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Pensioni / Domande & Risposte: anzianità e vecchiaia

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Nessuna finestra con requisiti nel 2007
D. Lavoro all'agenzia delle Entrate, sono quindi una dipendente. Ho compiuto 60 anni il 15 dicembre 2006, compirò 35 anni di servizio il 16 marzo 2008. Da quando posso andare in pensione? Vecchiaia o anzianità? Quale penalizzazione se andassi in pensione a ottobre 2008?
(Anna Scianna)
R. Per la lettrice non ci sono problemi di sorta. Avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia(60 anni di età e 20 di contributi) entro il 2007 la decorrenza della pensione decorre dal mese successivo alla cessazione dell'attività.

I versamenti non vanno persi
D. Sono iscritta alla gestione separata Inps dal 1° aprile 1996 e ho maturato tre annualità di contribuzione (totale contributi 18.170 euro); poi ho prestato lavoro dipendente (stipendio lordo circa 30mila euro) presso una società privata per tre anni da maggio 2002 ad aprile 2005, versando contributi all'Inps. Pertanto ho tre anni di contributi alla Gestione separata e tre all'Inps come dipendente. Ho 56 anni e non lavoro più. Raggiunti i 60 anni potrò ottenere una pensione di vecchiaia, oppure i contributi versati andranno persi? Potrei riscattare il periodo di laurea: mi converrebbe?
(Liliana Cimmino)
R. I versamenti non vanno persi perché sommando il periodo da dipendente con quello da lavoratrice parasubordinata Lei ha raggiunto requisito minimo dei cinque anni per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. La pensione sarà messa in pagamento a 65 anni in quanto prima di tale età può essere corrisposta solo se, con i versamenti effettuati, è stato maturato un importo pari almeno all'assegno sociale maggiorato del 20% (475 euro nel 2008). Con il riscatto laurea prenderebbe qualcosa in più ma non riuscirebbe comunque ad anticipare il momento della pensione.

Pensione extra a date fisse
D. Vorrei sapere se anche la pensione supplementare di vecchiaia è soggetta alle nuove finestre per la decorrenza.
(Carmine-Frosinone)
R. Purtroppo sì. La pensione supplementare, a differenza del supplemento, può essere ottenuta solo al compimento dell'età pensionabile. Di conseguenza, non può che seguire le sorti della pensione di vecchiaia anche per quanto riguarda le finestre.

La trasformazione avviene d'ufficio
D. La legge 247/2007 ha regolato anche l'accesso alla pensione di vecchiaia con finestre di uscita. Queste devono essere rispettate anche nel caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia?
(Nazzareno Carapellotti)
R. Con la legge 247/2007 la situazione non cambia. Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia se l'interessato può far valere i requisiti contributivi (20 anni nel sistema retributivo). Si considerano utili anche i periodi di fruizione dell'assegno durante i quali non è stata prestata attività lavorativa. Se il requisito non risulta soddisfatto, l'assegno di invalidità viene comunque mantenuto in pagamento fino a che con eventuali versamenti contributivi o con la ulteriore valutazione dei periodi di fruizione dell'assegno di invalidità si raggiunge il minimo per la pensione di vecchiaia. Diversa sarebbe la situazione di chi perde il diritto all'assegno prima di aver raggiunto l'età pensionabile. In questo caso i periodi di fruizione dell'assegno non sono valutati ai fini del raggiungimento del requisito minimo. Una volta maturato il diritto per la pensione di vecchiaia questa sarebbe soggetta come tutte le altre al regime delle finestre.

Con il contributivo traguardo a 60 o 65 anni
D. Il diritto alla pensione di vecchiaia per le donne si raggiunge con il compimento dei 60 anni e 20 di contributi nel sistema retributivo e misto e ne bastano invece cinque nel sistema contributivo. Vi sarei grata se mi spiegaste la differenza tra i due sistemi, poiché ho 57 anni e sono stata assunta solo nel 2000 e continuerò presumibilmente fino al compimento dei 60 anni, nel 2011. A quella data, riscattando oggi gli anni di studio precedenti, raggiungerei i 20 anni di contributi nel sistema misto. Oppure gli 11 anni nel sistema contributivo, senza riscatti, potrebbero bastare per la pensione. Il mio stipendio è di circa mille euro al mese.
(Margherita Strigelli)
R. C'è da chiarire che chi rientra nel sistema misto matura il diritto a pensione con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per il sistema retributivo. Di conseguenza se riscatta il corso di laurea si colloca nel misto, in quanto gli anni di università risalgono a periodi precedenti al 1996, fermo restando che ci vogliono almeno 20 anni di contributi per avere la pensione di vecchiaia. Perciò, per arrivare alla pensione con meno di 20 anni di contributi ci sono due strade: 1) riscattare la laurea e continuare a lavorare fino a raggiungere 15 anni di contributi. A questo punto l'interessata può lasciare il sistema misto per quello contributivo mediante l'opzione consentita a chi, dei 15 anni richiesti, almeno cinque li ha versati dal 1996 in poi. Al compimento dei 60 anni matura il diritto alla pensione di vecchiaia ma l'importo sarà messo in pagamento, con la decorrenza prevista dalla finestra, solo se con i versamenti effettuati è stato raggiunta una cifra pari all'assegno sociale maggiorato del 20% (475 euro nel 2008). In caso contrario percepirà la pensione al compimento del 65° anno di età. Nel valutare la convenienza del riscatto c'è da tenere presente che le somme versate sono interamente deducibili dal reddito.
2) L'alternativa è lasciare le cose come stanno e andare in pensione con il sistema contributivo con 11 anni di versamenti. In questo caso l'assegno sarà più basso e sarà comunque pagato al compimento del 65° anno di età.


