Il lavoratore subordinato che vuole acquistare la prima casa per sé o per i figli può chiedere un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto a cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro: questa soluzione ha il vantaggio di mettere a disposizione una somma che non va restituita. Il diritto è però riconosciuto, in base all'articolo 2120 del Codice civile, a condizione che il lavoratore sia in forza da almeno 8 anni e per un importo non superiore al 70% del Tfr maturato.
Il requisito dell'anzianità di servizio è riconosciuto anche nel caso di passaggio del lavoratore nell'ambito delle aziende dello stesso gruppo o a seguito di operazioni di cessione, scissione o fusione di imprese, a condizione che il Tfr non sia stato liquidato al momento del passaggio da un datore all'altro.
Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare le richieste di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti in forza. Purtuttavia, la contrattazione collettiva, aziendale o individuale, può stabilire condizioni di miglior favore e prevedere, per esempio, deroghe al limite percentuale o di anzianità.
Per prima casa si intende l'immobile destinato alla normale residenza e abitazione del richiedente e della sua famiglia, e può risultare dalla dichiarazione resa davanti al notaio o da altra documentazione idonea. Qualora l'anticipazione sia chiesta per acquisti a favore del figlio i requisiti abitativi sono riscontrati in capo a quest'ultimo, è pertanto possibile anche se il richiedente è già proprietario della propria abitazione.
La giurisprudenza ha sancito che l'anticipazione non deve necessariamente precedere l'acquisto, ma deve comunque essere a esso legata da un nesso funzionale; per esempio, il Tribunale di Ravenna (23 agosto 1996) ha deciso che la richiesta può essere avanzata dopo l'accensione del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, purché la somma residua da versare sia superiore a quanto si intende chiedere a titolo di anticipazione. Per il Tribunale di Milano, l'anticipazione non può essere chiesta se il lavoratore possiede altre case di abitazione locate, mentre (Cassazione 11 maggio 1989) la richiesta è lecita se la proprietà è riferita a immobili che non sono case di abitazione.
La giurisprudenza assimila, inoltre, all'acquisto attraverso il contratto di compravendita altre ipotesi, quali l'acquisto tramite cooperativa a proprietà indivisa, il riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo, l'acquisto del suolo allo scopo di costruire l'abitazione. L'anticipazione non spetta, invece, se l'abitazione è stata acquistata da tempo ed è stata pagata o per coprire i debiti contratti per il pagamento del prezzo o in assenza del requisito della piena proprietà.
Il diritto all'anticipazione può essere esercitato anche se il datore di lavoro, avendo almeno cinquanta dipendenti, è obbligato a versare il Tfr maturando al Fondo di tesoreria Inps, fermo restando che l'importo del l'anticipazione deve essere preliminarmente prelevato dal trattamento di fine rapporto accantonato in azienda. L'anticipazione può essere chiesta altresì sul Tfr conferito a un fondo di previdenza complementare, dopo 8 anni di iscrizione ai fondi e fino al 75% della posizione maturata. In questa situazione, l'anticipo può essere chiesto, oltre che per l'acquisto anche per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli.