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6 luglio 2007

La proroga del versamento trova le scadenze ufficiali

Il calendario

La proroga per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti soggetti agli studi di settore trova la conferma ufficiale. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno 2007 con il differimento dei termini è stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 154 del 5 luglio 2007.
Il Dpcm prevede la possibilità di eseguire il versamento delle imposte scaturenti da Unico 2007 entro il prossimo 9 luglio, senza alcuna maggiorazione e dal 10 luglio all'8 agosto, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il provvedimento dispone che il differimento riguarda «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore », che dichiarano ricavi o compensi non superori al limite di applicazione di Gerico.
Dunque la proroga riguarda solocoloro i quali sarebbero stati tenuti al versamento delle imposte entro lo scorso 18 giugno. Cosicché i nuovi termini stabiliti dal Dpcm non interessano i contribuenti che avrebbero dovuto o devono eseguire il versamento dopo tale data. Si pensi, ad esempio, alla Srl che ha approvato il bilancio entro il 30 giugno 2007. Per questa società i termini di versamento rimangono quelli ordinari, in quanto successivi ai termini fissati dal nuovo Dpcm. La società dell'esempio dovrà quindi eseguire il versamento entro il 16 luglio prossimo, con la possibilità di eseguirlo nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Desta perplessità, però, il fatto che il Dpcm prevede il differimento al 9 luglio e all'8 agosto per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi e che dichiarano ricavi fino al limite di applicazione degli studi stessi, cioè, per il 2006, 5.164.569 euro. Il problema che si pone è: un soggetto escluso da Gerico perché, ad esempio, ha iniziato l'attività o perché si trova in un periodo di non normale svolgimento dell'at-tività, per la quale risultano comunque approvati gli studi, può fruire del differimento? A stretto rigore letterale, visto che il Dpcm fa riferimento semplicemente ai soggetti che svolgono attività per le quali risultano approvati gli studi e non che applicano materialmente gli studi, la risposta sarebbe affermativa. Ma il fatto è che un soggetto escluso da Gerico non è interessato all'adeguamento alle risultanze dello stesso. E quindi? Il buon senso dovrebbe far dire che la proroga riguarda solo i soggetti interessati "potenzialmente" all'adeguamento e non i soggetti esclusi da Gerico. A questo punto, per chiarire la questione sarebbe opportuno un ulteriore pronunciamento ufficiale.
L'unica cosa certa è che i soggetti che ricadono nelle cause di esclusione dagli studi numero 3) e 4) di Unico 2007 non sono interessati dal differimento. Si tratta, rispettivamente, dei soggetti con ricavi dichiarati di ammontare superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni e di quelli con ricavi superiori a 7,5 milioni. Questo perché il Dpcm si riferisce ai soggetti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per gli studi. E il limite per il periodo d'imposta 2006 è stato per tutti gli studi quello di 5.164.569 euro. Il differimento non riguarda nemmeno coloro i quali risultano soggetti all'accertamento da parametri.
Sicuramente sono interessati dalla proroga dei termini di versamento i contribuenti per i quali Gerico trova applicazione monitorata o sperimentale. Quindi, anche i soggetti "multipunto" e "multiattività" — che utilizzano il programma Gericoannotazione separata, per i quali gli studi di settore hanno applicazione sperimentale — possono fruire del differimento.
Il Dpcm dispone, infine, che della proroga dei termini possono fruire anche i soci e gli associati di società di persone ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, nonché i soggetti che partecipano a società che si trovano in regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir.



 
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