La laurea vale per la durata legale
D. Sono un dipendente privato (impiegato di banca) nato il 19 novembre 1966 e assunto il 2 marzo 1987. Il riscatto di laurea mi è utile per andare in pensione prima dei 40 anni di anzianità? Con il riscatto della laurea (vecchio ordinamento) potrei andare in pensione nel 2023, dopo 36 anni di maturità, nonostante un'età di "soli" 57 anni? Il fatto che mi sia laureato fuori corso, che conseguenza ha?
(Lettera firmata)
R. Alla luce della attuale normativa Lei potrà andare in pensione o al compimento dei 65 anni e quindi nel 2031 o al raggiungimento del 61° anno di età e 37 anni di anzianità contributiva (quindi nel 2024). Il raggiungimento dei 40 anni contributivi li raggiungerà, lavorando ininterrottamente, nel 2027 e quindi il riscatto della laurea non l'agevola potendo andare in pensione di anzianità tre anni prima senza riscatto. Si fa presente che il riscatto è possibile per i soli anni legali di corso di laurea.
A cura di Ferdinando Butto, Stefano Carotti, Laura Bussoletti, Luca Bussoletti, Stefano Carotti, Aldo Forte, Francesco Natalini, Gianni Zingales
Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
È gratuito l'accredito del servizio militare
D. Per un contribuente di 30-35 anni, conviene o no riscattare la laurea e il servizio militare? La convenienza in cosa consiste: vado in pensione prima oppure prendo una pensione più alta?
(Alessandro Gogna)
R. Il riscatto della laurea conviene, in quanto fa anticipare il raggiungimento del diritto alla pensione. Ora è possibile riscattare il periodo di laurea senza pagare gli interessi in caso di pagamento rateale. Però, è meglio fare subito la domanda perché, in sintesi, la regola è: prima si chiede il riscatto e meno si paga. Per quanto concerne il servizio militare, non è previsto il pagamento di alcun onere, basta chiedere l'accredito all'Inps, presentando il foglio matricolare.
A cura di Francesco Natalini
*Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Totalizzazione con il contributivo
D. Ho 59 anni con accredito di contributi per lavoro dipendente dal 1974 al 2002 e successiva contribuzione per contratto a progetto. Chiedo se ho convenienza al riscatto dei quattro anni di laurea per ottenere la pensione prima dei 65 anni.
(Sergio Mercurio)
R. Il periodo di quattro anni del riscatto laurea si somma a quello di lavoro dipendente con diritto alla relativa pensione liquidata interamente in forma retributiva in quanto prima del 1996 gli accrediti erano superiori ai 18 anni. La contribuzione complessiva nell'Ago raggiungerebbe, con il riscatto, i 33 anni.
Il periodo per lavoro a progetto, accreditato nella Gestione separata, determina una quota di pensione in forma contributiva: la totalizzazione può essere richiesta al compimento dei 65 anni oppure anche per ottenere la pensione anticipata, in presenza di 40 anni complessivi, ipotesi possibile con il riscatto, considerata l'età attuale di 59 anni. L'onere del riscatto potrebbe però essere rilevante; è opportuno fare la domanda all'Inps e valutare la convenienza. Il periodo di riscatto della laurea si somma alla contribuzione per lavoro dipendente e può essere utile per ottenere con il cumulo la pensione di anzianità con 40 anni di contributi, situazione che può prodursi, se non vi sono interruzioni fra le varie contribuzioni, non prima 2011.
Valenza più ampia per il periodo di laurea
D. Chiedo se la contribuzione riscattata per il periodo della laurea sia valida per il diritto alla pensione da liquidare interamente in forma contributiva di vecchiaia e anche in forma anticipata. Desidero anche sapere se è variata la normativa sul cumulo fra pensione e reddito di lavoro autonomo.
(Piero Contoli)
R. La nuova legge considera utili i periodi relativi al riscatto della laurea anche per la pensione contributiva anticipata, sia in presenza di 40 anni di contributi, prescindendo dal l'età, sia di soli 35 anni collegati a un'età minima. In tal senso è stato già fornito un chiarimento dall'Inps. La normativa sul cumulo non è variata e pertanto sono ancora valide le vecchie restrizioni.
Cumulabili spezzoni triennali
D. Ho 19 anni di contributi come lavoratore dipendente, 19 presso la Cassa ragionieri, oltre 2,5 per attività artigiana. Posso ottenere con la totalizzazione la pensione anticipata in presenza di 40 anni?