A cura di Sergio D'Onofrio

Dal 2013 si impone quota 97
D. Sono nato nel dicembre del 1959 e sono dipendente dal l'aprile 1987; in precedenza ho riscattato quattro anni di laurea e 18 mesi di servizio militare: quando potrò andare in pensione di vecchiaia o di anzianità?
(Edoardo Gilberti)
R. Potrà andare a 65 anni con pensione di vecchiaia (nel 2024) oppure con pensione di anzianità a 61 anni nel 2020 (sempre che nel frattempo non cambi la normativa). Dal 2013, infatti, si applica quota 97 (per i dipendenti), con un'età anagrafica minima di 61 anni e 36 di contributi (oppure 62 anni e 35 di contributi).

Il trattamento arriverà nel 2012
D. A fine febbraio 2008 avrò maturato 37 anni di contribuzione avendo 52 anni di età. La nuova legge conferma che raggiunti i 40 anni di contribuzione, si ha diritto alla pensione indipendentemente dall'età. Poiché nel febbraio 2011 avrò 55 anni e 40 anni di contribuzione (compirò 56 anni nel mese di aprile) quando potrò accedere alla pensione considerando che dal primo gennaio 2011 entra in vigore la regola del 96 (somma di età più contribuzione)? Quale sarà la prima finestra utile al pensionamento?
(Giulio Ruo)
R. Lei non è interessato al meccanismo delle quote. Se non verranno riviste le quattro finestre per chi ha 40 anni di contributi, se Lei è lavoratore dipendente potrà ottenere la pensione dal 1° gennaio del 2012 (essendo le finestre del 2011 subordinate al compimento dei 57 anni di età). Se Lei fosse un lavoratore autonomo potrebbe andare in pensione dal 1° ottobre 2011 (non essendo le uscite condizionate dal fattore età).

Uscita possibile dal 1° luglio 2009
D. Sono nato il 25 ottobre 1950, ho iniziato a lavorare il 1° aprile 1973. Quando potrò andare in pensione?
(Paolo Scardazza)
R. Per i dipendenti, la decorrenza della pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi, con i requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2008, è il 1° luglio 2009.

Oneroso l'accredito di due mesi nel 1974
D. Sono nato il 20 marzo 1956, sono lavoratore dipendente (settore Credito): la mia posizione contributiva al 31 dicembre 2007 è di 30 anni e 50 settimane di contributi (servizio militare compreso, fatto nel 1977). Quando potrò andare in pensione? Posso riscattare due mesi come apprendista banconiere (ero ancora studente), risultanti solo dal libretto di lavoro (1974). Potrei riscattare altri quattro mesi di lavoro, sempre durante lo studio? Per l'aspettativa (di un anno, senza stipendio), che vorrei richiedere più avanti posso pagare i contributi in unica soluzione?
(Lettera firmata)
R. Potrà andare con 40 anni di anzianità contributiva e quindi nel 2017. Può solo chiedere all'Inps la costituzione di una rendita, a titolo oneroso, per i due mesi che possono essere portati a dimostrazione del rapporto di lavoro dipendente. Per chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari occorre dare le dimissioni e quindi non essere più in forza. L'Inps quando rilascerà l'autorizzazione chiederà il pagamento in un'unica soluzione dei contributi maturati dalla data della richiesta alla data della concessione, per i periodi successivi i versamenti saranno trimestrali.

Insegnanti a riposo dal 1° settembre
D. Mia moglie è insegnante di scuola elementare e al 31 dicembre 2007 ha maturato oltre 35 anni di contributi ma, essendo nata il 31 maggio del 1951, non ha raggiunto il requisito di età (57) previsto dalla legge Maroni per poter andare in pensione a tale data. Acquisirà il diritto alla pensione al compimento dei 58 anni (il 31 maggio del 2009) e potrà andare in pensione con la prima finestra successiva, il 1°settembre 2009?
(Giovanni Bassi)
R. Sì. Per l'accesso alla pensione nel comparto scuola, la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico (1° settembre 2009), con decorrenza della pensione da quella data se i requisiti saranno maturati entro il 31 dicembre 2009. Pertanto, Sua moglie potrà andare in pensione a settembre 2009, dal momento che compirà 58 anni il 31 maggio 2009, posto che i requisiti di età e anzianità contributiva sono, fino al 30 giugno 2009, di 58 anni di età e 35 di contributi.

Alle donne possibile l'opzione-contributivo
D. Sono dipendente di un'azienda bancaria, nata nel marzo 1952 e assunta il 21 agosto 1972. Dovrei andare in pensione al compimento del 60 anno di età. È possibile andare al compimento dei 57 anni con il sistema contributivo?
(Silvana Fontanesi)
R. Sì, perché la legge 243/2004, prevede che in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58 se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. Resta da valutare la convenienza economica.

Il calendario con 40 anni
D. Sono un dipendente nato il 18 dicembre 1952; raggiungerò i 40 anni contributivi nel gennaio 2009. Ero convinto di andare in pensione con la finestra del 1° luglio 2009 ma dal vostro articolo pubblicato il 5 gennaio pare che non avendo ancora compiuto i 57 anni dovrò attendere il 1° gennaio dell'anno successivo cioè il 2010. Ma non si era detto che bastava aver raggiunto i 40 anni di contributi per andare in pensione alla prima finestra disponibile?
(Lettera firmata)
R. L'Inps ha precisato che per i lavoratori con 40 anni di contributi valgono le quattro vecchie finestre della legge 335/95: per i dipendenti le decorrenze sono: 1° luglio (40 anni entro il 1° trimestre dell'anno), 1°ottobre (requisito contributivo raggiunto nel secondo trimestre), 1° gennaio dell'anno successivo (terzo trimestre) e 1° aprile dell'anno successivo (quarto trimestre). Attenzione, però: le prime due decorrenze sono subordinate al compimento dei 57 anni di età, rispettivamente entro il 30 giugno e il 30 settembre. Per questo, nel Suo caso si conferma che l'accesso alla prestazione potrà avvenire solo dal 1° gennaio 2010.

