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Norme e Tributi

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8 luglio 2007

Nell'agenda anche il ravvedimento Ici

di Sergio Trovato

Si avvicina la scadenza per regolarizzare i mancati versamenti dell'acconto Ici. Chi non ha versato l'imposta entro il 18 giugno ha ancora tempo per pagare con una mini-sanzione. Entro trenta giorni dalla commissione della violazione, il contribuente si può avvalere del ravvedimento operoso. Quindi, si ha tempo fino al 18 luglio.
Per legge, il contribuente avrebbe dovuto versare la prima rata, in acconto, nella misura del 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate dal Comune nell'anno precedente. Il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, poi, dovrà essere versato il 16 dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A meno che, il contribuente non si sia avvalso della facoltà di versare entro il 18 giugno l'imposta dovuta in unica soluzione, se già conosceva le deliberazioni adottate dal Comune.
Se il contribuente non ha provveduto al pagamento dell'acconto nei termini, dunque, si può ravvedere entro il 18 luglio. In questo caso la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. Si applica la penalità del 3,75% del tributo dovuto, cioè un ottavo del 30%. Inoltre, può sempre regolarizzare l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo entro il termine di un anno dal momento in cui ha commesso la violazione, con l'applicazione di una sanzione in misura maggiore (6%). Il ravvedimento, peraltro, è possibile nei termini più ampi, eventualmente, previsti dal regolamento comunale.
L'adempimento, tuttavia, deve essere spontaneo e cioè risultare da comportamenti posti in essere dal contribuente prima che siano in atto i controlli del Fisco. Nel caso in cui si tratti dell'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sono richiesti particolari adempimenti. Tutto si risolve nell'effettuare il pagamento omesso ovvero nell'integrare quello tardivo, aggiungendovi sanzioni ed interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo.
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento per intero del debito tributario, incluso sanzioni e interessi. L'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 richiede il versamento contestuale del dovuto entro i termini di legge, che variano a seconda del tipo di violazione. Se la scadenza è di trenta giorni, il pagamento deve avvenire per intero non oltre questo termine, anche se in momenti diversi: in un primo momento si corrisponde il tributo e successivamente si versano interessi e sanzioni.
Nei casi in cui sono possibili scadenze diverse per la regolarizzazione, come per gli omessi versamenti, per i quali la norma prevede, appunto, la scelta dei trenta giorni dalla scadenza originaria e del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'annualità in cui è commessa la violazione, il momento in cui si perfeziona il ravvedimento è quello in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento. Se questo è intervenuto oltre il primo termine (trenta giorni), si applicherà la disciplina della scadenza successiva, con una sanzione maggiorata.
Se non vengono rispettati i termini, con il pagamento del tributo dovuto, degli interessi e della sanzione, in sede di accertamento si applicherà la sanzione nella misura prevista dalla legge (30% sull'imposta che risulta dovuta).



 
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