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10 luglio 2007

Platea allargata per la proroga del pagamento

di Dario Deotto

Anche i soggetti che ricadono in una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore sono interessati dal differimento del versamento al 9 luglio-8 agosto. In questo senso si è pronunciata la circolare 41/E del 6 luglio. Sul Sole-24 Ore dello stesso giorno è stato evidenziato che il Dpcm sulla proroga dei versamenti fa riferimento ai soggetti che esercitano attività per le quali risultano elaborati gli studi. Vengono esclusi espressamente solo i soggetti con ricavi superiori a 5.164.569 euro. Ciò portava a dire che anche i contribuenti interessati da una causa di esclusione perché, ad esempio, si trovano in un periodo non normale di svolgimento dell'attività, avrebbero potuto essere interessati dalla proroga. E questo risulta ora confermato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate, secondo la quale, però, sarebbero interessati al differimento anche i soggetti che ricadono in una condizione di inapplicabilità degli studi.
Il differimento riguarda, quindi, oltre che i soggetti che applicano materialmente gli studi di settore, anche i contribuenti che rientrano nelle cause di esclusione 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del modello Unico 2007.
La numero 1) riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta.
La numero 2) si riferisce ai soggetti che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno. Va rilevato che non costituisce più causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.
La numero 5) è relativa al contribuente che si trova in liquidazione ordinaria. La numero 6) è da riferirsi all'impresa che risulta in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. La numero 7) è relativa invece alle altre situazioni che determinano il verificarsi di un periodo non normale di svolgimento dell'attività. La situazione 8) si riferisce ai soggetti che hanno un periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi (non a cavallo). La causa 9) riguarda coloro che determinano il reddito (non l'Iva) con criteri "forfetari". La numero 10) riguarda gli incaricati alle vendite a domicilio, mentre la causa di esclusione 11) è relativa a quella situazione che determina la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello degli studi.
La circolare 41/E si sofferma anche sulla valenza probatoria dei nuovi indicatori. Considerando che una cosa sono le motivazioni e un'altra le prove dell'atto di accertamento, la circolare circoscrive l'analisi solo sulle motivazioni. Dalla circolare si desume che non vi è affatto una duplice presunzione di Gerico, una data dal risultato del software senza indicatori e una dagli stessi indici. Gerico rimane una presunzione semplice, con il Fisco che, nell'ambito del processo tributario, è obbligato a dimostrare al giudice i caratteri di gravità, precisione e concordanza nonché la presenza delle gravi incongruenze. Viene soltanto affermato che, poiché la norma fa riferimento a specifici indicatori che derivano dalle caratteristiche e dalle specifiche condizioni dell'attività svolta, l'ufficio dovrà motivare, vista la "specificità" degli stessi, l'avviso di accertamento fornendo ulteriori elementi per avvalorare i maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.



 
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