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Totalizzazione più ampia

di Temistocle Bussino

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7 gennaio 2008

Possibilità più ampie per i lavoratori di poter recuperare spezzoni di contributi dopo le novità in materia di totalizzazione. Infatti, per coloro che si vedranno liquidare la pensione con il sistema retributivo o misto si riduce da sei a tre anni il periodo minimo maturato nelle diverse casse al fine di poter cumulare la contribuzione versata. Non solo. Viene a cadere il vincolo, nell'ambito della pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, di poter sommare i periodi di lavoro solo se non è stato maturato il diritto a pensione in alcuna gestione.
La totalizzazione consente di poter sommare, ai fini del raggiungimento del requisito minimo per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza per ottenere, in tal modo, un'unica pensione. Può essere utilizzata da tutti i lavoratori : dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi professionisti ed è completamente gratuita (è alternativa alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa). Essa è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.
Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali può cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni, ai fini pensionistici. Le norme prevedono:
- che il lavoratore abbia almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni di età;
- oppure abbia 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dagli anni di età;
- che tutti i periodi da totalizzare abbiano una durata di almeno tre anni (e non più sei).
Le norme dispongono che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, sebbene il pagamento sia sempre a carico dell'Inps. La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione (che potrebbe essere quindi il retributivo).
La totalizzazione è conseguibile solo a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è stato) iscritto. Vale, in tal senso, segnalare che l'Inps ha messo a punto una procedura informatica per semplificare i diversi procedimenti fra gli Enti coinvolti, con vantaggi sia dal punto di vista della trasparenza nei confronti del cittadino, sia dal punto di vista dell'abbattimento dei tempi di liquidazione. In questa ottica è stato introdotto un nuovo modulo di domanda di pensione unificato adottato da tutti gli Enti e utilizzato dal soggetto interessato nella richiesta di prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione.
In previsione di una più ampia riforma di tale istituto che riassorba e superi la ricongiunzione dei periodi assicurativi, si attueranno interventi che assicureranno ai lavoratori l'utilizzabilità dei contributi versati. Ciò vuol dire che (con norme che al momento non sono ancora in vigore), sarà data ai giovani che sono nel sistema contributivo, la possibilità di poter sempre utilizzare i contributi versati in qualsiasi fondo, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi. Nella sostanza, questo vuol dire che non sarà richiesto nessun periodo minimo di contribuzione in ogni singola cassa. Nell'immediato – per i lavoratori che sono nel sistema retributivo o misto – il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche si riduce da sei a tre anni, con gli ovvi vantaggi di poter recuperare quegli spezzoni di contribuzione che, altrimenti sarebbero stati tagliati fuori dal calcolo. Inoltre, con la cancellazione dell'articolo 1 del Dlgs 184/87, viene introdotta un'altra norma più favorevole per i lavoratori , in quanto la possibilità di cumulare gli spezzoni di periodi assicurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia – liquidata esclusivamente con il sistema contributivo – non è più legata alla mancata maturazione del trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni previdenziali in cui sono stati effettuati i versamenti. In sostanza, per sommare i periodi non è più richiesto il presupposto di non aver raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia in alcuna gestione.

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