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Il bonus evita le finestre

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5 gennaio 2008

Con la legge 247/2007, che ha recepito il protocollo sul Welfare, è uscito di scena insieme allo "scalone" anche il superincentivo collegato al rinvio della pensione di anzianità. Dei circa 97mila lavoratori interessati, che hanno usufruito del bonus nel periodo ottobre 2004- dicembre 2007, non tutti sono andati in pensione dal 1° gennaio. Moltissimi continuano a lavorare, visto che in base alla legge possono restare in servizio fino all'età della vecchiaia.
Nessun vincolo dalle finestre
Vediamo quali possono essere, in questo caso, gli effetti della fruizione del bonus sul futuro trattamento pensionistico. Occorre prima di tutto precisare, anche per dissipare i dubbi manifestati in proposito da alcuni lettori, che il proseguimento dell'attività dopo il 31 dicembre 2007 non incide in alcun modo sui diritti acquisiti alla data di richiesta del bonus.
Nel momento in cui il lavoratore decide di mettersi in pensione non è vincolato al rispetto delle cosiddette finestre e percepirà, quindi, il primo assegno dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Il supplemento
Se si continua a lavorare, dal 1° gennaio i contributi per la pensione, che con il superbonus venivano trasferiti integralmente in busta paga, saranno di nuovo accreditati sul conto assicurativo del lavoratore.
A questo punto molti si chiedono se questi versamenti faranno corpo unico con quelli acquisiti prima del bonus o se daranno luogo invece a una quota aggiuntiva. L'Inps, in più occasioni, ha precisato che al lavoratore spetta un supplemento, anche se di norma viene definito tale quello spettante per contributi da lavoro versati dopo il pensionamento. In questo caso, invece, il supplemento si distingue solo perché riferito alla quota maturata con la contribuzione acquisita dopo la cessazione del bonus.
Il supplemento sarà liquidato con la stessa decorrenza del trattamento principale, che è dato dall'importo spettante al momento della concessione dell'incentivo, maggiorato degli aumenti di perequazione automatica.
Ciò significa che alla cessazione dell'attività il lavoratore non deve aspettare i cinque anni normalmente richiesti per ottenere la liquidazione del supplemento.
Il cumulo
Chi intende svolgere, dopo il pensionamento, un'attività deve anche valutare se nelle sue condizioni scatta o meno il divieto di cumulo.
Le norme (la riforma del Welfare non ha portato correzioni) stabiliscono che la piena cumulabilità della pensione con i redditi di lavoro dipendente e autonomo è consentita se si possono far valere 40 anni di contributi o, in alternativa, 58 anni di età e 37 di contributi.
Per coloro che hanno usufruito del bonus si pone il problema di quale sia la data rilevante per la verifica dei requisiti. Per quanto riguarda l'età minima (non richiesta, ovviamente, per chi ha 40 anni di contributi), l'Inps ha chiarito che va riferita al momento in cui il lavoratore, avendo cessato l'attività, comincia a percepire la pensione.
Se un lavoratore, per esempio, ha ottenuto il bonus a 57 anni e chiede l'assegno quando ne ha ha 58 compiuti può cumulare liberamente, a patto che possa far valere anche 37 anni di contributi. Naturalmente, questi ultimi devono risultare acquisiti all'atto della concessione del bonus o raggiunti con gli ulteriori versamenti effettuati dopo la scadenza dello stesso. Non si può infatti considerare periodo utile quello in cui è stato percepito l'incentivo in quanto non è stata accreditata contribuzione a favore de lavoratore.

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