«Ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva minima di tre anni, l'Assicurazione generale obbligatoria deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni ». Sulla totalizzazione dei contributi accreditati in più Casse l'Inps dà una mano agli assicurati. Nello spiegare i nuovi principi sulla somma dei contributi, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, l'Inps fa un passo in favore di quanti hanno versamenti frazionati. E considera in modo unitario gli accrediti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
La circolare 9 dell'Inps esaminala novità introdotta dalla legge 247/ 07:da quest'anno possono essere totalizzati spezzoni contributivi di almeno tre anni. Non sono più richiesti versamenti di almeno sei anni. Le domande che fino al 2007 sono state respinte per mancanza della durata minima degli accrediti potranno ora essere riesaminate su richiesta degli interessati. «In tali ipotesi –precisa la circolare – la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1° febbraio 2008». Per le pratiche ancora aperte, se gli spezzoni contributivi inferiori ai sei anni sono decisivi per la totalizzazione, le domande dovranno essere accolteel'assegnoavràdecorren-za 1° febbraio. Se invece i segmenti al di sotto dei sei anni non risultano decisivi, si dovrà chiedere al richiedente se vuole scegliere la totalizzazione senza il computo delle gestioni ora ammesse. E in tal caso, il trattamento pensionistico decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Altrimenti, l'ampliamento della "base contributiva" comporterà la pensione dal 1° febbraio.
La circolare dell'Inps specifica che «ai trattamenti pensionistici liquidati in totalizzazione non si applica l'istituto dell'integrazione al minimo», poiché le prestazioni sono calcolate con il sistema contributivo. In ogni caso l'assegno è cumulabile (senza decurtazioni) con i redditi di lavoro dipendente.
Nonostante la maggiore libertà nella totalizzazione – tra l'altro cade ogni vincolo per le pensioni contributive – resta fermo l'ostacolo posto dall'articolo 1 del decreto legislativo 42/06: non è infatti possibile cumulare periodi coincidenti. La contribuzione accreditata per periodi sovrapposti – sottolinea la circolare 9 – «deve essere conteggiata una sola volta». Lo stesso criterio vale per l'anzianità contributiva posseduta in ogni gestione al fine del raggiungimento del limite di tre anni, nel caso di sovrapposizioni.
La titolarità di una pensione autonoma continua a impedire la totalizzazione. La preclusione vale pure per i titolari di assegno ordinario di invalidità, anche quando il trattamento di invalidità (assegno ordinario o pensione) si trasformi in prestazione di vecchiaia. È possibile invece attivare la totalizzazione quando l'invalidità, per l'aggravarsi delle condizioni, diventa inabilità.
Sempre ieri l'Inps ha fatto il punto sulle nuove aliquote per gli iscritti alla Gestione separata (circolare 8). Le aliquote contributive, quest'anno, sono: 24,72% (di cui 0,72 di aliquota aggiuntiva) per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 17% per chi è titolare di pensione o ha un'altra tutela pensionistica obbligatoria.
I compensi pagati ai collaboratori fino al 12 gennaio scontano le aliquote 2007 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).