10 luglio 2007 |
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Adeguamento scontato a metàdi Gian Paolo Ranocchi e Giovanni Valcarenghi |
Carico fiscale altalenante per l'adeguamento agli studi di settore. Questo l'effetto sui contribuenti che, seguendo le "abbondanti" indicazioni, hanno stimato il costo per "agguantare" la congruità in dichiarazione. Nell'esempio pubblicato qui sopra, si ha modo di apprezzare che il carico fiscale (57,25%) ha subito dapprima un rialzo, poi un brusco calo e, infine, si è assestato a mezza via.
La Finanziaria 2007 ha cambiato le regole del gioco con effetto retroattivo, trasformando, con gli indicatori, ciò che era semplice anomalia in maggior pretesa. In alcuni casi (si veda l'esempio) c'è stato anche il raddoppio, per effetto dalla revisione periodica. L'agenzia delle Entrate (circolari 11/E e 31/E) si ara schierata per l'esistenza di un unico valore di riferimento per la congruità: il ricavo o compenso puntuale, comprensivo dell'impatto della normalità. I significativi e, talvolta, ingiustificati aumenti nelle stime hanno ingenerato il montare di una protesta che chiedeva la disapplicazione dei nuovi indici.
Sull'onda di queste pressioni, il Senato, lo scorso 26 giugno, ha approvato un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a interpretare come "sperimentali" gli indicatori di normalità economica, restituendoli alla funzione originaria del protocollo di intesa del 14 dicembre 2006. Trattandosi, pertanto, solo di anomalie meritevoli di approfondimento, era legittimo intendere che l'adeguamento in dichiarazione potesse essere effettuato al semplice ricavo/compenso puntuale base.
L'ultimo tassello, in ordine di tempo, è stato collocato dal decreto del ministero del l'Economia del 4 luglio, con il quale viene data idonea copertura normativa alla nuova e innovativa regola della congruità "al minimo" (a condizione che sia maggiore della congruità base) per i soggetti che applicano studi di settore con l'impatto degli indicatori. La disposizione è stata commentata dalla circolare 41/E, dove si ribadisce, comunque, la valenza di mero indizio di tali maggiorazioni, con necessità di specifica motivazione "rafforzata" per il loro utilizzo in accertamento.
La nuova posizione determina, come risulta dall'esempio riportato in questa pagina, una riduzione dei potenziali costi di adeguamento, variabile a seconda dell'entità della "forchetta" tra puntuale e minimo da indicatori.
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