Speciali in evidenza
Speciale Smau
Speciale ambiente
Speciale scuola
Speciale Auto
Un anno di rincari
Speciale mutui
Voli low cost
Speciale ETF
Studi di settore
Risparmio energetico
Auto & fisco
Navigatori GPS
Musica Mp3
Guida alle facoltà
Come risparmiare
XV Legislatura
shopping 24

Servizi

Il Sole Mobile

Servizi Ricerca

Norme e Tributi

ARCHIVIO »

19 giugno 2007

Pericoli da congruità sdoppiata

L'inserimento degli indicatori di normalità economica nei calcoli di Gerico comporta in molti casi - come dimostrato più volte e confermato dal Fisco - un aumento dei ricavi o dei compensi stimati (minimi e puntuali). E questo deriva da una mera addizione dei correttivi rispetto all'usuale calcolo di congruità-base sempre fornito dal software.
L'impatto riguarda tutti gli studi di settore applicabili per il 2006. Nella tabella pubblicata in pagina abbiamo quindi impostato l'esame dei diversi casi ipotizzando una doppia congruità: quella base e quella, invece, complessiva da indicatori, che si concretizza per effetto della correzione al rialzo direttamente ascrivibile alle presunte anomalie intercettate dagli indicatori.
I dubbi
Esiste allora una doppia congruità? L'interrogativo non è di poco conto visto che per l'Agenzia il dato puntuale è uno solo, quello complessivo che scaturisce dal calcolo finale del software. Tuttavia, nelle circolari n. 31/E e n. 38/E l'Agenzia ha evidenziato che, proprio sugli indicatori, potrebbero concentrarsi molti malfunzionamenti di Gerico (strutturali o fisiologici, in connessione a specifiche situazioni).
Le Entrate, inoltre, hanno preannunciato che nelle revisioni del prossimo triennio l'effetto degli indicatori di normalità economica verrà ritarato. Per cui - nell'ottica di applicazione retroattiva degli studi revisionati se più favorevoli al contribuente - molte delle attuali posizioni non congrue potrebbero essere ridimensionate.
L'analisi
Appare inevitabile, quindi, che un'analisi della posizione del singolo passi attraverso una radiografia della scomposizione dello scostamento, per considerare la legittimità delle maggiori pretese che potrebbero, poi, essere sconfessate.
Ciò, tra l'altro, implica che il contribuente si trovi oggi ad applicare uno strumento che potrebbe non rivelarsi di fatto definitivo e questo, a onor del vero, sembra in contraddizione con le regole strutturali previste dalla norma. Ricordiamo, infatti, che nel varo degli indicatori di normalità economica applicabili per il 2006, è mancata la concertazione con le parti interessate e il preventivo vaglio della Commissione degli esperti.
C'è da ritenere, dunque, che i maggiori ricavi stimati dagli indicatori siano assimilabili a quelli attribuibili a uno studio sperimentale con le conseguenze del caso sul piano probatorio. Pertanto, non appare esclusa l'ipotesi che l'adeguamento possa essere effettuato per raggiungere solo la congruità-base, tralasciando l'effetto degli indicatori, ovviamente laddove gli stessi conducessero a risultati non condivisibili.
La prova
Una questione che è ora tornata alla ribalta riguarda la valenza probatoria da attribuire a scostamenti di minima entità rispetto al dato puntuale. Nell'ottica di un'applicazione ragionevole dello strumento istruttorio, l'Agenzia (circolare n. 31/E) ha raccomandato estrema prudenza agli uffici nella selezione delle posizioni, posto che non è possibile concludere che le gravi incongruenze richieste dalla norma siano da ritenere automaticamente sussistenti in presenza di scostamenti non rilevanti in termini assoluti o percentuali (meri indizi).
In queste situazioni, peraltro in passato già oggetto di attenzione da parte dei giudici di merito (si veda per tutte la Ctp Milano, n. 60/05), si riscontrerebbe un'oggettiva difficoltà del contribuente nel contraddire le risultanze dello studio.
Conclusioni
Si potrebbe quindi concludere che chi si pone fisiologicamente nell'intervallo di confidenza (tra il minimo e il puntuale) non corre il rischio di essere direttamente accertato sulla base dello studio di settore anche se tecnicamente è da considerarsi non congruo.
Ciò per due ordini di motivi: innanzitutto, sul piano statistico, l'intervallo di confidenza dovrebbe racchiudere la più alta percentuale di soggetti caratterizzati dalla medesime caratteristiche; in secondo luogo l'ampiezza dell'intervallo è direttamente connessa alla capacità dello strumento statistico di cogliere la reale posizione del soggetto. Come dire che, maggiore è l'intervallo, meno raffinato è lo studio e viceversa; nell'uno e nell'altro caso la naturale collocazione in un'area ragionevole non può trovare obiezioni da parte del Fisco.



 
Le più importanti news in materia fiscale FISCO al 48224

Suggerimenti

>Info quotazioni

A richiesta, via sms, la quotazione istantanea e in tempo reale del titolo che ti interessa

>Flash news

Scarica il programma gratuito, e ricevi sul tuo desktop le ultimissime notizie di economia e finanza

News

Borsa
-

Cerca quotazione