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Speciale SICUREZZA sul LAVORO
Per le inadempienze gravi anche 18 mesi di arresto
di Aldo Bottini e Emanuela Nespoli


Ridotto il numero delle sanzioni previste e inasprite le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione. Queste – dal punto di vista delle sanzioni – le novità più rilevanti inserite nello schema di decreto legislativo varato due giorni fa dal Consiglio dei ministri – e ancora in attesa del parere delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva - relativo al riordino e alla rivisitazione dell'intera normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il provvedimento interviene in attuazione della legge delega 123/2007. La legge delega, infatti, aveva in parte emanato delle disposizioni immediatamente precettive e in parte delegato il Governo a emanare un provvedimento organico e unitario che raccogliesse, rivisitando ove necessario, tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che armonizzasse la disciplina, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali.
In quest'opera di riorganizzazione il decreto legislativo introduce alcune novità sicuramente significative in tema di sanzioni. In via generale occorre rilevare come da un lato il legislatore abbia significativamente ridotto il numero delle sanzioni previste dalla frastagliata normativa oggi in vigore e dall'altro abbia inasprito le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione.
Particolarmente rilevanti, tenuto conto della portata generale dell'obbligazione sottostante, sono le sanzioni previste in caso di omessa valutazione dei rischi, di adozione del relativo documento nonché l'omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In questi casi, infatti, il datore di lavoro è punibile con l'arresto da quattro a otto mesi e con l'ammenda da 4mila a 12mila euro. Per i casi di aziende dove si svolgono lavorazioni di particolare pericolosità è prevista la sola pena dell'arresto, fino a un anno e sei mesi. A fronte di tale inasprimento, tuttavia, il Governo ha previsto la possibilità per il giudice di sostituire la pena dell'arresto con il pagamento di una somma in denaro (da 8mila a 24mila euro) ma solo a richiesta dell'imputato e previa l'indispensabile verifica dell'eliminazione delle irregolarità, delle fonti di rischio e delle eventuali conseguenze dannose del reato. Questa sostituzione non è applicabile quando dalla violazione sia già derivato un infortunio ovvero quando il soggetto che ha commesso la violazione abbia già riportato una condanna definitiva per violazione della normativa antinfortunistica.
Da sottolinere inoltre che il decreto introduce una circostanza attenuante (riduzione della pena fino a un terzo), di portata generale, a favore del soggetto che si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
L'articolo 14 del nuovo decreto riprende poi una sanzione già introdotta nell'agosto dello scorso anno dalla legge delega. Si tratta della sospensione dell'attività imprenditoriale che gli organi di viglilanza del ministro del Lavoro possono disporre anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda quest'ultimo ambito, le violazioni che possono essere sanzionate con la sospensione dell'attività dovranno essere individuate con successivo decreto del ministero del Lavoro. In attesa dell'emanazione di questo decreto la norma rinvia per l'individuazione delle violazioni a un allegato al decreto stesso. Il decreto non prevede sanzioni solo per il datore di lavoro ma anche per gli altri soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa antinfortunistica: dirigenti, preposti, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e anche gli stessi lavoratori. Alle pagine 25- 30
La seconda parte del provvedimento varato giovedì dal Consiglio dei ministri

L'attenuante
- L'articolo 303 del testo unico inserito nel corso del Cdm
Articolo 303
Circostanza attenuante
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del Codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle evenutali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302 del presente decreto.




8 marzo 2008

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