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Contributivo a cumulo libero

di Domenico-Fabrizio De Ritis

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12 gennaio 2008

La riforma complessiva dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi, con il superamento di quanto oggi previsto per la ricongiunzione, è prevista nel comma 76 dell'articolo 1 della legge 247/97. L'indicazione non contiene, però, alcuna delega al legislatore per una concreta attuazione, ma è un auspicio per iniziative da sottoporre al Parlamento.
Le principali novità
Le aspettative dei lavoratori con contribuzione frazionata di avere pari diritti con chi ha avuto un'unica contribuzione, dunque, non sono state ancora accolte. A loro favore è stata, per ora, ridotta da sei a tre anni la misura della frazione di contributi da sommare e, per quanti hanno diritto alla pensione solo in forma contributiva, è stato ammesso il cumulo anche in presenza di diritto già conseguito in una sola gestione. Le due agevolazioni estendono l'applicazione del cumulo, ma, per il loro contenuto ridotto, rendono più evidenti i molti limiti che ancora permangono.
Le regole del 2006
Il diritto alla pensione con totalizzazione di contribuzione in gestioni diverse, ammesso per le pensioni liquidate in forma completamente contributiva dall'articolo 1 del decreto legislativo 184/1997, è stato regolato conuna normativa di carattere generale dal decreto legislativo 42/06, facendo salvo, se più favorevole, quanto già previsto da leggi speciali preesistenti (per esempio il cumulo fra varie gestioni per lavoro dipendente o fra contribuzioni nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle tre Casse per i lavoratori autonomi).
Il decreto 42/06 permette di sommare le contribuzioni accreditate in qualsiasi gestione obbligatoria, comprese le Casse per i professionisti, il Fondo per i ministri del culto e gli accrediti nella gestione Inps per collaboratori. Le frazioni non devono riguardare periodi coincidenti: in questo caso il periodo è computato una sola volta, con utilizzazione dei due accrediti per la concessione della quota a carico di ciascuna gestione. La richiesta è, però, preclusa all'assicurato che, perfezionato il diritto autonomo in una sola gestione, ha già liquidata la pensione a carico della stessa gestione: in questo caso le altre frazioni di accrediti restano infruttifere, salvo che il diritto autonomo possa essere perfezionato anche in altra gestione o sia applicabile la normativa sui supplementi, come previsto dall'Inps a favore dei titolari di altra pensione per lavoro dipendente o presso le tre Casse per lavoratori autonomi.
Il cumulo senza limiti
Anche la presentazione della domanda di ricongiunzione presso una gestione è preclusiva. Il cumulo senza limiti ai già pensionati è ammesso, in base al decreto legislativo 184/97, per coloro con diritto a liquidare la pensione in forma interamente contributiva e, per gli iscritti per la prima volta dal 1996 o per gli assicurati in precedenza che esercitino l'opzione per la liquidazione interamente in forma contributiva.
Per la pensione di vecchiaia il diritto con il cumulo può essere conseguito solo al compimento dei 65 anni di età e in presenza di vent'anni di contribuzione complessiva. Se il diritto autonomo è perfezionato in età precedente in una sola gestione, come, per esempio, per le donne al compimento dei 60 anni, si pone la scelta se liquidare subito la rendita, precludendo la possibileutilizzazione delle altre frazioni di contributi, o ritardare la liquidazione fino ai 65 anni. Nella seconda ipotesi non dovrebbero avere applicazione le finestre introdotte dal 2008 in quanto il diritto alla pensione di vecchiaia risulta acquisito prima di tale anno.
Prima dei 65 anni
La pensione con il cumulo prima del compimento dei 65 anni può essere concessa anche in presenza di contribuzione complessiva non inferiore ai 40 anni: con questo requisito è possibile un anticipo della pensione. Resta esclusa l'applicazione del requisito dei 35 anni di contributie58dietàvalidodal1 ڧennaio 2008: la liquidazione della pensione autonoma con tale requisito perfezionato in una sola gestione esclude il cumulo successivo di altre contribuzioni. Possono essere concesse le pensioni di invalidità, inabilità o a favore dei superstiti, se risultino con il cumulo perfezionati i requisiti contributivi e quanto previsto nella gestione di ultima iscrizione.
Liquidazione contributiva
La liquidazione delle quote è prevista in tutte le gestioni con il sistema contributivo: disposizioni particolari prevedono la ricostruzione del montante contributivo per gli iscritti nelle forme obbligatorie per lavoro dipendente in riferimento agli accrediti a tutto il 1995, applicando quanto stabilito dal decreto 180/ 97. Si determina, così, per coloro che chiedono il cumulo, una penalizzazione con possibile deprezzamento della quota di pensione liquidabile con il retributivo. Nella gestione nella quale all'atto del cumulo sia presente il diritto autonomo è ammessa la liquidazione secondo l'ordinamento della gestione: interamente retributivo nell'assicurazione obbligatoria per contribuzioni superiori a 18 anni a tutto il 1995 o misto per accrediti inferiori.

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