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19 giugno 2007

Studi di settore, le mosse giuste per scegliere

a cura di Gian Paolo Ranocchie Giovanni Valcarenghi

Per gli studi di settore targati 2007 è giunto il momento delle scelte. Gli elementi per una valutazione complessiva dovrebbero ormai esserci tutti, visto che le Entrate hanno licenziato anche l'ultima preannunciata circolare esplicativa, la n. 38/E. Ancora pochi giorni, quindi, e poi si chiuderà il primo cancello. Il 9 luglio, infatti, per imprese e professionisti soggetti a studi, è la prima data utile per effettuare i versamenti delle imposte alla luce della moratoria varata. Chi (e non saranno in pochi) vorrà prendere tempo per lasciare sedimentare le decisioni, potrà attendere fino all'8 agosto, ma con la maggiorazione dello 0,4 per cento.
Adeguarsi o no? Il dubbio si porrà spesso, viste le tante modifiche normative varate sul tema nel corso del 2006 e del 2007: azzeramento della regola del «2 su 3», irruzione degli indicatori di normalità economica nel calcolo di congruità, modifiche (forse) alla natura presuntiva dei risultati di Gerico, passaggio dal regime di monitoraggio a quello di applicazione definitiva per alcuni studi di professionisti, revisione con stime al rialzo per molti altri.
La scelta da operare passerà attraverso una complessa serie di valutazioni e porterà a diverse conseguenze, ai fini di un possibile contraddittorio e successivo accertamento, che abbiamo cercato di sintetizzare nella tabella pubblicata in pagina. Vediamo, allora, quali variabili dovranno essere passate al setaccio.
Natura dello studio
Utilizzare uno studio definitivo, revisionato o provvisorio comporta conseguenze diverse in relazione agli importi dovuti (le eventuali maggiorazioni) e alle possibili conseguenze (gli studi di settore monitorati o gli sperimentali, infatti, non possono essere direttamente utilizzati per l'accertamento).
Giustificazioni
Per coloro che, in relazione alla propria situazione complessiva e alla luce dei chiarimenti emanati nelle circolari 31/E e 38/E, si identificano come soggetti «marginali» o come soggetti affetti da «anomalie strutturali» non intercettabili da Gerico, il mancato adeguamento può essere giustificato direttamente in dichiarazione indicandone i motivi nel quadro aggiuntivo che accompagna il modello studi e, magari, "attestando" la sussistenza della situazione di non normalità. Questo metterà il contribuente in una posizione meno scomoda nell'ottica della pianificazione dei controlli da parte del Fisco.
I dubbi delle Entrate
L'Agenzia ha sempre individuato preventivamente le anomalie strutturali di molti studi a regime; la circolare n. 38/E segue la stessa linea. In relazione agli studi revisionati quest'anno, i casi ammessi dal Fisco sono tra gli altri gli studi TG40U e TG69U relativi al comparto immobiliare. Per i «non congrui», quindi, sarà inevitabile, prima di decidere se procedere all'adeguamento, verificare se siano o meno interessati dalle anomalie segnalate.
I professionisti
In alcuni casi, quest'anno i lavoratori autonomi passano dal regime provvisorio del monitoraggio a quello di applicazione definitiva. Per i professionisti, quindi, oltre a valutare cosa dover fare in Unico, si rende necessario procedere a un controllo anche per i periodi precedenti visto che lo studio definitivo retroagisce anche alle precedenti annualità non congrue in cui ha operato lo strumento provvisorio (senza tenere conto, però, dell'impatto degli indicatori di normalità economica; si veda, al riguardo, «Il Sole-24 Ore» del 14 giugno).
Lo scostamento
È chiaro che la scelta se adeguarsi o meno passa, nella sostanza, attraverso il vaglio del rischio di quanto lo scostamento intercettato possa poi essere utilizzato in sede di accertamento. Al riguardo, nonostante i molti messaggi ufficiali di rassicurazione di questi ultimi giorni finalizzati a presentare gli studi di settore come strumenti meno aggressivi di quanto si possa immaginare, occorre, però, raccomandare cautela.
Se è chiaro, infatti, che gli studi non sono un veicolo automatico di accertamento (è vero, infatti, che prima dell'avviso vero e proprio c'è il contraddittorio) e che il contribuente è libero di scegliere se adeguarsi o meno al risultato proposto da Gerico (ovvio, visto che si tassa l'effettiva capacità contributiva e quindi il reddito effettivamente realizzato), è altrettanto vero che gli stessi sono strumenti istruttori comunque molto insidiosi.
Sono infatti inquadrati in un contesto giuridico che li legittima precisamente come elementi presuntivi e perché l'effettiva manifestazione dei problemi valutati oggi (adeguarsi o meno) è poi procrastinata nel tempo ed effettivamente demandata a un contraddittorio in cui le parti interessate (uffici periferici e contribuenti) potrebbero non dialogare poi così facilmente.
Sette situazioni sotto la lente



 
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