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Contributivo senza premi

di Domenico Fabrizio De-Ritis

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11 gennaio 2008

Il diritto alla pensione liquidata esclusivamente in forma contributiva può essere perfezionato, dal 1° gennaio 2008, solo dopo il compimento dei 65 anni di età per gli uomini e dei 60 per le donne.
L'articolo 1, comma 6, punto b) della legge 243/2004 aveva infatti elevato l'età pensionabile dal 1° gennaio, anche per tale forma di pensione, e la disposizione non ha subito alcuna modifica con la riforma. Oltre al requisito dell'età è sempre necessario il minimo di cinque anni di contribuzione, come previsto dalla legge 335/95.
La pensione da liquidare in forma esclusivamente contributiva potrà essere concessa anche a prescindere dal compimento dell'età pensionabile in presenza di 40 anni di contributi o anche di soli 35, a condizione che – sino a giugno 2009 – risultino compiuti i 58 anni di età. Nel periodo successivo, vale l'età più elevata stabilita per la pensione di anzianità o in alternativa le quote, cioè il mix tra contribuzione e età anagrafica.
Alla liquidazione della pensione contributiva si applica, da quest'anno, anche il regime delle finestre, introdotte per le pensioni di vecchiaia con requisiti di età e contribuzione perfezionati dal 1° gennaio 2008.
La decorrenza differita opera sia se il diritto risulti acquisito con il compimento dell'età, sia se derivi dalla sola presenza dei 40 anni di contribuzione.
Dal 2008 sono previste quattro finestre di uscita. L'Inps si è riservato di precisare, qualora il diritto risulti perfezionato con soli 35 anni di contributi e in presenza della età minima, sull'applicazione di quattro finestre o di due, in analogia a quanto accade per le pensioni anticipate.
Se i requisiti di età e contribuzione sono stati già raggiunti nel 2007 non si applicano le finestre.
La liquidazione della pensione è sempre subordinata all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tuttavia, l'accesso alle finestre è collegato alla presenza dei soli requisiti di età e contributivo ed è pertanto sufficiente che la cessazione del rapporto avvenga nel mese che precede la decorrenza effettiva della pensione.
La pensione liquidata in forma contributiva costituiva la novità principale della riforma Dini. La nuova pensione, definita di vecchiaia, era diretta a sostituire quelle di vecchiaia e vecchiaia anticipata del precedente regime.
Caratteristica della prestazione, concessa in presenza di soli cinque anni di contributi a partire da 57 anni di età, uguale per donne e uomini, è stato il regime di decorrenze flessibili. Più l'età era avanzata più favorevoli erano i coefficienti di trasformazione del montante maturato, con variazioni anche in relazione all'età computata in mesi.
Il sistema, uniforme a tutti i regimi di previdenza obbligatoria, è stato il perno della armonizzazione. Con l'età pensionabile fissata a 65 anni per gli uomini scompare ogni possibilità di flessibilità nella richiesta e il ritardo nella decorrenza, imposto dall'applicazione delle finestre o conseguente alla domanda presentata oltre tale scadenza, non trova alcuna compensazione in un possibile importo più elevato della pensione per un rendimento maggiore attribuito al montante.
I coefficienti al di sotto dei 65 anni avranno nella pratica una applicazione limitata alle donne, per la pensione richiesta oltre i 60 anni di età, e alle limitate ipotesi di pensione anticipata.
La nuova misura dei coefficienti prevista per il 2010 avrà effetto soprattutto per l'età di 65 anni. Non è stato dato invece alcun rilievo all'esigenza di introdurre misure più elevate di coefficienti oltre tale età, cosa che avrebbe favorito il ritardo nella richiesta di pensionamento, compensata da un rendimento più elevato del montante.
Le Casse private dei professionisti, che hanno applicato il sistema contributivo, hanno previsto variazioni in aumento sino anche a 80 anni.
Anche la legge 243/2004, peraltro, aveva concesso una delega al Governo, non attuata, per il varo di misure dirette a favorire la liberalizzazione dell'età pensionabile, compensata da un rendimento più alto con coefficienti più elevati oltre i 65 anni.

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