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Tre anni per «totalizzare»

di Domenico Fabrizio De Ritis

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26 gennaio 2008

Le nuove disposizioni sul cumulo di contributi per conseguire il diritto alla pensione – introdotte con la legge di riforma del Welfare (legeg 247/07) – hanno suscitato particolare attenzione.
Alle tante domande giunte sul tema della totalizzazione, ecco quali sono le principali preoccupazioni pratiche sul meccanismo del "cumulo" cui si è cercato di dare risposte concrete.
Frazioni inutilizzabili
La durata minima delle frazioni di contribuzione da utilizzare nel cumulo è stata ridotta da sei a tre anni. Disattesa, pertanto, l'aspettativa di Massimo Miglio di utilizzare l'accredito inferiore a 3 anni nella gestione collaboratori: i 36 mesi non possono essere raggiunti con versamenti volontari e il loro utilizzo può avvenire solo con la ricongiunzione nella Cassa dei dottori commercialisti in cui è iscritto o con liquidazione di quota supplementare una volta che la Cassa professionale ha concesso l'assegno.
L'alternativa
La nuova legge non ha variato le altre restrizioni previste dal decreto legislativo 42/06, quali il divieto di cumulo per chi già fruisce di una pensione conseguita con requisiti autonomi e la liquidazione contributiva delle varie quote di pensione. La presenza, al momento del cumulo, di un diritto autonomo in una gestione fa salva però la liquidazione secondo l'ordinamento stesso dell'ente. La pensione con il cumulo può essere conseguita a 65 anni di età e in presenza di 20 anni complessivi di contributi, o anche con 40 anni di accrediti, prescindendo dall'età anagrafica. Nella contribuzione Inps sono validi gli accrediti per servizio militare.
Luigi Colombo (59 anni, 15 anni di contribuzione Inps e 27 di Inarcassa) Vittorio Viganò (62 anni, 19 anni di Inps e 24 nella Cassa forense) e Lanfranco Guidi (59 anni, 6 anni di contributi Inps, quale consulente del lavoro, e 26 alla Cassa ragionieri) e Gianfranco Uberti (8 anni di Inps e 32 presso la Cassa dottori commercialisti) hanno tutti superato 40 anni con diritto alla pensione, prescindendo dall'età.
La domanda deve essere inoltrata alla Cassa privata in cui i professionisti sono iscritti e tutte le quote di pensione saranno liquidate con calcolo contributivo.
Gli interessati possono però evitare la pensione così ridotta, ritardando la richiesta sino al perfezionamento del diritto autonomo nella Cassa nella quale sono iscritti, ottenendo una quota, a carico dell'ente stesso, di importo maggiore. Nei primi due casi, al compimento dei 65 anni, maturerà anche la pensione retributiva Inps.
Angela Morini perfeziona a 60 anni la pensione autonoma Inps e a 65 anni quella in forma autonoma alla Cassa dei consulenti del lavoro (Enpacl). Ha diritto anche a veresi liquidata la pensione con 40 anni di contributi prima dei 65 anni, ma solo se subordinata alla mancata liquidazione della pensione Inps a 60 anni. La pensione maturata con i 40 anni comporta la rendita della Cassa in forma contributiva. Per la signora può essere più conveniente ottenere le pensione in forma autonoma dall'Inps a 60 anni e dalla Cassa a 65, rinunciando al cumulo.
Periodi non coincidenti
Nella totalizzazione i periodi coincidenti sono computati una sola volta. Maria Grazia Russo può, pertanto, utilizzare solo otto anni del periodo di iscrizione all'Enpacl, con inizio dal 1977: gli altri otto coperti anche da contribuzione in un altro ente restano esclusi. La pensione anticipata potrà essere perfezionata prima dei 65 anni, anche con la contribuzione ridotta alla Cassa, a condizione che non chieda a 60 anni la pensione Inps.
È conveniente ritardare la richiesta, considerato che il cumulo permetterà di utilizzare per intero gli accrediti come consulente del lavoro, altrimenti insufficienti per perfezionare il diritto autonomo e quindi destinati a restare infruttiferi.
Carmelo Varrica, nato nel 1945, ha contributi Inps per 30 anni e 11 anni nella Cassa ragionieri. In tale situazione è opportuno richiedere il cumulo solo dopo aver compiuto i 65 anni: la pensione Inps sarà concessa in forma retributiva in quanto superiore a 18 anni a tutto il 1995.
L'anticipo – con il solo requisito dei 40 anni – determinerebbe la liquidazione di questa quota in forma contributiva. Il diritto autonomo presso la Cassa, invece, non potrà essere mai perfezionato. Una situazione analoga a quella di Mario Rendina, con 27 anni di Inps a tutto il 1992 e 14 anni "maturati" in una Cassa professionale.

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