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11 luglio 2007

Accertamento a doppio binario

di Carlo Nocera

L'avvento delle nuove regole di determinazione della congruità per il periodo d'imposta 2006, seppure sanciscono la permanenza dell'impatto degli indicatori di normalità economica (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 luglio) non escludono, al contempo, la loro possibile sterilizzazione. È quanto si ricava dalla circolare 41/E con la quale l'agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti di rilievo legati all'accordo raggiunto tra Governo e categorie economiche.
La circolare ribadisce il contenuto dei comunicati stampa secondo cui i risultati ai quali giunge l'analisi di normalità economica devono essere qualificati come presunzioni "semplici": il che, tradotto in termini processuali, sta a significare meri elementi indiziari. Per questo motivo l'estensore richiama gli uffici a che l'eventuale utilizzo degli indicatori di normalità economica, proprio in considerazione della loro limitata efficacia probatoria, vada accordato a ulteriori elementi che corroborino le presunzioni di evasione fiscale derivanti dall'applicazione degli indici previsti dal decreto del 20 marzo scorso.
Operatività, questa, che si tradurrà poi nel successivo passaggio di costruzione dell'atto, il quale dovrà prevedere una specifica motivazione in ordine all'incisività - e pertanto alla significatività - degli indici anche tenendo conto - si legge sulla circolare - «delle specifiche condizioni del contribuente e dell'attività svolta nonché delle possibili cause giustificative già evidenziate nelle circolari n. 31/E e 38/E del 2007».
La circolare precisa che la «specifica motivazione» riguarderà soltanto la parte dei ricavi o compensi che eccedono l'applicazione dell'analisi di congruità: come dire, in altre parole, che avremo atti di accertamento a due tonalità, una a tinte più fosche riguardante l'analisi di congruità - per effetto della posizione dell'agenzia delle Entrate secondo cui il mero scostamento da quanto atteso in base a Gerico costituisce, di per sé, presunzione corredata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - e una a tinte più "leggere" relativamente all'analisi di normalità economica per la quale il provvedimento che verrà avrà modo di sancirne un'efficacia probatoria di livello inferiore.
Da quanto evidenziato dall'estensore, comunque, la partita con gli indicatori non necessariamente deve essere giocata: infatti, anche nel caso in cui la congruità del contribuente si attesti sulla soglia dei ricavi o compensi che risente dei loro effetti, nulla vieta che in sede di contraddittorio questi possa ottenere la loro sterilizzazione completa, come contempla la circolare n. 31/E e come ribadisce la circolare n. 38/E.
Pertanto, sia nei casi in cui il contribuente possa dirsi congruo al semplice confronto con l'analisi di congruità, sia quando il suo dichiarato è addirittura anche inferiore a quest'ultima, in entrambi i casi se egli ha argomentazioni - e documentazione, è meglio - dalla sua, almeno in teoria in ambito contraddittorio ha tutte le possibilità di neutralizzare completamente l'analisi di coerenza e i relativi impatti (o, nella peggiore delle ipotesi, rimettere l'intera questione dinanzi al giudice tributario).



 
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