La Gestione separata partecipa al cumulo
D. Alla fine di febbraio 2008 compirò 62 anni con i seguenti crediti contributivi: da agosto 1972 a gennaio 1979 Inps; da febbraio 1979 a maggio 1985 Inpdai; da giugno 1985 a settembre 1999 Inpdap; da ottobre 1999 a dicembre 2007 Inps gestione Co.co.co. Posso chiedere la pensione di anzianità e sapere con quale metodo di calcolo mi verrà eventualmente liquidata?
(Gianfranco Barlassina)
R. La prima data utile per il raggiungimento del diritto alla pensione è il compimento dell'età per la vecchiaia (65 anni). Per avere la quota di pensione spettante come lavoratore dipendente con il sistema retributivo Lei dovrebbe prima ricongiungere nell'Inps i contributi Inpdap. I contributi alla Gestione separata Inps dei Co.co.co. sono cumulabili in regime di totalizzazione e la relativa quota evrrà liquidata con il metodo contributivo.
A cura di Ferdinando Butto, Stefano Carotti, Laura Bussoletti, Luca Bussoletti, Stefano Carotti, Aldo Forte, Francesco Natalini, Gianni Zingales
Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Serve un minimo per il cumulo
D. Ho 19 anni di contributi come lavoratore dipendente, 19 presso la Cassa ragionieri, oltre a 2,5 anni come artigiano. Posso ottenere con la totalizzazione la pensione anticipata in presenza di 40 anni?
(Antonio Acucella)
R. I contributi per l'attività artigiana non possono essere utilizzati nella totalizzazione, in quanto inferiori al minino previsto (tre anni secondo la legge 247/07)
A cura di Nevio Bianchi, Sergio D'Onofrio, Domenico Fabrizio De-Ritis, Barbara Massara, Silvia Maracaglia
Il cumulo non serve per «anticipare»
D. Sono nato nel 1950 e contributi per 3 anni e 9 settimane presso l'Inps, 4 anni e 9 mesi presso l'ex Inpdai e 26 anni presso la Cassa commercialisti. Chiedo quando sarà possibile andare in pensione e come utilizzare la contribuzione.
(Domenico Bosi)
R. Le varie frazioni di contribuzione posso essere utilizzate con la totalizzazione, in quanto tutte superiori al limite di tre anni indicato dalla nuova legge. Il cumulo dei contributi non può però essere richiesto prima del compimento dei 65 anni e quindi non è valido per il diritto alla pensione anticipata. Con la totalizzazione all'interessato sarà concessa una pensione ripartita in quote a carico di ciascuna gestione di competenza. L'alternativa alla totalizzazione è la ricongiunzione presso la Cassa commercialisti come stabilito dalla legge 45/90, ma l'onere per costituire la riserva matematica a copertura dell'incremento di pensione risulta molto gravoso.
A cura di Domenico Fabrizio De Ritis
Possibile il cumulo delle contribuzioni
D. Ho quattro anni e sei mesi di versamenti presso la gestione separata Inps relativi a periodi precedenti l'iscrizione alla Cassa dei commercialisti. Chiedo se è possibile ricongiungere le due contribuzioni.
(G. Russo)
R. La nuova legge non riguarda la ricongiunzione: integra però la normativa sulla totalizzazione e consente la sommatoria di frazioni di accredito superiori a tre anni, superando il limite più elevato di sei anni preesistente. Nella situazione prospettata è possibile pertanto richiedere al compimento dei 65 anni il cumulo delle due contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, con liquidazione a carico di ciascuna Cassa delle quota di propria competenza.
Ragionieri, sopra i tre anni scatta la somma
D. Sono stato iscritto alla Cassa dei ragionieri dal 1982 al 1987 e successivamente all'Inps per lavoro dipendente, con versamenti anche presso la Cassa per attività professionale ridotta. È possibile applicare la totalizzazione a mio favore?
(Agostino Piccinali)
R. La nuova legge permette a 65 anni di utilizzare con il cumulo gli accrediti presso la Cassa dei ragionieri, perché il periodo indicato risulta superiore ai tre anni. Nella liquidazione della quota a proprio carico, la Cassa dovrebbe comprendere anche gli accrediti successivi al 1987, non utili per il diritto alla pensione in quanto coincidenti a versamenti all'Inps.
A cura di Domenico Fabrizio De Ritis e Sergio D'Onofrio