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12 luglio 2007

Studi di settore e cuneo, pronta la svolta

di Dario Deotto

L'ammortamento dei fabbricati deve essere calcolato al netto del valore dell'area. Gli ammortamenti del passato devono essere riferiti sia al costo del fabbricato che dell'area. Gli indicatori di normalità economica degli studi hanno valenza di presunzione semplice. Gli elenchi clienti e fornitori non vanno inviati quest'anno dai contribuenti in contabilità semplificata. Confermate anche le disposizioni sul cuneo fiscale e quelle sui veicoli. Sono queste le novità e, in molti casi, le conferme degli emendamenti presentati dal Governo al decreto legge 81/07 sull'extra-gettito all'esame della commissione Bilancio della Camera.

Ammortamento fabbricati
L'emendamento conferma le regole previste dalle modifiche introdotte dai provvedimenti del 2006 e, cioè, che il valore del fabbricato deve essere al netto del valore dell'area, come stabilito dalle disposizioni del Dl 223/06. Viene così eliminata la previsione dell'altro emendamento (si veda «Il Sole-24 Ore» del 5 luglio) che ripristinava la possibilità di calcolare gli ammortamenti fiscali sul valore lordo del fabbricato.
L'emendamento del Governo dispone, inoltre, che gli ammortamenti del passato devono essere riferiti proporzionalmente al costo del fabbricato e a quello dell'area e che la disposizione ha efficacia dal periodo d'imposta 2006.

Studi di settore
Il Governo dispone che i nuovi indicatori di normalità economica hanno valenza di presunzione semplice. Si tratta però di una previsione pleonastica in quanto gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, come dispone la norma di riferimento (articolo 62-sexies del Dl 331/93) e come l'amministrazione finanziaria ha sempre ammesso.

Elenchi clienti e fornitori
L'emendamento esclude dall'invio degli elenchi, relativi all'anno solare 2006, i contribuenti in contabilità semplificata. L'esonero vale per imprese e professionisti.

Cuneo fiscale
Il Governo estende le disposizioni sul cuneo anche a banche, enti finanziari e imprese di assicurazione. Viene anche eliminato l'obbligo dell'autorizzazione Ue preventiva. In base all'emendamento, l'estensione dell'agevolazione viene stabilita con la stessa decorrenza e le stesse modalità previste dalla Finanziaria 2007. Solo che, per quanto concerne banche, assicurazioni e gli altri enti finanziari, viene previsto che, agli effetti dell'acconto dell'Irap, lo sconto potrà essere fruito solo dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta 2007. Evidentemente, quanto pagato in più nel primo acconto potrà essere recuperato nella seconda rata.

Veicoli
Queste le nuove percentuali di deducibilità, per il periodo d'imposta 2007, dei componenti negativi dei veicoli, diversi da quelli utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa e da quelli adibiti a uso pubblico: 40% delle spese sostenute, sia per imprese che per professionisti; 90%, per quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimane invariata la percentuale di deduzione dell'80 per cento, così come non viene modificato il tetto massimo per la deduzione degli ammortamenti, pari a 18.076 euro per imprese e professionisti e a 25.823 euro per agenti e rappresentanti. Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti l'emendamento ripropone la condizione in vigore in passato, che il veicolo venga concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta.
L'emendamento modifica anche le percentuali di deduzione per il 2006 relative ai componenti negativi dei veicoli, stabilendole nella misura del 20% per le imprese (anziché pari a zero), del 30% per i professionisti (anziché pari al 25%) e nella misura del 65% (in luogo dell'importo che è benefit per il dipendente) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. L'emendamento dispone che i maggiori importi deducibili per il 2006 potranno essere recuperati in deduzione dal periodo d'imposta 2007 e che degli stessi si potrà tenere conto (per chi determina l'acconto con il metodo storico) nella seconda o unica rata di novembre 2007.



 
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