(Antonio Acucella)
R. I contributi per l'attività artigiana non possono essere utilizzati nella totalizzazione, in quanto inferiori al minino previsto (tre anni).
La ricongiunzione è onerosa
D. Ho versato sei anni all'Inps come dipendente e per il futuro sarò iscritto alla Cassa commercialisti. Posso chiedere il ricongiungimento presso la Cassa delle contribuzione precedente o lasciare presso l'Inps la contribuzione maturata
(Andre Fontevilli)
R. L'interessato ha facoltà di richiedere la ricongiunzione onerosa presso la Cassa, ai sensi della legge 45/90, o di beneficiare, al compimento dei 65 anni di età o in presenza di 40 anni complessivi di accrediti, della totalizzazione dei contributi con pensione ripartita in quota fra le due gestioni.
Nuove regole per le istanze 2008
D. Ho presentato domanda di riscatto per la laurea a novembre 2007.
A quale normativa farà riferimento il riscatto? La nuova normativa è retroattiva?
(Paolo Lima)
R. Alla sua domanda di riscatto si applica la normativa previgente la riforma attuata con il protocollo Welfare (legge 247/2007), in quanto la domanda è stata presentata prima del 1° gennaio 2008 (data a partire dalla quale si applicano le regole introdotte dal comma 77 dell'articolo 1 della legge 247/2007).
Convenienza da valutare
D. Al 31 dicembre 1995 non avevo raggiunto 18 anni di contribuzione e sono quindi nel sistema "misto". Mi sono però laureato nel 1978. Riscattando ora la laurea, posso rientrare nel sistema "retributivo"?
(Graziano Menegotto)
R. Gli anni riscattati vanno a collocarsi nel periodo di riferimento del calcolo retributivo. Ma il lettore deve valutare bene se con gli anni riscattati raggiunge 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, anche perché, chiedendo il riscatto ora, pagherà sicuramente una cifra considerevole.
A cura di Nevio Bianchi, Sergio D'Onofrio, Domenico Fabrizio DeRitis, Barbara Massara, Silvia Maracaglia, Aldo Forte (*), Ferdinando Butto (*), Francesco Natalini (*)
(*) Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Domanda da inviare alla Cassa privata
D. Mi sono laureata nel 2004 nei termini legali; ho lavorato a tempo determinato nella pubblica amministrazione per tre mesi. Ho svolto il triennio di tirocinio e sono libera professionista. Vorrei sapere se posso considerare un eventuale riscatto degli anni di laurea e il praticantato. A chi devo rivolgermi?
(Lettera firmata)
R. Può riscattare il periodo di laurea e di praticantato presso la Cassa professionale cui è iscritta, che provvederà a quantificare l'onere.
Si possono cumulare spezzoni di tre anni
D. Ho 29 anni e da poco sono stata assunta per concorso presso una pubblica amministrazione con contratto a tempo pieno e inderminato. Ho lavorato con contratto a progetto presso una società privata, con iscrizione alla gestione separata dell'Inps da febbraio 2005 ad agosto 2007 (e relativa contribuzione). I miei dubbi sono relativi all'opportunità di riscattare gli anni di laurea. Posso far valere a fini pensionistici il periodo di contribuzione in favore della gestione separata dell'Inps?
(Lettera firmata)
R. Il riscatto del periodo di laurea consente di raggiungere anticipatamente il requisito minimo di contribuzione per la pensione che, nel Suo caso, sarà calcolata integralmente con il sistema contributivo. L'ammontare della pensione dipende quindi direttamente dalla contribuzione complessivamente versata in tutta la vita lavorativa.La valorizzazione della contribuzione versata alla Gestione separata è possibile mediante la totalizzazione a condizione che risultino accreditati almeno tre anni di contribuzione; dovrebbe quindi raggiungere almeno 3 anni di contribuzione (per ora non è possibile totalizzare spezzoni di due anni). La riforma del Welfare prevede però una revisione delle regole di totalizzazione, che potrebbero risultare in futuro più favorevoli.
I periodi del 1984 sono prescritti
D. Sono un'insegnante di 59 anni di età, assunta il 1° settembre 1990 con effetto giuridico 1° gennaio 1984. Nello stato di servizio ho quattro anni di servizio prestato in scuole private autorizzate, non coperti da contributi. Posso riscattarli? Nel 1991 ho fatto domanda di riscatto e ricongiungimento dei periodi assicurativi, ma fino a oggi non ho avuto comunicazione.
