Reversibilità affidata alla nuova previdenza | |
Pausa di riflessione sulla questione previdenziale, una delle più delicate. Il disegno di legge approvato ieri sera dal Consiglio deiministri non ha disciplinato la reversibilità dell'assegno, ma ha rinviato al più ampio progetto di riscrittura della normativa pensionistica la decisione sul punto. Il provvedimento si limita a ricordare alcuni paletti che non potranno non essere tenuti presenti nel corso della discussione. Innanzitutto la durata minima della convivenza per potere attribuire un trattamento economico al convivente superstite. Nei giorni scorsi, a testimoniare ancora una volta le due "anime" del provvedimento su cui ieri una larga parte della coalizione di maggioranza ha trovato un'intesa, erano circolate più ipotesi. Da quella di Barbara Pollastrini, cinque anni, a quella di Rosy Bindi, 15 anni, a una possibile mediazione, nove anni, sulla falsariga di quanto previsto in materia di successione. Ma l'articolo 10 del disegno di legge precisa anche che la durata della convivenza dovrà avere un'ulteriore rilevanza per determinare la consistenza dell'eventuale assegno da riconoscere al convivente superstite. Nel regime previdenziale attuale,il trattamento pensionistico ai superstiti è costituito fondamentalmente dalla pensione indiretta (in caso di morte dell'assicurato in posizione di non pensionato, per esempio lavoratore in attività o prosecutore volontario) e dalla pensione di reversibilità ( morte di un titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità e di inabilità e di invalidità). 9 febbraio 2007 |
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