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Laurea, il 2008 premia il riscatto

di Domenico Fabrizio De Ritis

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4 febbraio 2008

Le agevolazioni per il riscatto del periodo di studi del corso di laurea – introdotte dalla legge di riforma del Welfare (legge 247/2007) – con pagamento in 120 rate mensili senza interessi e deducibilità ai fini fiscali, si applicano solo per le domande presentate dal 1° gennaio 2008. Si è determinata così una penalizzazione a danno degli assicurati che avevano presentato in precedenza la richiesta; le agevolazioni non sono inoltre applicabili sulle rate con scadenza nel 2008 e negli anni successivi.
Sul tema della convenienza del riscatto sono giunte numerose domande da cui emergono i più diffusi dubbi di applicazione delle novità. Ecco le risposte concrete alle principali incertezze.
La rinuncia
Quella di rinunciare alla domanda di riscatto già presentata prima del 2008 è una possibilità a cui si può fare ricorso (è la risposta per Gianfranco Borsari). Ma anche per coloro che hanno già ricevuto comunicazione di accoglimento ed effettuato il pagamento di alcune rate (come Alessandra Veronico e Vito Romaniello) è possibile la rinuncia sospendendo il pagamento delle rate mensili; chi si trova in questa situazione avrà diritto a un accredito parziale, per un periodo ridotto proporzionato all'importo versato, con copertura a partire dall'inizio del periodo di studi. Ma quali sono gli effetti della rinuncia? Coloro che rinunciano potranno presentare nuova domanda. Sarà però necessario un ricalcolo sulla base dell'incremento di pensione alla data della nuova richiesta: l'importo di quest'ultimo risulterà superiore a quello che derivava dalla precedente domanda a causa delle variazioni intervenute a livello individuale, come la maggiore età e la retribuzione più elevata; il conseguente maggior onere da versare sarà compensato dalle agevolazioni nel pagamento.
Richiesta da pensionati
La nuova legge non ha modificato la chance di riscatto (ma ne ha diminuito l'interesse economico) anche da parte dei titolari di pensione: perciò, il titolare di pensione dello Stato e di un supplemento a carico della gestione per collaboratori, può inoltrare la richiesta anche se ha compiuto i 74 anni di età (come nel caso di C.G. di Rapallo); la domanda, in realtà, poteva già essere presentata in precedenza alla gestione che ha liquidato la pensione ai sensi del Dlgs 184/97. La convenienza a chiedere oggi il riscatto è ridotta per la necessità di versare in un'unica soluzione l'importo, al fine di godere subito l'incremento di pensione; anche i vantaggi della deducibilità sono condizionati con il pagamento in unica soluzione.
Non assicurati
La nuova legge consente il riscatto della laurea anche ai non assicurati. In questa ipotesi, l'importo da versare all'Inps – 4.500 euro, pagabili in duieci anni, senza inteerssi – è accantonato con sviluppo del montante negli anni successivi per essere in seguito trasferito nella gestione nella quale l'interessato sarà iscritto. La domanda di riscatto può essere presentata da chi lavora all'estero e non è mai stato assicurato in Italia (come Alessandro Lago che lavora in Germania). Con un accorgimento: acquisire prima del pensionamento almeno una settimana di accredito per lavoro in Italia. Solo così il periodo riscattato avrà piena validità e sarà sommato a quello tedesco – sulla base dei Regolamenti Cee – per acquisire il diritto alla pensione con liquidazione di un prorata a carico dell'ordinamento italiano.
Periodi esclusi
Il periodo di studi universitari senza conseguimento del diploma di laurea non è valido per il riscatto (negativa è pertanto la risposta per Massimo Belardi, Roberta Damiani e Salvatore Giannon). Sono esclusi dal riscatto anche i periodi coincidenti con altri accrediti contributivi e i periodi di iscrizione all'università oltre la durata prevista per il corso di studi (fuori corso).
Collaboratori
Il riscatto nella gestione per i collaboratori è possibile anche per i periodi di studi precedenti il 1° aprile 1996, data di inizio della contribuzione presso la gestione (perciò si deve rispondere in modo affermativo alla domanda di A.M. Brucalassi). L'importo è determinato applicando l'aliquota del 33% per lavoratori dipendenti sul reddito minimo annuo previsto per l'assicurazione commercianti. La contribuzione potrà essere cumulata con quella versata come collaboratore. Nel caso di successiva contribuzione per attività professionale è sempre possibile applicare il cumulo o il trasferimento nella nuova gestione, oneroso però per l'interessato.

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