Nessun vincolo dopo il bonus
D. Il lavoratore che ha fruito del bonus Maroni e decide di continuare a lavorare presso la stessa azienda dopo il 31 dicembre 2007 avrà la pensione in automatico o dovrà proporre istanza?
(Francesco Caponetto)
R. Il proseguimento dell'attività dopo il 31 dicembre 2007, da parte del lavoratore che aveva optato per la liquidazione del "superbonus", determinerà l'obbligo di riprendere i versamenti contributivi per le competenze riguardanti i periodi successivi al 1° gennaio 2008. Il lavoratore, comunque, non è vincolato al rispetto delle finestre di uscita e, pertanto, l'accesso alla pensione di anzianità – che potrà ottenere su domanda e in base ai requisiti maturati all'atto della scelta per la liquidazione del "superbonus" – potrà avvenire liberamente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. Nello stesso tempo potrà contestualmente ottenere dall'Inps anche il pagamento del trattamento riguardante le contribuzioni versate dopo il 31 dicembre 2007 fino al giorno in cui avverrà la cessazione del rapporto di lavoro.

Vecchie regole con la «volontaria»
D. Continuano a valere le vecchie regole per l'anzianità per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (prima la data spartiacque fissata dalla legge Maroni era il 1° marzo 2004)? Mia moglie ha maturato 35 anni di contributi. È nata nel 1953 ed è stata autorizzata ai versamenti volontari Inps fin dal 1979. Ha effettuato la ricongiunzione di contributi versati da lavoro autonomo nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.
(Lettera firmata)
R. I lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 19 luglio 2007 potranno andare in pensione di anzianità con le "vecchie" quattro finestre. L'Inps ha precisato che l'autorizzazione salva dalla stretta sulle finestre, indipendentemente dal fatto che siano versati i contributi.

Manca il requisito dei 35 anni
D. Un lavoratore compirà 60 anni ad aprile; con 30 anni di lavoro dipendente nella gestione Inps; con sei anni di gestione separata con contratto a progetto; stabilizzazione effettuata a maggio 2007 con instaurazione di lavoro dipendente: quali le possibilità più convenienti per accedere alla pensione?
(Studio Nuzzo Olivero)
R. Per andare in pensione occorre avere un minimo di contributi pari a 35 anni nella gestione Inps, cosa che non sembra avere il lavoratore, quindi non rimane che attendere il compimento dei 65 anni. Per quanto riguarda la Gestione separata i sei anni di contribuzione faranno maturare un'ulteriore pensione sempre al raggiungimento dei 65 anni di età.

Anche i disoccupati devono attendere
D. Il 17 giugno 2008 compirò 60 anni e - in quanto donna - secondo la vecchia normativa avrei maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Nel novembre 1998, a 50 anni, venni licenziata ai sensi della legge 223 (lavoravo in un istituto di credito a medio termine posto in liquidazione volontaria nell'aprile 1996). Da allora sono disoccupata. Dovrò aspettare la finestra dell'ottobre 2008 per percepire l'assegno di pensione (finanziando gli "scalini" dei dipendenti attivi che potranno così accedere alla loro pensione di anzianità, mi si perdoni la nota polemica!) oppure considerato il mio status potrò beneficiare del diritto a pensione dal luglio 2008?
(Evelyn Crocco)
R. La lettrice, che compirà i 60 anni nel 2008, sarà purtroppo interessata dalle nuove decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In assenza di deroghe da parte del legislatore per chi è disoccupato, il compimento del requisito anagrafico nel secondo trimestre del 2008 comporterà l'accesso dal 1° ottobre 2008.

Assegno più lontano per gli autonomi
D. Il mio dubbio è: le finestre di uscita per le pensioni di vecchiaia valgono soltanto per chi opta per il sistema contributivo, o per tutti? Le nuove decorrenze sono già valide dal 1° gennaio 2008 (quindi, un dipendente che matura i requisiti anagrafici nel 1° trimestre 2008 dovrà attendere il 1°luglio 2008 per andare in pensione)?
(Daniele Rizzo)
R. Sì: le finestre si applicano dal 1° gennaio 2008. Se il lettore compie i 65 anni nel primo trimestre, la pensione decorrerà – come dipendente – dal 1° luglio (1° ottobre nel caso di lavoratore autonomo).

A cura di Ferdinando Butto, Stefano Carotti, Laura Bussoletti, Luca Bussoletti, Stefano Carotti, Aldo Forte, Francesco Natalini, Gianni Zingales
Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


I 40 anni di lavoro evitano la quota
D. Ho iniziato a lavorare nell'ottobre del 1970, sono nato nel maggio del 1956, a dicembre 2007 ho maturato 37 anni di contributi Inps, al dicembre del 2010 avrò maturato i 40 anni di contribuzione. Potrò accedere comunque alla pensione nel 2010? Oppure, visto che nel 2010 è richiesta quota 95 (età anagrafica più età retributiva per una quota di 95 con un minimo di età anagrafica pari ad anni 59), dovrò lavorare ancora per a cinque anni arrivando così a 45 anni di contributi e 60 anni di età?
(Valerio Cairati)
R. La via più breve è quella del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, senza aspettare il raggiungimento di quota 95. In particolare nel Suo caso, raggiungendo 40 anni di contributi alla fine del 2010, potrà andare in pensione con la finestra del 1° aprile 2011 se ha lavorato sempre come dipendente. Se per il raggiungimento dei 40 anni utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto), la finestra si apre dal 1° luglio 2011.


