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Irap: gli emendamenti al dl sull'extra-gettito

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
ARTICOLO 15-BIS
Misure in materia di Irap e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi Iva e di deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria».
b) nell'articolo 6, comma 1-bis è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del Codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1.»;
c) nell'articolo 6, comma 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo.»;
d) nell'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».
2.Nell'articolo 1, comma 267, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, le parole «, subordinatamente all'autorizzazione delle componenti autorità europee,» sono soppresse.
3.in deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera d), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni del comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4.All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «dell'industria», sono inserite le seguenti: «del credito, dell'assicurazione,»;
b) nella lettera c), le parole: «del credito, assicurazione» sono sostituite dalla seguente: «dei».
5.Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.
6.Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro dal 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, 58 milioni per l'anno 2008, e 60 milioni di euro a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'Inps a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo del l'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive recate dal comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie recate dal comma 1, lettera a);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal comma 7;
d) quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio»;
2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;
c) la lettera b-bis è sostituita dalla seguente: «b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».
8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata al numero 1), lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata al numero 2) lettera b) del medesimo comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata nella lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 71, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 72, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2007, n. 286.
11. Il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi da 7 a 10, anche ai fini dell'adozione dei provvediamenti corretivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'agenzia delle Entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito del l'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Economia e delle finanze.
14. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



 
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