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Mobilità esclusa dagli scalini

di Sergio D'Onofrio

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28 gennaio 2008

Sono alle prese con un vero e proprio puzzle i lavoratori vicini al traguardo della pensione. La difficoltà, come segnalano tanti lettori, sta soprattutto nel capire in quali casi si può lasciare ancora il lavoro con le vecchie regole. L'incastro tra requisiti e limiti di età risulta per molti più complicato dal meccanismo delle finestre, che dal 1° gennaio 2008 entrano in gioco anche per i trattamenti di vecchiaia. Ecco un riepilogo delle principali situazioni in cui scatta la cosiddetta clausola di salvaguardia che permette di evitare le condizioni meno favorevoli previste dalla legge 247/2007.
Pensioni di anzianità
Per la pensione di anzianità, non sono toccati dal nuovo sistema degli scalini e delle quote sia coloro che hanno maturato i requisiti entro il 2007, sia quanti rientrano nelle eccezioni specificamente previste della legge 247/2007. Si tratta, in particolare, di coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007, dei lavoratori in mobilità (fino a un massimo di 5mila unità, anche se non è chiaro come funzionerà questo plafond) sulla base di accordi sindacali entro il 15 luglio 2007; nonché dei dipendenti, fino a un massimo di 15mila unità, di aziende di questi settori (credito, eccetera) che hanno costituito i fondi di solidarietà previsti dalla legge 662/96 per un numero massimo di 15mila domande di pensione.
Nel pubblico impiego restano agganciati alle vecchie regole anche i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine. La normativa speciale sarà comunque rivista, con possibili ritocchi all'età minima, con un decreto legislativo, che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre di quest'anno.
Chi beneficia a vario titolo della clausola di salvaguardia ha inoltre il vantaggio di usufruire di un calendario più favorevole per l'apertura della finestra, in quanto conserva le quattro uscite annuali previste dalla riforma Dini del '95.
Tra i lavoratori dipendenti, chi matura i requisiti (57 anni di età e 35 di contributi o in alternativa 39 anni di contributi con qualsiasi età) nell'ultimo trimestre del 2007 potrà mettersi in pensione dal 1°aprile prossimo e in uno qualsiasi dei mesi successivi se decide di restare in attività.
Nel 2008 le finestre disponibili saranno invece due (aprile e luglio) per i lavoratori autonomi che possono far valere, rispettivamente entro il 30 settembre e il 31 dicembre 2007, almeno 58 anni di età 35 di contributi oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall' età.
Pensione di vecchiaia
Poiché i requisiti non sono cambiati, si tratta di vedere in quali casi si evita la ritardata decorrenza dovuta all'introduzione delle finestre. L'Inps ha chiarito che l'assegno sarà corrisposto, come in passato, dal mese successivo al compimento dell'età sia a coloro che hanno acquisito il diritto entro il 31 dicembre 2007, sia a quanti alla stessa data erano in preavviso. In quest'ultimo caso, si evita la finestra anche se i requisiti di età e di contribuzione vengono raggiunti dal 1° gennaio 2008 in poi.
Più di un lettore si è chiesto se lo slittamento della decorrenza riguarderà anche coloro che, avendo usufruito della proroga di due anni, ha deciso di restare in servizio fino al 67° anno di età.
L'Inpdap non si è ancora pronunciato sull'argomento, ma una simile ipotesi sembra da escludere, visto che gli interessati si verrebbero a trovare in una situazione di "finestra aperta" in quanto il differimento parte dal 65° anno di età. A maggior ragione il problema non si pone per le donne la cui età pensionabile è di 60 anni, come nel settore privato.
Pensione contributiva
Se i requisiti sono stati maturati entro il 2007, la clausola di salvaguardia scatta anche per coloro che rientrano nel sistema contributivo. Di conseguenza, non sono soggetti ai nuovi limiti di età, né alle finestre se entro questa data possono far valere 57 anni di età e almeno 5 anni di contributi. Attenzione però, la pensione viene messa in pagamento sempre che al 31 dicembre 2007 abbiano anche maturato una pensione non inferiore all'assegno sociale maggiorato del 20% (475 euro nel 2008).
Le stesse regole valgono anche per coloro che si collocano nel sistema misto (almeno un contributo al 31 dicembre 1995), qualora decidano di optare per il calcolo contributivo. In questo caso per verificare se possono usufruire ancora della clausola di salvaguardia si guarderà al momento in cui sono stati maturati i requisiti. Non avrà pertanto alcuna rilevanza il fatto che l'opzione venga esercitata nel 2008 o successivamente.

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