19 giugno 2007 |
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Studi, uscita in dodici mosse
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Il Fisco non resterà indifferente a una dichiarazione accompagnata dall'attestazione del professionista sui motivi — dodici quelli riconosciuti dal Fisco — che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli presuntivamente determinati da Gerico. Anzi, ne terrà conto fin dal momento della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. E anche ammesso che il contribuente " incongruo" venga chiamato in contraddittorio, l'attestazione delle cause di giustificazione dello scostamento e/ o dell'incoerenza ridurrà drasticamente le probabilità di una rettifica.
È questo il messaggio più importante emerso nel corso del Map, svoltosi nei giorni scorsi alla presenza dei massimi esperti dell'agenzia delle Entrate e della Sose, la società istituzionalmente deputata all'elaborazione di questo strumento.
Con l'istituto dell'attestazione — collocato nel comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 146/98 — professionisti abilitati, Caf imprese, ma anche dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitate all'assistenza tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 546/92 hanno la possibilità di accertare i motivi che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli presuntivamente determinati da Gerico e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi di settore. I rappresentanti dell'agenzia delle Entrate,nel confermare quanto già annunciato nel comunicato stampa dell'8 giugno e nella successiva circolare 38/E del 12 giugno, affermano che l'attestazione è finalizzata a far emergere l'effettiva ricorrenza di quegli elementi (si veda la tabella a fianco) che potrebbero rendere non ragionevole l'applicazione del meccanismo presuntivo. Elementi di criticità, dunque, che la stessa amministrazione riconosce nell'allegato 4 della circolare 38/E e che il consulente del contribuente può e, anzi, deve far valere già in fase dichiarativa ovviamente nei casi in cui ricorrano i presupposti, attraverso una breve descrizione nell'apposito campo «Note aggiuntive — Informazioni aggiuntive» del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
In questo modo si gettano le fondamenta per una efficace difesa dagli studi di settore, contribuendo di fatto a formare il convincimento dell'amministrazione che lo strumento non è adatto a rappresentare la specifica realtà del contribuente interessato. In concreto, è stato chiaramente specificato che l'amministrazione non resterà indifferente a una dichiarazione accompagnata dall'attestazione del professionista, ma ne terrà conto fin dal momento della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Inoltre, anche ammesso che il contribuente "incongruo" venga chiamato in contraddittorio, l'attestazione delle cause di giustificazione dello scostamento e/o dell'incoerenza avrebbe valenza di contro-presunzione alla forza presuntiva di Gerico, riducendo drasticamente le probabilità di una rettifica. Certamente lo strumento va impiegato con prudenza e soprattutto nei casi in cui realmente sussistono elementi di criticità. Diversamente,un uso generalizzato e distorto finirebbe per minare la credibilità dell'istituto con evidente danno per tutti.
Infine, non va sottovalutato il beneficio dell'inibizione dei poteri di accertamento analitico-presuntivi prevista al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 146/98, quando con l'attestazione il soggetto solo formalmente incongruo diviene, di fatto, congruo. Sul punto, però, l'amministrazione non si è mostrata d'accordo, restando agganciata al livello puntuale di riferimento, peraltro,rideterminato con i nuovi indicatori di normalità economica. Eppure, già in una delle prime circolari sugli studi di settore (paragrafo 5.1 della circolare 148/E del 5 luglio 1999) venne chiaramente specificato che i ricavi compresi nell'intervellodi confidenza costituiscono comunque ricavi " possibili".
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