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Contributi misti, doppia penalità

di Maria Carla De Cesari e Sergio D'Onofrio

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22 gennaio 2008

«Dedalo-pensioni» scrive un lettore al Sole 24 Ore per decrivere la fatica di incrociare requisiti per il diritto e le decorrenze del trattamento. Anche per l'assegno di vecchiaia, come stabilisce la legge 247/07.
La previsione di quattro finestre (dal trimestre successivo a quello di maturazione dei requisiti, per i dipendenti, e dal semestre successivo per gli autonomi) ha preso alla sprovvista lavoratori e aziende e anche qualche ufficio di patronato. La circolare 5 dell'Inps in cui si sostiene che la possibilità di licenziare liberamente «viene differita alla data di effettiva apertura della finestra di accesso» estende, certo, le garanzie per i lavoratori. Tanto più che, secondo la circolare Inps, le finestre non si applicano a quanti «abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro».
Tuttavia, anche dopo l'annuncio dell'Inps sulla clausola di salvaguardia, resta difficile orientarsi nelle novità del dedalo-pensioni. Scrive un lettore: «Mia madre compirà 60 anni domani. Essendo direttrice di un punto vendita ha dovuto dare quattro mesi di preavviso (ad ottobre). Ho provato a chiedere all'Inps, ai sindacati e a oggi non si sa se potrà andare in pensione da febbraio». La buona notizia è che, al di là del disorientamento per la novità, in questo caso, la signora potrà evitare le finestre.
Invece, la salvaguardia contro il licenziamento ad nutum fino all'apertura della finestra del 1° luglio dovrebbe valere nel caso di «un dipendente che ha compiuto – scrive Chiara Senneca – 65 anni il 3 gennaio; per lui non sussisteva l'obbligo di dare il preavviso in quanto si tratta di una scadenza improcrastinabile (limite massimo pensione di vecchiaia)». Se non c'è stato formalmente un preavviso, la finestra si aprirà il 1° luglio.
Tuttavia, come segnalato nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore, la posizione dell'Inps, avallata dal ministero del Lavoro, rischia di non tenere conto delle realtà aziendali. «Compirò 60 anni in marzo e – scrive Lidia – avrei dovuto andare in pensione dal 1° aprile. A settembre 2007 ho avvisato (a voce) la mia azienda che, avendo ferie e permessi residui, avrei smesso di lavorare dalla fine di gennaio. A ottobre l'azienda ha assunto una giovane per sostituirmi e ora mi ha chiesto di onorare l'impegno per le dimissioni dal 1° aprile».
A Lidia si può solo "rimproverare" un difetto di preveggenza. Nel protocollo sul Welfare del 23 luglio si parlava genericamente di finestre per la pensione di vecchiaia. E il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 ottobre, prevedeva l'«introduzione di un regime delle decorrenze per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 60 anni per le donne e pari o superiore a 65 anni per gli uomini».
Il calendario delineato dall'articolo 1, comma 5, della legge 247/07 è frutto dell'iter parlamentare. Ma intanto in molte aziende, di fronte al preavviso, si era provveduto al turn over. E ora la garanzia del lavoratore – affermata attraverso una circolare – va coniugata con il budget aziendale e, magari, anche con problemi organizzativi là dove è subentrato un nuovo assunto.
Poi c'è chi da tempo ha perso il lavoro e contava i giorni (e i soldi) fino al raggiungimento del termine per la vecchiaia. L'attesa, però, si è allungata. «Sono pensionando di vecchiaia disoccupato dal marzo 2005. Non ho percepito l'indennità di disoccupazione in quanto "incentivato all'esodo" e non licenziato. Compirò 65 anni il 14 febbraio» afferma Luigi Versino. Dovrà aspettare fino al 1° luglio per ricevere l'assegno di vecchiaia.
«Dal 1° marzo 2000, per motivi personali, ho dovuto cessare l'attività lavorativa. Faticosamente sono giunta a gennaio 2008 (mese di compimento dei 60 anni) per prendere atto che la finestra si aprirà il 1° luglio. Il provvedimento amministrativo dell'Inps – constata Luigia – non tutela chi, come me, vive in condizioni di disagio ». Se Luigia fosse un'artigiana, in realtà, dovrebbe aspettare fino al 1° ottobre.
Anche chi ha una contribuzione mista di lavoro dipendente e autonomo pagherà, rispetto ai lavoratori subordinati, un pedaggio più pesante alle finestre, poiché sarà soggetto al calendario meno favorevole previsto per gli autonomi, in quanto la pensione sarà liquidata dalle gestioni speciali artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L'ulteriore penalizzazione può essere evitata solo da chi ha maturato almeno 20 di contributi come dipendente. In questo caso però deve chiedere prima la pensione di vecchiaia con i soli versamenti da dipendente per poi ottenere, dopo due anni, un supplemento per i contributi da attività autonoma. La scelta può rivelarsi conveniente se i versamenti da lavoro autonomo si riferiscono a un periodo molto breve (due o tre anni) e sono stati pagati su redditi modesti. Si potrebbe verificare che quanto si percepirebbe in più nell'arco di due anni cumulando in un'unica pensione i contributi, è meno di quanto si riceverebbe anticipando di tre mesi la pensione. A ciò si potrebbe aggiungere il vantaggio di percepire, come ex dipendente, l'assegno al nucleo familiare, che di solito è più conveniente del trattamento di famiglia spettante ai pensionati "autonomi".

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