Dopo la finestra decorrenza libera
Sono un dipendente comunale. Nel maggio 2010 maturerò 37 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età. Chiedo di conoscere la prima finestra utile per il mio pensionamento.
(lettera firmata)
R. Nel 2010 è necessario, per raggiungere il diritto a pensione di anzianità rientrare nella quota 95, cioè avere 36 anni di contributi e 59 anni di età, oppure 35 di contributi e 60 anni di età. Lei potrà andare in pensione con la finestra del 1° gennaio 2011. Però, facendo bene i calcoli, a maggio 2008 Lei dovrebbe raggiungere 35 anni di contributi e con 59 anni di età e quindi, potrebbe andare in pensione già dal 1° gennaio 2009. Tenga conto che una volta che si apre la finestra si può andare in pensione da quella data in poi.

A cura di Francesco Natalini
*Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


Requisiti più severi per i commercianti
D. Sono nato nel luglio 1951. Ho 24 anni per lavoro dipendente dal luglio 1976 al giugno 2000, oltre un anno e sei mesi per il servizio militare. Ora sono iscritto nelle Gestione commercianti. Chiedo quando maturerò la pensione anticipata.
(G. Del Duca)
R. Le due contribuzioni sono cumulabili ai sensi della 233/90 con liquidazione della pensione in quote a carico di ciascuna gestione. Per il diritto si applica però la normativa prevista nell'assicurazione commercianti. Quindi, la pensione anticipata è concessa in presenza dei requisiti indicati per i lavoratori autonomi: l'età minima potrà essere soddisfatta con 61 anni nel luglio 2012.

Nessuna variazione rispetto alla Maroni
D. Ho iniziato a lavorare il 2 febbraio del 1970 con una sola interruzione di tre mesi. Sono nato il 17 ottobre 1954; quindi ho compiuto da poco 53 anni però ne ho già quasi 38 di lavoro.
Vorrei sapere quando posso andare in pensione e cosa è cambiato per me con la riforma del Welfare.
(Lettera firmata)
R. Considerando la Sua anzianità contributiva come lavoratore dipendente, Lei andrà in pensione tra due anni con 40 anni di contributi. Rispetto alla Riforma Maroni per Lei non è cambiato nulla.

Quando la decorrenza è posticipata
D. Al 31 marzo del 2008 raggiungo i 40 anni di contribuzione come lavoratore dipendente del settore privato. Ho 55 anni compiuti.
Quando si aprirà la finestra per andare in pensione?
(Matteo Bortoletto)
R. Poiché Lei andrà in pensione con 40 anni di contribuzione (pensione di anzianità anticipata), non raggiungendo i 57 anni di età entro il 30 settembre 2008, la prima finestra si apre il 1° gennaio del 2009.

Per i dipendenti a regime è quota 97
D. Sono nato nel dicembre 1959 lavoro come dipendente dall'aprile 1987 con quattro anni di riscatto laurea (precedente) e 18 mesi di servizio militare. Quando potrò andare in pensione?
(Edoardo Giliberti)
R. La pensione potrà essere maturata solo nel 2021 in presenza di 61 di età; all'epoca l'età sommata alla contribuzione dovrebbe permettere di superare la quota 97

Il valore dei «figurativi»
D. I contributi figurativi sono utili ai fini del calcolo della pensione di anzianità?
Faccio un esempio: con la legge attuale si può andare in pensione di anzianità sia con quota 97, sia con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Quindi al raggiungimento di quota 97 oppure di 40 anni di contributi (di cui due di contributi figurativi) si può andare in pensione di anzianità?
(Massimiliano)
R. Per la pensione di anzianità (nel suo caso quota 97), gli unici contributi figurativi che non sono utili per raggiungere il diritto alla pensione sono quelli relativi ai periodi di malattia e disoccupazione.
Sono invece utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (e quindi anche quelli per malattia e disoccupazione) per ottenere la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo di 40 anni (indipendentemente dall'età).


Quando il diritto è sganciato dall'età
D. Ho 47 anni. Con il riscatto della laurea potrei raggiungere nel 2019, a 59 anni, i 40 anni di accrediti. Potrò richiedere a tale epoca la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica?
(Paonessa Francesco)
R. La risposta è affermativa. La nuova legge non richiede in tal caso alcuna età minima.

Domanda da inviare nel dicembre 2009
D. Compio i 58 anni di età nel gennaio 2009 e raggiungo i 40 anni di accrediti al luglio dello stesso anno.
Quando scatterà la pensione?
(Aurelio Acucella)
R. Il requisito dell'età di 58 anni di età raggiunto nel mese di gennaio 2009 consente l'accesso alla pensione dal 1° gennaio 2010; i 40 anni di accredito perfezionati nel mese di luglio consentono il pensionamento sempre dal 1° gennaio 2010.
Nelle due ipotesi a domanda di pensione potrà essere inoltrata solo nel dicembre 2009.


Salvaguardia per chi è in mobilità
D. Sono dipendente di azienda privata, dal febbraio 2004 in mobilità lunga (legge 17 aprile 2003, n.81). Compio 57 anni il 21 febbraio 2010.
A quella data, secondo l'estratto contributivo Inps avrò maturato 39 anni e 29 settimane di contributi. Quando andrò in pensione?
So che chi è in mobilità segue una normativa diversa da quella vigente. Potrei avere chiarimenti in merito?
(Pasquale Ranieri)
R. Restano fermi i vecchi requisiti per la pensione di anzianità (57+35) per i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati prima del 15 luglio 2007 che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
La deroga si dovrebbe però applicare soltanto nei limiti di 5mila unità.


