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Necessaria la dichiarazione all'anagrafe
di Andrea Gragnani
Il disegno di legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, intitolato «Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi» (subito condensato in "Dico"), prevede una serie di diritti, doveri e facoltà quale conseguenza automatica di una convivenza, purché dichiarata presso gliuffici dell'anagrafe.
Ititolari di questi diritti e doveri sono: «Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale». La legge, pertanto, non distingue tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali, ma si limita a porre quale fondamento delle misure che le persone siano legate da vincoli affettivi.
La legge pone, in ogni caso, dei limiti dove precisa che gli interessati non devono essere legati «da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno». Inoltre, è previsto esplicitamente che la legge non si applica a persone «legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune », con ciò escludendo, per esempio, il rapporto tra badante e assistito.
La dichiarazione di convivenza deve essere fatta in applicazione delle norme che disciplinano il funzionamento degli uffici di anagrafe, e se non contestuale deve essere formalmente comunicata dal convivente che l'ha fatta all'altro. La legge può avere anche effetto retroattivo per quelle convivenze già iniziate, purché ne sia data prova entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge.
I diritti e i doveri previsti riguardano tra l'altro: il permesso di soggiorno concesso «al cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario »; l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica; la successione nel contratto di locazione, in quanto se uno solo dei due conviventi è titolare del contratto di locazione,in caso di sua morte l'altro può subentrare nel contratto; le agevolazioni e tutele in materie di lavoro, poichè la legge e i contratti collettivi devono tenere conto anche delle convivenze che durino da almeno tre anni nella disciplina del cosiddetto«mantenimento della comune residenza »; inoltre, è previsto un diritto alla partecipazione agli utili di impresa per il convivente che abbia prestato «attività lavorativa continuativa» nell'impresa dell'altro, in proporzione all'apporto fornito; in caso di convivenze durate almeno tre anni e successivamente cessate, è previsto un diritto agli alimenti in favore del convivente che versi in stato di bisogno, «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».
La legge prevede, infine, che le convivenze abbiano effetto su precedenti rapporti, laddove dice che: «I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge».

9 febbraio 2007






 

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