(Lettera firmata)
R. I periodi di attività di insegnante di scuola privata non coperti da contribuzione pensionistica non possono essere riscattati. Se svolti in regime di collaborazione, infatti, fino al 1995 non era prevista contribuzione. Se sono stati svolti in forma subordinata, l'eventuale omissione contributiva è prescritta.
A cura di Massimo Brisciani e Giovanni Zingales
della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Nuove norme senza limitazioni
Avrei tre quesiti da sottoporvi:
1) in seguito all'ultima riforma delle pensioni, è ancora possibile il ritiro a 57 anni di età, col sistema contributivo o misto, soddisfacendo il requisito minimo (previsto dalla riforma Dini) di almeno 15 anni – credo – di contribuzione?
2) I nuovi coefficienti di trasformazione si applicheranno, al momento del ritiro, sull'intero montante allora maturato o solo sulla quota parte maturata dopo il 2008?
3) Le nuove norme per il riscatto della laurea si applicano a tutta la platea di lavoratori o sono previste limitazioni in base all'età anagrafica o all'anno in cui è stata conseguita la laurea?
(Lettera firmata)
R. Ecco le risposte alle sue domande.
1) La premessa è che il termine di 15 anni di contribuzione è utilizzato dalla legge solo con riferimento alla possibilità per i lavoratori che rientrano nel sistema misto di optare per il sistema contributivo. Se lei nel 2007 avesse conseguito i 57 anni di età e 15 anni di contribuzione, e presumendo che rientri nel sistema misto (in quanto quello contributivo puro decorre dal 1° gennaio 1996), potrà accedere alla pensione a condizione che:
- almeno 5 anni di contributi risultino versati dal 1° gennaio 1996;
- lei presenti la domanda di opzione per il sistema di calcolo contributivo.
Qualora non abbia conseguito i requisiti sopraindicati entro il 31 dicembre 2007, in base alle nuove regole in vigore dal 2008, potrà accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni di età (se donna) ovvero 65 (se uomo).
2) Il coefficiente di trasformazione, determinato in base all'età posseduta al momento del pensionamento, è applicato sull'intero montante. I nuovi coefficienti entreranno in vigore il 1° gennaio 2010.
3) Si applicano genericamente a tutti coloro che presentano domanda di riscatto dal 1° gennaio 2008.
A cura di Nevio Bianchi, Silvia Maracaglia, Barbara Massara
Le domande 2008 con le nuove regole
D. Le nuove norme per il riscatto della laurea si applicano a tutta la platea di lavoratori o sono previste limitazioni in base all'età anagrafica o all'anno in cui è stata conseguita la laurea?
(Lettera firmata)
R. Le nuove norme si applicano genericamente a tutti coloro che presentano domanda di riscatto dal 1° gennaio.
I pro e i contro Del recupero
D. Ho 31 anni e ho iniziato a lavorare a 24 anni. Chiedo se ho convenienza al riscatto della laurea.
(Lettera firmata)
R. Per il riscatto della laurea la nuova legge consente il pagamento dell'onere in 120 rate senza applicazione di interessi. Per gli iscritti dopo il 1995 con diritto alla pensione contributiva l'importo è pari alla contribuzione dovuta nell'anno di richiesta e rientra nel montante con diritto agli incrementi negli anni successivi in relazione al Pil lordo, calcolati con il sistema degli interessi composti. L'importo versato è deducibile ai fini fiscali. Per i giovani queste condizioni dovrebbero rendere conveniente il riscatto. La domanda da presentare all'Inps non è vincolante: una volta conosciuto l'importo è possibile la rinuncia al riscatto.
A cura di Nevio Bianchi, Silvia Maracaglia, Barbara Massara, Domenico Fabrizio De Ritis
I versamenti dal 1996 sono detraibili
D. Ho 39 anni e ho iniziato a versare dal 1996. Desidero capire se avrò un vantaggio per il riscatto del periodo di laurea e se l'importo versato è detraibile ai fini fiscali.
(Angelo De Spagnolis)
R. I versamenti dal 1996 in poi consentono la pensione liquidata in forma contributiva. L'importo a copertura dell'onere del riscatto rientra nel montante contributivo nell'anno nel quale è versato e, equiparato ai versamenti per attività lavorativa dell'anno stesso, sarà incrementato ogni anno in relazione alle variazioni del Pil lordo. L'importo versato è deducubile ai fini fiscali. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008 la nuova legge consente il pagamento in 120 rate senza interessi.
A cura di Domenico Fabrizio De Ritis e Sergio D'Onofrio