Un anno in più per gli autonomi
D. Sono un lavoratore autonomo nato nel dicembre 1950 e con 36 anni di contributi al dicembre 2007.
Quando potrò chiedere la pensione?
(Mario De Riso)
R. I lavoratori autonomi sono penalizzati nella richiesta di pensione anticipata per il requisito di età che risulta più elevato di un anno rispetto ai dipendenti.
Da luglio 2009 a dicembre 2010 è necessario raggiungere quota 96, con l'età minima di 60 anni, perfezionabili nel dicembre 2010.


Quattro decorrenze con 40 anni
D. Sono nato nel 1951 ed in attività lavorativa; al termine del 2004 avevo 35 anni e 15 settimane di accredito. Chiedo quando avrò diritto alla pensione.
(Fabio Coter)
R. La pensione anticipata potrà essere richiesta solo al compimento dei 59 anni nell'ottobre 2010. In precedenza però, considerata la contribuzione che risulta già elevata al termine del 2004 e in presenza di continuazione ininterrotta dell'attività lavorativa, potrà essere perfezionato il requisito dei 40 anni di contributi con diritto alla pensione a prescindere dall'età e con beneficio delle quattro finestre per l'accesso nel corso dell'anno.

Il sistema-quote innalza l'età
D. Sono nato il 24 novembre 1952 e sono lavoratore dipendente dal 1° ottobre 1972. Chiedo quando potrò raggiungere il diritto alla pensione anticipata
(Claudio Callero)
R. Per il requisito dell'età saranno necessari 60 anni e quindi il diritto non potrà essere perfezionato prima del novembre 2012.

Con 56 anni uscita nel gennaio 2009
D. Il 30 giugno avrò maturato 40 anni di contributi. Ho 56 anni. Posso andare in pensione dal 1° luglio 2008?
(Tiziana Marchi)
R. La risposta è positiva. Con 40 anni di contributi si può lasciare il lavoro, indipendentemente dall'età. La pensione decorrerà dal 1° gennaio 2009, se la lettrice non avrà 57 entro il 30 settembre (se avrà 57 anni la pensione decorrerà invece dal 1° ottobre 2008).

A luglio e ottobre finestre con l'età
D. Sono nata l'11 giugno 1953 e il 19 febbraio 2009 maturerò 40 anni di servizio lavorativo. Quando potrò andare in pensione?
(Elda Torcoli)
R. L'interessata potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio 2010. Non può fruire delle finestre precedenti perché per le uscite di luglio e ottobre sono vincolate al requisito di 75 anni di età.

Finestra senza deroga neanche per i ferrovieri
D. Sono un ferroviere che il 25 gennaio 2008 avrà 35 anni di contributi e il 27 febbraio compirà 65 anni.
Il nostro contratto prevede il licenziamento dal giorno seguente il compimento dei 65 anni: quindi, nel mio caso, dal 28 febbraio. La mia pensione avrà decorrenza 28 febbraio oppure dal 1° luglio?
(Gilberto Frati)
R. C'è da augurarsi che entro breve tempo la questione possa essere risolta con una norma che consenta ai lavoratori dipendenti, in deroga a quanto previsto dalla legge 108/90 sui licenziamenti individuali, di continuare a lavorare fino all'apertura della finestra. Ciò dovrà valere a maggior ragione per alcune categorie che, in relazione alle mansioni svolte, sono obbligati per contratto o regolamento a lasciare il servizio al compimento dell'età. Per ora l'Inps non ha potuto far altro che confermare le finestre in vigore per chi matura i requisiti dal 2008. Per chi – lavoratore dipendente – matura i requisiti nel primo trimestre, la pensione decorrerà dal 1° luglio; nel secondo trimestre dal 1° ottobre, nel terzo trimestre dal 1° gennaio, nel quarto trimestre dal 1° aprile dell'anno successivo.

Assegno più vicino con il contributivo
D. Sono dipendente di un'azienda bancaria, nata nel mese di marzo 1952, assunta il 21 agosto 1972. Dovrei andare in pensione al compimento del 60 anno di età. Chiedo se è possibile andare al compimento dei 57 anni con il sistema "contributivo"?
(Silvana Fontanesi)
R. Sì, perché la legge 243/2004, prevede che, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e hanno raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Il quadro della riforma
D. Sono nato nel dicembre 1959. Lavoro dall'aprile 1987 ed ho riscattato i quattro anni della laurea, oltre i 18 mesi del servizio militare. Quando maturerò la pensione?
(Edoardo Giliberti)
R. Sommando le varie contribuzioni al termine del 2007 gli accrediti complessivi risultano per 26 anni. Per la pensione di vecchiaia sono necessari i 65 anni di età. Per la pensione anticipata la nuova legge richiede un'età minima di 61 anni che sarà compiuta solo nel 2020 epoca nella quale potrà essere soddisfatto anche il requisito della quota pari a 97. Sempre che, nel frattempo, non intervenga una nuova riforma.

Assegno da ottobre con 60 anni ad aprile
D. Mia moglie compirà 60 anni il 13 aprile 2008. È casalinga, perché non lavora più dal 1992. Ha maturato 27 anni di contributi (dal 1963 al 1992). Quando maturerà il diritto alla pensione?
(Umberto Griguolo)
R. Con l'introduzione delle finestre prevista dalla legge 247/2007 sul Welfare la pensione di vecchiaia non spetta più dal mese successivo al compimento dell'età. Per i lavoratori dipendenti la decorrenza è fissata dal primo mese del secondo trimestre successivo a quello in cui si maturano i requisiti. Di conseguenza l'interessata, compiendo l'età in aprile (secondo trimestre), percepirà il primo assegno di pensione dal 1° ottobre del 2008.

