6 luglio 2007 |
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Studi, arriva l'adeguamento al minimodi Antonio Criscione e Dario Deotto |
L'accordo Fisco-categorie sugli studi di settore fa un altro passo in avanti. Mercoledì scorso è stato infatti firmato il decreto ministeriale con il quale vengono stabilite alcune integrazioni al decreto del 20 marzo che aveva fissato gli indicatori di normalità economica. Il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale ». Inoltre è attesa a breve (probabilmente già oggi) una circolare dell'agenzia delle Entrate con la quale verranno dettati i chiarimenti per illustrare i contenuti del decreto. Il decreto contiene solo alcuni dei punti dell'accordo e riguarda sostanzialmente la possibilità di adeguarsi al minimo dell'intervallo indicato da Gerico, integrato dagli indicatori di normalità economica. Livello che non potrà essere inferiore a quello della sola congruità.
Altri elementi dell'accordo hanno preso, invece, strade diverse. Per via legislativa sarà risolta la questione dell'onere della motivazione a carico degli uffici e il valore di presunzione semplice per la quota di ricavi attribuita dagli indicatori. Attualmente l'idea è quella di un emendamento al disegno di legge As 1485 (il cosiddetto "omnibus") in discussione al Senato (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).
La circolare in fase di emanazione da parte dell'agenzia delle Entrate chiarirà l'impatto dell'indicatore «valore aggiunto » per addetto, che, secondo le indicazioni dell'Economia dei giorni scorsi, sarà utilizzato come elemento di selezione di posizioni a rischio più che imporre l'obbligo di puntuali adeguamenti.
Quanto al decreto firmato mercoledì scorso, esso dispone che gli accertamenti da studi di settore non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo di congruità di Gerico tenendo conto degli indicatori di normalità economica o, se di ammontare superiore, del livello puntuale degli studi senza tenere conto degli indicatori stessi. In questo modo trova conferma in una disposizione normativa quanto annunciato con il comunicato stampa del 27 giugno 2007.
Sempre lo stesso provvedimento dispone che la "copertura" prevista dalla Finanziaria 2007 per gli accertamenti analitici- induttivi per chi risulta allineato alle risultanze degli studi di settore opera in relazione agli stessi valori per i quali è consentito l'adeguamento. Risulta stabilito, in sostanza,che l'inibizione agli accertamenti che poggiano su presunzioni semplici, non effettuabili — come dispone il nuovo comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 146/98 — fino a concorrenza del 40% dei ricavi dichiarati, con il limite quantitativo di 50mila euro, trova applicazione quando il contribuente ha dichiarato ricavi pari al livello minimo di congruità di Gerico tenendo conto degli indicatori oppure, se più elevato, del livello puntuale del software senza tenere conto degli indicatori di normalità economica.
Va ricordato che la copertura dagli accertamenti analiticiinduttivi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973, per chi risulta congruo rispetto i risultati degli studi, opera già dal periodo d'imposta 2006. Ciò è stato chiarito dalla circolare 31/E del 22 maggio 2007.
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