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Pensioni / Domande & Risposte: superbonus

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Un supplemento se il lavoro continua
D. Ho usufruito del bonus della legge Berlusconi. Ho deciso di continuare il rapporto di lavoro. Vorrei sapere se è previsto un collegamento dei contributi maturandi e maturati ai fini del calcolo della pensione.
(Anna Maurizio)
R. I contributi versati dal 1° gennaio 2008 in poi non si sommano a quelli acquisiti fino alla concessione del bonus. L'Inps ha precisato, in più occasioni, che il lavoratore ha diritto a un supplemento, anche se di tipo diverso da quello spettante per contributi da lavoro versati dopo il pensionamento. In questo caso il supplemento, anche se liquidato come quota a parte, avrà la stessa decorrenza del trattamento principale, dato dall'importo spettante all'atto della concessione dell'incentivo, maggiorato degli aumenti di perequazione automatica nel frattempo intervenuti.

Il trattamento arriva subito
D. Il 22 aprile compirò 65 anni e con decorrenza maggio dovrei essere collocato in pensione dalla mia azienda (privata). Ho usufruito del "bonus" Maroni. Gradirei sapere se andrò in pensione a maggio oppure a ottobre.
(F. Bitonte)
R. Per Lei il problema delle finestre non esiste. Chi ha usufruito del bonus per la pensione di anzianità può percepire la pensione dal mese successivo alla cessazione dell'attività.

A cura di Nevio Bianchi, Sergio D'Onofrio, Domenico Fabrizio DeRitis, Barbara Massara, Silvia Maracaglia, Aldo Forte (*), Ferdinando Butto (*), Francesco Natalini (*)
(*) Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


Un supplemento per i contributi extra
D. Al 31 dicembre 2007 è terminata l'erogazione del superbonus. In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 65 anni, quali sono gli effetti sulla pensione, già definita al momento dell'accettazione del superbonus, derivanti dal ripristino dei versamenti dei contributi previdenziali?
(Mario Capello)
R. I versamenti contributivi ripristinati dal 1° gennaio 2008 Le consentiranno di richiedere un supplemento di pensione, cioè una somma aggiuntiva al suo trattamento pensionistico di anzianità determinato all'epoca della richiesta del superbonus.

Non hanno valore i nuovi tempi di ritiro
D. Per i lavoratori che fino al 31 dicembre hanno fruito del "bonus" per il posticipo della pensione valgono le nuove finestre previste per le pensioni di anzianità/vecchiaia o, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro?
(Giovanna Baiocco)
R. I lavoratori che hanno usufruito del bonus non devono attendere l'apertura della finestra in quanto per loro la finestra si è aperta già nel momento in cui hanno cominciato a fruire del bonus stesso.
Questi lavoratori potranno percepire la pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.


Non si maturano contributi figurativi
Ho fruito del bonus Maroni. Avrò 61 anni a marzo. Al 31 ottobre 2004 avevo maturato 1.918 bollini. Vorrei continuare a lavorare.
Posso fare il cumulo pensione e reddito da lavoro dipendente senza dare le dimissioni? Posso far valere come figurativo il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2007? Se calcolano anche questo periodo arriverei a 40 anni e più.
(Luigi Fenu)
R. Presupposto per conseguire la pensione è la cessazione del rapporto di lavoro (al momento della richiesta di pensione). Potrà poi successivamente instaurare un nuovo rapporto di lavoro (se il datore di lavoro fosse lo stesso, dovrebbe attendere un mese), e la contribuzione versata darà luogo a un supplemento di pensione.
Per cumulare il reddito di lavoro dipendente o autonomo con la pensione occorre il possesso di 37 anni di contributi e 58 anni di età (l'anzianità contributiva minima doveva essere raggiunta alla data di richiesta del bonus. Lei alla data del bonus invece dovrebbe aver accumulato 36 anni e 10 mesi, pari a 1.918 contributi settimanali).
I periodi per i quali si è fruito del bonus pensione non possono essere utilizzati per richiedere l'accredito della contribuzione figurativa.


A cura di Nevio Bianchi, Sergio D'Onofrio, Domenico Fabrizio De-Ritis, Barbara Massara, Silvia Maracaglia

I limiti del «supplemento»
D. Sono un dipendente che ha usufruito del cosiddetto superbonus, scaduto il 31 dicembre 2007. Pertanto, dal 1° gennaio 2008, il mio datore di lavoro e io riprenderemo a versare i contributi che vi prego confermarmi essere gli stessi applicati prima della fruizione del superbonus. Vorrei sapere:
1) qual è l'aliquota di rendimento dal 1° gennaio 2008;
2) su quale retribuzione viene calcolata tale aliquota;
3) se, andando in quiescenza prima del compimento del sessantacinquesimo anno di etá, posso riscuotere subito la pensione relativa ai contributi versati dal 1° gennaio 2008 o debbo attendere il compimento di tale etá.
(Lettera firmata)
R. Dal 2007 l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente è aumentata dello 0,3 per cento.
Le aliquote di rendimento non sono state modificate dal protocollo Welfare, e sono differenziate in ragione della fascia di retribuzione pensionabile a cui si applicano nonché della quota di pensione (quota A maturata negli ultimi 5 anni e quota B maturata negli ultimi 10 anni). Per esempio, per i dipendenti l'aliquota è pari al 2% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile (annualmente aggiornata), e poi decresce progressivamente. La prima fascia di retribuzione valida per l'anno 2008 non è stata ancora aggiornata dall'Inps.
Il supplemento di pensione, che matura sui versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 (dopo che è terminata la fruizione del bonus) potrà essere richiesto prima dei 65 anni di età solo se sono trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione. Vi è altresì la possibilità, una volta compiuti i 65 anni, di richiedere il supplemento dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione.


A cura di Nevio Bianchi, Silvia Maracaglia, Barbara Massara

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