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Pensioni / Domande & Risposte: finestre

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Attesa più lunga senza i 57 anni
D. Sono nato il 14 agosto 1955 e avrò maturato 40 anni di lavoro il 30 maggio del 2011, Quando si aprirà la finestra per la pensione?
(Fiorenzo Bianchi)
R. Il lettore raggiungerà i 40 anni di contributi entro il secondo trimestre del 2011, ma non avrà ancora 57 anni di età: la prima finestra utile per conseguire la pensione si aprirà il 1° gennaio 2012.

Da luglio 2009 debuttano le quote
D. Maturo il diritto alla pensione di anzianità con il regime "retributivo" il 30 giugno 2009, avendo in tale data 59 anni di età e 35 anni e 22 settimane di contributi. Al 31 dicembre 92 avevo contributi per 18 anni e 48 mesi. Quando potrò andare in pensione?
(Lettera firmata)
R. Avendo maturato al 31 dicembre 1992 più di 15 anni di contributi Lei andrà in pensione con il sistema retributivo. La Sua pensione, come lavoratore dipendente, decorrerà dal 1° gennaio 2010 (avendo raggiunto i requisiti, 59 anni di età e 35 anni di contributi, entro il 30 giugno 2009 sfuggirà al meccanismo delle quote).

A cura di Ferdinando Butto, Milena Iacobazzi e Anna Raineri
Fondazione studi dei consulenti del lavoro


L'uscita ritarda la liquidazione
D. Chiedo se avrò diritto agli arretrati di pensione per il periodo fra il raggiungimento del diritto e la data di decorrenza collegata alla finestra per la liquidazione e se la contribuzione per il periodo dai 35 anni sino alla liquidazione permette una pensione di importo maggiore.
(Roberto Sartoni)
R. Il regime delle finestre ritarda liquidazione e decorrenza della pensione rispetto alla data di perfezionamento dei requisiti. Non si determina pertanto diritto ad arretrati, ed il lavoratore può continuare l'attività ed il rapporto di lavoro sino a tutto il mese precedente la decorrenza effettiva. La liquidazione avviene in base a tutta la contribuzione maturata sino al mese precedente la decorrenza effettiva, permettendo il perfezionamento di una anzianità contributiva più elevata rispetto al momento di acquisizione del diritto nella pensione liquidata in forma retributiva o il montante di importo maggiore in quella contributiva, con importo della pensione superiore a quello che sarebbe calcolato alla data di perfezionamento del diritto.

A cura di Domenico Fabrizio De Ritis

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