Il sistema di calcolo non incide sulle finestre
D. La decorrenza della pensione per un lavoratore dipendente che matura il requisito anagrafico con il sistema retributivo nel gennaio 2008 è il primo giorno del mese successivo o deve attendere la finestra di aprile 2008?
(Enasco)
R. Le nuove nome sul pensionamento di vecchiaia non prevedono regole diverse a seconda che il lavoratore rientri nel sistema retributivo, misto o contributivo. Le finestre valgono quindi per tutti. Per i lavoratori dipendenti la decorrenza è fissata dal primo mese del secondo trimestre successivo a quello in cui si maturano i requisiti. Nel caso specifico l'interessato avrà il primo assegno da luglio 2008.

Quando non conviene l'assegno anticipato
D. Sono nata il 19 aprile del 1951. Lavoro in un Ente locale. A luglio 2007 ho cumulato 35 anni di servizio.
Quando posso andare in pensione? Per me è più conveniente, economicamente, andare in pensione per vecchiaia (a 60 anni) o per anzianità vista la futura applicazione dei nuovi coefficenti?
(Lattanzio)
R. Per Lei e è più conveniente la pensione di vecchiaia. Ecco perché. In base alle nuove regole stabilite dalla legge 247/2007, chi è nato nel 1951 matura i requisiti per la pensione di anzianità nel 2011 all'età di 60 anni se, come nel Suo caso, può far valere almeno 36 anni di contributi.
Poiché i 60 anni saranno compiuti nel primo semestre dell'anno, la prima finestra utile per la pensione di anzianità è quella del 1° gennaio 2012. Invece, se sceglie di andare in pensione con la vecchiaia il primo assegno spetterà dal 1° ottobre del 2011.
Ai fini del calcolo non cambia nulla. La pensione sarà retributiva in quanto i nuovi coefficienti si applicheranno soltanto a coloro che, avendo meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, avranno una rendita calcolata con il sistema misto o contributivo.


Prolungata la vita lavorativa
D. Ho 34 anni di contributi quale dipendente di azienda commerciale. Sono nata il 20 agosto 1953, ho iniziato a lavorare il 1° settembre 1971 con versamenti sempre regolari. Nel novembre 2005 sono stata licenziata e ho percepito per dieci mesi la disoccupazione. Sono ancora disoccupata e non ho intenzione di continuare a cercare un altro lavoro (anche perché nessuno me ne dà uno decente). A fronte di questa situazione, ho verificato anche con le vostre tabelle che andrò comunque in pensione di vecchiaia a 60 anni. Mi conviene fare versamenti volontari fino al raggiungimento dei 35 anni? Mi dicono che potrebbe accadere che negli anni l'età pensionabile per le donne passi a 62 anni. È verosimile?
(Tiziana Librenti)
R. È un peccato che nel momento in cui è cessato il pagamento della disoccupazione non sia stata richiesta l'autorizzazione ai versamenti volontari. In questo caso, infatti, Lei avrebbe potuto usufruire ancora delle vecchie regole per andare in pensione a 57 anni con 35 anni di contributi. Visto che le cose sono andate diversamente, a questo punto non serve a nulla fare i versamenti volontari perché ciò non consentirebbe di raggiungere il diritto alla pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia al compimento del 60° anno di età. Quanto all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne, tutto può succedere, ma prima del 2013 non sembra probabile un nuovo cambiamento per le sole donne, visto che con le finestre si è realizzato di fatto un prolungamento della vita lavorativa.

L'azienda può licenziare ad nutum
D. Sono un lavoratore dipendente, l'8 aprile compirò 65 anni e avrei dovuto andare in pensione subito dopo. Ora ci sono le finestre e per me si tratta di aspettare ottobre.
Ho 39 anni di contributi, il mio desiderio sarebbe di restare al lavoro fino al 30 settembre per maturare i 40 anni, ma l'azienda sta facendo pressioni: mi può obbligare ad uscire in aprile?
(U. Z.)
R. L'azienda non può obbligarla a lasciare il lavoro prima del 30 aprile, visto che per legge si può restare in servizio fino al compimento del 65° anno di età. Ciò premesso, il datore di lavoro non ha – alla luce della normativa attuale – alcun obbligo a prorogare il rapporto oltre tale data.

In calendario tre mesi di attesa
D. Il 13 giugno compirò 60 anni di età e 32 di contributi. Quando potrò andare in pensione?
(Irene Pittini)
R. Se le cose stanno così, la pensione di vecchiaia decorre dal 1° ottobre 2008.

A cura di Nevio Bianchi, Sergio D'Onofrio, Domenico Fabrizio DeRitis, Barbara Massara, Silvia Maracaglia, Aldo Forte (*), Ferdinando Butto (*), Francesco Natalini (*)
(*) Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


La prima finestra scatta a luglio
D. Il 29 gennaio compirò 60 anni. In tale data avrò maturato 34 anni e due mesi di contributi. Potrò mettermi in pensione dal 1° febbraio? Quando percepirò il primo assegno?
(Liliana Morocchi)
R. La lettrice potrà ottenere il pensionamento con il raggiungimento dei 60 anni di età. Le nuove finestre per la pensione di vecchiaia introdotte dalla riforma del Welfare comportano la decorrenza del trattamento dal 1° luglio 2008.

