Nessun beneficio per i disoccupati
D. Sono un ex lavoratore di 55 anni con 26 e mezzo di contributi. Licenziato a 53 anni, non ho usufruito delle indennità di disoccupazione perché ho presentato la richiesta in ritardo. Devo aspettare i 65 anni per ottenere la pensione di vecchiaia?
(Salvatore De Martino)
R. La legge 247/2007 non prevede alcun beneficio per gli ultracinquantenni disoccupati.
L'articolo 1, comma 30, prevede, però, che il Governo adotti, entro il 1° gennaio 2009 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 247), uno o più decreti legislativi: tra i principi direttivi figura quello di migliorare il tasso di occupazione stabile di donne, giovani e ultracinquantenni.
Non previsti sconti con mobilità nel 2008
D. Dipendente di un'azienda privata, a dicembre compio 57 anni e ne maturo 36 di contributi. La mia finestra si aprirebbe a luglio 2011. La mia azienda può esonerarmi dal lavoro a dicembre 2010, ma fino a luglio 2011, chi mi paga? E poi, se mi mandano in mobilità entro quest'anno, avrei tre anni di mobilità che mi farebbero superare la data del dicembre 2010: posso chiedere il prepensionamento in questo caso?
(Giuseppe Consorte)
R. Per la pensione di anzianità non ci sono problemi: la legge 108/1990 riconosce alle imprese la facoltà di recedere ad nutum dal rapporto di lavoro solo nei confronti di chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia. Si può quindi restare al lavoro fino al mese che precede quello di apertura della finestra. Il lettore non può fruire della mobilità: le regole sui pensionamenti di anzianità che vigono prima della data di entrata in vigore della legge 247, continuano ad applicarsi, nel limite di 5mila beneficiari, ai lavoratori in mobilità secondo gli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 in base ad accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007.
A cura di Giuseppe Rodà