, ma anche di assicurarsi che questi ultimi frequentino effettivamente le lezioni. La precisazione è contenuta in una sentenza della Corte di cassazione (la n. 33847). La Terza sezione penale della Suprema corte ha anzi sottolineato come i genitori abbiano «l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione».
E non potranno, di conseguenza, giustificarsi sostenendo semplicemente di non avere ricevuto la comunicazione dell'assenza dei figli da scuola. Infatti, «la colpa sufficiente per la configurabilitá della contravvenzione» prevista dall'articolo 731 del Codice penale «è riscontrabile giá nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore».
La pronuncia della Cassazione nasce dal caso di un padre nomade, rinviato a giudizio per rispondere appunto del reato previsto dall'articolo 731 per aver omesso di impartire o fare impartire l'istruzione obbligatoria ai figli minori. L'uomo era stato assolto dal giudice di pace di Staiti Brancaleone (Rc) perché il fatto non costituisce reato. Contro l'assoluzione si è opposta la Procura presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, deducendo l'illogicità della decisione.
La Terza sezione penale ha chiarito che «la gravità del fatto contestato potrebbe dare luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile, essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio». Inoltre, «di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola – ha osservato ancora la Suprema Corte – la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dall'autorità scolastica». Da qui il suggerimento della Cassazione ai genitori di accompagnare sempre il minore a scuola per «assicurarsi che questo si rechi» effettivamente in classe.
Nel caso in questione peraltro il reato contestato, essendo stato commesso tra il settembre 2003 e il marzo 2004, è caduto in prescrizione.

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