Per gli uomini il diritto a 65 anni
D. Ho 50 anni di età e 24 anni di contributi come lavoratore dipendente (ho smesso di lavorare nel 2000). Maturerò, quindi il diritto, al compimento del 65° anno di età? in caso di premorienza i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità ?
(Luigi Cicala)
R. Avrà diritto ad andare in pensione, se la normativa non cambierà, al compimento dei 65 anni di età ed in caso di premorienza i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità.

La disciplina per i tramvieri
Sono un autoferrotranviere; a novembre 2008 compio 60 anni. Ho sempre diritto ad andare in pensione a prescindere dagli anni di contribuzione?
(Lettera firmata)
R. La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni, se uomini, e 60 se donne, e che hanno almeno 20 anni di contributi. Ai fini del diritto e della misura della pensione si computa tutta la contribuzione maturata nel Fondo autoferrotranvieri e nell'assicurazione generale obbligatoria sia prima che dopo il 31 dicembre 1995. Per il personale viaggiante l'età pensionabile resta a 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, mentre il requisito contributivo è lo stesso del restante personale.

Occorre raggiungere quota 96
D. Sono nato il 12 giugno 1952, ho iniziato a lavorare nelmaggio 1970. Quando andrò in pensione? Ho anche lavorato per due anni come camionista in una cava.
(Lettera firmata)
R. Per accedere al pensionamento di anzianità deve raggiungere i 60 anni di età con 36 anni di contribuzione (2012) oppure i 61 anni di età con 35 di contribuzione (2013). Se non raggiunge questi requisiti contributivi deve attendere i 65 anni per ottenere la pensione di vecchiaia (2017).

A cura di Massimo Brisciani e Giovanni Zingales
della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


Diritto raggiunto solo nel 2012
D. Sono nato il 24 novembre 1952 e sono lavoratore dipendente dal 1° ottobre 1972. Chiedo quando potrò raggiungere il diritto alla pensione anticipata.
(Claudio Callero)
R. Per il requisito dell'età saranno necessari 60 anni e quindi il diritto non potrà essere perfezionato prima del novembre 2012.

Dopo il riordino con requisiti ad aprile
D. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione: ho 58 anni (compiuti il 2 settembre 2007) e avrò 35 anni di contributi dal 13 aprile 2008 maturati con lo stesso datore di lavoro, essendo stato assunto il 13 aprile 1973.
(Roberta Bona)
R. Per pochi mesi l'interessata incappa nelle nuove regole. Potrà mettersi in pensione dal 1° gennaio del 2009.
È questa la prima finestra utile per coloro che entro il 30 giugno del 2008 possono far valere 58 anni di età e 35 di contributi.


Gestione separata con il contributivo
D. Quando potrò chiedere la pensione? E l'assegno verrà liquidato con sistema retributivo o contributivo? Sono nata il 16 settembre 1954, dal 1° novembre 1972 al 31 marzo 2002 sono stata dipendente di un'agenzia viaggi. Dal 1° aprile 2002 sono iscritta alla gestione Inps come Co.co.co
(Maria Teresa Dameno)
R. I requisiti maturati come lavoratrice dipendente Le consentono di andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni di età avendo raggiunto il requisito minimo contributivo dei 20 di contribuzione.
La sua pensione sarà calcolata secondo il sistema retributivo. I contributi versati alla Gestione separata da aprile 2002 Le consentiranno, sempre al compimento dei 60 anni, di percepire un'autonoma pensione liquidata dalla Gestione separata secondo il sistema contributivo (con almeno cinque anni di contribuzione).


Vecchie uscite con 40 anni
D. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione avendo i seguenti requisiti: sono nato il 30 luglio 1951; ho prestato servizio militare dal 30 gennaio 1972 al 12 aprile 1973; sono dipendente pubblico dal 13 aprile 1973. Ho riscattato il periodo di coadiutore coltivatore diretto dal 21 novembre 1968 al 29 gennaio 1972.
(Antonio Rossi)
R. La prima possibilità di accedere al trattamento pensionistico è quello di anzianità (anticipata), con 40 anni di contribuzione versata.
Lei raggiungerà tale requisito alla fine di novembre 2008. Quindi dovrà attendere l'apertura della finestra il 1° aprile del 2009.


Fino a giugno 2009 non c'è la quota
D. Il 29 dicembre 2008 maturerò 35 anni di contributi e il 6 marzo 2009 compirò 58 anni. Quando potrò uscire dal mondo del lavoro?
(Alessandro)
R. Se la situazione è questa il lettore può mettersi in pensione dal 1° gennaio del 2010.
È questa la prima finestra utile per coloro che entro il 30 giugno del 2009 possono far valere 58 anni di età e 35 di contributi.


A cura di Nevio Bianchi, Sergio D'Onofrio, Domenico Fabrizio De-Ritis, Barbara Massara, Silvia Maracaglia

Occorrono 58 anni fino a giugno 2009
D. Il 22 aprile 2008 compirò 57 anni, al 31 dicembre 2007 ho maturato 34 anni di contributi più 39 settimane già maturate. Secondo i miei calcoli, continuando a lavorare regolarmente, il 22 aprile 2009 dovrei raggiungere il requisito per il pensionamento di anzianità previsto dalla nuova normativa: 58 anni e 35 di contributi. Vorrei sapere se è corretta la mia interpretazione e se potrò andare in pensione a dal 1° gennaio 2010.
(Fabrizio Lucchesi)
R. L'interpretazione del lettore e la decorrenza stimata sono corrette.

