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L'interesse assottiglia l'Irpef

di Angelo Busani

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Lunedí 12 Novembre 2007

Il mutuo per l'abitazione principale può portare degli sconti fiscali, perché abbassa il valore su cui si devono applicare le aliquote Irpef, la «base imponibile»: per calcolarla, occorre sommare i redditi conseguiti e poi sottrarre gli oneri deducibili (ad esempio, il reddito della «abitazione principale») e le deduzioni per oneri di famiglia. Una volta calcolata l'imposta (cosiddetta «Irpef lorda»), da questa vanno sottratti gli «oneri detraibili» (quali appunto gli interessi passivi e gli altri oneri derivanti da mutuo, se ricorrono i presupposti illustrati qui sotto): la differenza costituisce «l'imposta netta», cioè quella da versare all'Erario.
La detrazione che si può operare con riferimento agli interessi e agli altri oneri derivanti da un mutuo si calcola applicando al valore degli interessi la percentuale del 19 per cento. Al riguardo, bisogna tener presente che:
a) gli interessi e gli altri oneri derivanti da un mutuo danno diritto alla detrazione solamente se derivano, di regola, da mutui ipotecari;
b) per i mutui stipulati dal 1993 in avanti, la detrazione è ammessa solo se si tratta di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale;
c) per quelli più vecchi, vi sono regole diverse a seconda del tipo di fabbricato per il quale il mutuo è stato contratto e del l'anno di stipula.
La «prima casa»
L'abitazione principale è un immobile oggettivamente idoneo ad alloggiare persone, e quindi di regola si tratta di costruzioni catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle della categoria A/10, e cioè gli uffici.
In questa unità immobiliare il contribuente deve stabilire la propria dimora abituale (questo requisito non è richiesto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia: articolo 66, comma 2, della legge 342/2000): per dimora abituale si intende quella dove di regola abitano il contribuente o un suo familiare, condizione che deve risultare dai registri anagrafici o da apposita autocertificazione.
Il contribuente deve destinare ad abitazione principale l'immobile acquistato entro un anno dall'acquisto; a sua volta, l'acquisto deve essere stipulato nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. Non occorre rispettare questi termini se la destinazione ad abitazione principale non avviene a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto (in questo caso la detrazione spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione: circolare ministeriale 20 aprile 2005 n. 15/E).
La detrazione
L'aliquota del 19 per cento si applica agli interessi passivi e agli altri oneri sopra elencati fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro. La Finanziaria ora in discussione in Parlamento aumenta del 10% il tetto, portandolo a 3.976,72 euro (la regola, naturalmente, scatterebbe solo dal 2008). Se il mutuo è stipulato da una pluralità di mutuatari, il limite si considera diversamente a seconda della data di stipula del mutuo:
a) per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 1992, l'importo va riferito a ciascun cointestatario;
b) per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993, il limite di 3.615,20 euro va riferito complessivamente a tutti i contestatari. Pertanto, in quest'ultimo caso, se due coniugi sono cointestatari di un mutuo, ciascuno di essi deve calcolare la detrazione su un importo massimo di 1.807,60 euro (peraltro, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote).
Occorre anche precisare che se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ma concerne l'acquisto di un'abitazione acquistata da uno solo di essi, la detrazione compete unicamente al coniuge acquirente e solo con riferimento alla sua quota di mutuo (circolare ministeriale 12 maggio 2000 n. 95/E).

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