Vincolo a 9 anni ma le regole vanno precisate | |
di Angelo Busani | |
La materia della successione ereditaria è una di quelle in cui il rapporto di convivenza ha maggior rilievo.Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio di ministri riconosce la convivenza sotto il profilo successorio solo se dura da oltre nove anni. Sotto il profilo dei diritti ereditari spettanti al convivente stabile,il provvedimento dimostra una redazione un po' affrettata e una certa confusione tra successione legittima e successione necessaria ( ed è altresì misterioso perché il ddl non operi modificazioni direttamente nel Codice civile, rischiando con ciò di creare infinite difficoltà interpretative).Le buone intenzioni del Governo dovranno ora trovare una messa a puntoa livello Parlamentare. Il problema della legittima Infatti,se nel comma 1 dell'articolo 8 si parla di concorso del convivente alla «successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3»,nel comma 4 sidice che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza della convivenza e di uso dei mobili che la corredano (che sono concetti tipici della successione necessaria) «gravano sulla quota spettante al convivente», e quindi presupponendo che al convivente superstite spetti una quota di legittima. Leggendo poi in effetti i commi 2 e 3 ( che,come detto,secondo il comma 1, dovrebbero recare la disciplina della successione legittima tra conviventi) si assiste ad espressioni legislative tipiche invece della successione necessaria: così, se il convivente concorre con un figlio nella successione del convivente defunto, egli «ha diritto a un terzo dell'eredità». Quindi, a meno di ritenere che il disegno di legge abbia voluto intendere che nella successione intestata al figlio spettano i 2/3 (quando 1/3 spettaal convivente superstite), il significato dell'espressione in questione probabilmente dovrebbe essere ( ma il condizionale è d'obbligo) che il figlio ha diritto a 1/3 dell'eredità, il convivente a 1/3 e che il restante terzo rappresenta la quota disponibile. Lo stesso discorso si ripete se il convivente concorre con una pluralità di figli: si afferma che, in tal caso, al convivente spetta un quarto dell'eredità: e anche qui, a meno di ritenere che, in caso di successione intestata, ai figli vadano i 3/4 e 1/4 sia del convivente, la lettura dovrebbe essere nel senso che al convivente spetta 1/4 ,ai figli spettano i 2/4 mentre l'ultimo quarto rappresenta la quota disponibile. Il concorso con i fratelli Confusione tra successione legittima e necessaria anche quando il disegno di legge regola il concorso tra convivente superstite e gli ascendenti del convivente defunto (che, in mancanza di figli, sono suoi eredi necessari) e i fratelli e le sorelle del convivente defunto (i quali, invece, non appartengono alla categoria dei legittimari): qui il ddl dice che«al convivente è devoluta la metà dell'eredità» facendo intuire che sulla restante metà concorrono ascendenti, fratelli e sorelle. Concetto tipico della successione legittima è poi quello del terzo comma, dove si afferma che, in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità (facendo probabilmente intuire che il restante terzo si devolve ai parenti del defunto entro il sesto grado o, in mancanza, allo Stato). Poco comprensibile poi appare, a prima vista, la successiva espressione, per la quale «in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale »al convivente supersite spetta «l'intera eredità»:se si è appena detto che in mancanza di ascendenti e fratelli al convivente spettano i 2/3, come si fa poi a dire che, se mancano parenti in linea collaterale di secondo grado ( che poi sono ancora i fratelli del defunto),al convivente spetta «l'intera eredità»? 9 febbraio 2007 |
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