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Pensioni, l'Inps salva i ritiri «congelati»

di Sergio D'Onofrio e Enrico Marro

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16 gennaio 2008
Speciale pensioni

Niente finestre di vecchiaia per chi aveva in corso il preavviso al 31 dicembre. Garazia di restare al lavoro fino all'apertura della finestra per gli altri. La circolare Inps n.5 di ieri ha dato il promesso colpo di spugna sul pericolo concreto di trovarsi senza stipendio né pensione per un periodo fino a sei mesi, grazie al "vuoto d'aria" della legge 247/07. L'Inps, sulla base delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, ha infatti stabilito che il rapporto non può essere interrotto prima dell'apertura della finestra.
La questione, sollevata a più riprese dal «Sole 24 Ore» anche grazie alle segnalazioni dei lettori, è venuta a galla dopo l'approvazione della legge 247/07 sul welfare: la decorrenza della pensione di vecchiaia, fissata in precedenza a partire dal mese successivo al compimento dell'età, è stata differita in quattro finestre annuali con cadenza trimestrale.
Il vero problema, però, è che le nuove norme non hanno previsto una deroga alla legge 108/90, che dà alle imprese la facoltà di licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età, cioè 65 anni anche per le donne. Il che significa non riuscire a "saldare" l'ultimo stipendio e il primo assegno pensionistico.
Con il messaggio 30923 del 31 dicembre scorso l'Inps, avvertendo i rischi di un possibile vuoto normativo tra la vecchia e la nuova disciplina, aveva intanto chiarito che i lavoratori non dovevano necessariamente cessare l'attività in attesa della finestra, visto che per l'apertura di quest'ultima si richiede solo il raggiungimento dei requisiti contributivi e anagrafici. Secondo l'Istituto di previdenza, viene infatti meno il vincolo posto dalla riforma Amato (decreto legislativo 503/92) che subordina il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro. La precisazione è importante, ma lascia in piedi l'ostacolo della legge 108/90, che permette alle aziende di risolvere il rapporto di lavoro per raggiunti i limiti di età.
Senza contare un altro ordine di problemi: quello di chi, come molti lettori del Sole 24 Ore, aveva rassegnato le dimissioni entro il 2007 convinto di incassare il primo assegno pensionistico nel 2008, dal mese successivo al compimento dell'età, come avveniva in passato.
La circolare dell'Inps di ieri chiarisce le cose, anche se resta da capire se è possibile modificare una norma di legge con un atto amministrativo.
È stato stabilito, anche per evitare rischi di contenzioso, che le finestre non si applicheranno a coloro che alla data del 31 dicembre scorso avevano in corso il periodo di preavviso, anche nel caso in cui raggiungano i requisiti di età e di contribuzione dal 1° gennaio del 2008 in poi.
Più in generale, considerata la rilevanza sociale della questione, il ministero del Lavoro ritiene che, così come viene riconosciuta la tutela alle donne, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale «l'età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso ad nutum», allo stesso modo ci si deve regolare anche per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, la possibilità per le aziende di licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età si sposta in avanti e non può avvenire in ogni caso prima dell'apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
«In pratica, i lavoratori vengono tutelati per mantenere il rapporto di lavoro attivo fino alla data di effettiva apertura della finestra», spiega Gianni Geroldi, economista e consulente del ministero del Lavoro in materia previdenziale. «La finestra, inoltre, di fatto non si applica a chi ha in corso al 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro».
Si presume che sulla base degli stessi criteri il proseguimento dell'attività sia garantito anche ad alcune categorie di lavoratori, come i ferrovieri o i piloti, che, per il tipo di mansioni svolte, devono lasciare il servizio il giorno successivo al compimento dell'età.
Naturalmente le finestre previste dalla legge sul welfare non saranno applicate a chi ha deciso di restare in attività fino al 65° anno di età, pur avendo già maturato il diritto alla pensione di anzianità. Queste persone, trovandosi in una situazione di "finestra aperta", potranno ricevere il primo assegno dal mese successivo alla cessazione dell'attività.

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