Nel 2010 serve quota 95
D. Sono un dipendente ministeriale nato il 25 settembre 1951, in servizio di ruolo dal 15 settembre 1977. Ho fatto il militare dal 9 settembre 1976 al 9 settembre 1977. Ho riscattato quattro anni di laurea precedenti al 9 settembre 1976. Posso andare in pensione dal 1° luglio 2011 considerando validi i quattro anni del corso di laurea e il servizio militare ai fini del raggiungimento di quota 95?
(Carlo Damico)
R. Il calcolo è corretto se entro il 30 settembre 2010 è raggiunta quota 95, come somma di età anagrafica ed anzianità contributiva. In questo caso la finestra per i dipendenti scatta il 1° luglio dell'anno successivo. Il corso di laurea riscattato e il servizio militare sono validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva.

A cura di Massimo Brisciani, Milena Iacobazzi e Giovanni Zingales
Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


Due uscite l'anno per ottenere l'assegno
D. A febbraio 2012 avrò 60 anni e 38 anni di contributi. La prima finestra utile sarà a gennaio 2013?
(Lamberto Uguzzoni)
R. La pensione decorre da gennaio 2013 per le pensioni di anzianità perfezionate con meno di 40 anni di contributi. Infatti, restano in vigore per ciascun anno le due finestre a distanza di sei mesi previste dalla legge Maroni.

Primo scalino di un anno e mezzo
D. Sono nato l'8 gennaio 1951 e ho maturato 35 anni e quattro settimane di contributi. Qual è la prima finestra utile per la pensione (sono iscritto all'Inps, Fondo previdenza elettrici-lavoratore dipendente).
(Enrico Sarasso)
R. Poiché compirà i 57 anni l'8 gennaio 2008, si applicano le regole in vigore dal 1° gennaio. Lei ricade nel 1° scalino (come tutti i lavoratori che conseguono i requisiti nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009) che richiede i 58 anni di età e almeno 35 di contributi. Per Lei la prima finestra utile si aprirà il 1° gennaio 2010, visto che compirà 58 anni nel primo semestre del 2009.

La vecchiaia si conquista a 65 anni
D. Sono nato nel dicembre 1944, ho 63 anni e 37 di contributi. quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anzianità?
(Renato Avallone)
R. Per la pensione di vecchiaia sono necessari i 65 anni di età. Con il 2008 sussiste il diritto alla pensione di anzianità, vista l'età superiore a 58 anni e la contribuzione non inferiore a 35 anni.

A cura di Nevio Bianchi, Silvia Maracaglia, Barbara Massara, Domenico Fabrizio De Ritis

Regole valide anche per gli insegnanti
D. Sono una dipendente della scuola in servizio continuativo dal 1° ottobre 1970 e al 15 giugno 2008 compio 57 anni. Posso andare in pensione al 1° settembre 2008 e se la risposta è positiva vado con il sistema retributivo o contributivo?
(Elia Aquilino)
R. La risposta è negativa: Lei incappa nelle nuove regole che nel 2008 chiedono anche al personale della scuola almeno 58 anni di età e 35 di contributi. Nel suo caso, l'appuntamento con la pensione è rinviato al 1° settembre del 2009, sempre che entro il 31 dicembre dello stesso anno possa fare valere oltre ai 58 anni di età anche 35 anni di contributi. La pensione sarà liquidata con il sistema retributivo se al 31 dicembre 1995 risultano versati almeno 18 anni di contributi.

Le finestre per l'assegno
D. Compio 65 anni adesso, gennaio 2008, e dovrei andare in pensione il 1° febbraio prossimo. Perché vi ostinate a ripetere che andrò in pensione il 1° luglio? Potrei ma non devo! La legge dice infatti «possono», non «devono».
(Arturo Zanella)
R. Se la situazione è questa, la decorrenza della pensione slitta dal 1° febbraio al 1º luglio del 2008. La nuova legge di riforma stabilisce infatti che l'assegno non verrà più pagato dal mese successivo al compimento dell'età (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), ma in corrispondenza di determinate finestre come per le pensioni di anzianità maturate con 40 anni di contributi. Nel corso dell'anno ce ne saranno quattro: per i lavoratori dipendenti si aprono il 1° aprile, il 1° luglio, il 1° ottobre e il 1° gennaio dell'anno successivo a seconda che i requisiti di età e di contribuzione siano stati maturati rispettivamente nel corso del quarto, terzo, secondo e primo trimestre dell'anno.

Nel 2012 fissata quota 96
D. Sono nato il 10 marzo 1952, sono lavoratore dipendente dal 10 settembre 1973. Quando potrò andare in pensione?
(Giuseppe Gambi)
R. Con le nuove regole introdotte dalla legge 247/2007 i lavoratori dipendenti nati nel 1952 acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità nel 2012, all'età di 60 anni se hanno versato almento 36 di contributi. Essendo nato a marzo, Lei matura i requisiti nel corso del primo semestre del 2012, per cui la prima finestra utile è quella del 1° gennaio 2013.

Riforma Dini per i versamenti volontari
D. Continuano a valere le vecchie regole per l'anzianità per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (prima la data spartiacque fissata dalla legge Maroni era il 1° marzo 2004). Mia moglie, 35 anni di contributi validi certificati Inps al 2007. Ma con 54 anni di età, l'autorizzazione ai versamenti volontari Inps fin dal 1979, può andare in pensione a 57 anni e se sì a quali condizioni?
(Giuliano Montagnini)
R. La risposta è positiva. Per coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 19 luglio del 2007 continuano ad applicarsi i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge 335/95 (riforma Dini). Di conseguenza, l'interessata matura il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni di età con 35 anni di contributi. Sarà agevolata anche per le finestre che restano quattro all'anno con cadenza trimestrale.

A cura di Domenico Fabrizio De Ritis e Sergio D'Onofrio

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