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5 luglio 2007

Il costo dei terreni torna deducibile per intero

di Gian Paolo Tosoni

Un emendamento al disegno di legge 1485, approvato martedì in Senato, cancella le disposizioni relative allo scorporo del valore delle aree sottostanti i fabbricati strumentali (articolo 36, commi 7, 7-bis e 8, Dl 223/06, legge 248/06). Secondo le norme attualmente in vigore, il costo dei fabbricati strumentali, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenti. Se l'emendamento diventerà legge, quindi, i commi 7, 7-bis e 8 del Dl 223/06 non avranno alcun effetto, con la conseguenza che i contribuenti potrebbero poter ricalcolare le imposte dovute per il periodo d'imposta 2006. Sulle modalità di recupero delle eventuali maggiori imposte potrebbe essere consentito lo scomputo in sede di versamento dell'acconto di novembre.
I commi soppressi dall'emendamento stabiliscono che per gli immobili acquisiti dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, il costo da attribuire alle aree sottostanti i fabbricati strumentali, se non autonomamente acquistate in precedenza, è pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo. Per le acquisizioni avvenute in periodi d'imposta precedenti, il confronto deve essere effettuato in relazione ai valori risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006.
In presenza di contratti di leasing, la norma attualmente in vigore prevede l'obbligo di rendere indeducibile una quota del canone astrattamente riferibile all'acquisto del terreno su cui insiste il fabbricato. In caso di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, l'indeducibilità è limitata alla quota capitale del canone.
Il comma 8 dell'articolo 36 del Dl 223/06 prevede infine che gli ammortamenti precedentemente dedotti debbano essere prioritariamente imputati al valore del fabbricato, riducendo quindi il residuo ammortizzabile.
Se verranno soppressi i commi 7, 7-bis e 8 dell'articolo 36 del Dl 223/06, come previsto dall'emendamento approvato in Senato, i contribuenti potranno tornare ad applicare le vecchie regole e quindi il costo delle aree sottostanti i fabbricati strumentali tornerà ad essere interamente deducibile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento.
La disposizione contenuta nell'emendamento non prevede una decorrenza, ma se verrà approvata prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi potrebbe avere effetti pure per il 2006, anche se lo sconto arriverà quando i versamenti saranno già stati eseguiti. Tuttavia, rifacendo la dichiarazione si fa emergere un credito d'imposta da riportare a nuovo. Ma il legislatore potrebbe trovare un'altra soluzione, per esempio lo scomputo diretto dall'acconto di novembre.



 
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