|
|
Condividi su: |vota su | | 
|
| Speciale SICUREZZA sul LAVORO | | |
| La «231» vigila ma apre ai modelli aziendali
di Marco Bellinazzo
In caso di gravi infortuni sul lavoro, le imprese dovranno fare i conti anche con le sanzioni dettate dal decreto legislativo 231 del 2001. A meno che non abbiano adottato "idonei" modelli organizzativi. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro – approvato giovedì dal Consiglio dei ministri – completa, infatti, l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle violazioni delle norme antinfortunistiche da cui derivino la morte o lesioni gravi. In queste circostanze per le aziende potrebbero esserci pesanti conseguenze: da multe che possono arrivare a 1,5 milioni di euro a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pa e l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici.
I modelli organizzativi
Per la prima volta dall'introduzione della responsabilità amministrativa, però, nelle ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche sarà "garantita" alle imprese una via d'uscita. Mentre infatti, di solito, spetta al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi scelti dall'impresa per decretarne l'esonero dalle sanzioni, nel caso della sicurezza, la forza "esimente" dei modelli è sancita direttamente dalla legge. In altre parole, se le imprese adotteranno le misure "standard" indicate nello schema di decreto, atteso ora al vaglio del Parlamento per i pareri, avranno la certezza di sfuggire agli effetti della «231». Non a caso, l'articolo 30 del testo di attuazione della legge delega 123 dell'agosto 2007 disciplina dettagliatamente i contenuti dei modelli di gestione, che dovranno assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi, tra l'altro: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; all'informazione e formazione dei lavoratori. Il modello organizzativo, inoltre, dovrà prevedere un sistema di controllo sull'attuazione delle prescrizioni antinfortunistiche. Peraltro, le imprese fino a 50 lavoratori potranno ottenere finanziamenti per l'adozione dei modelli. In questa prima fase poi sarà sufficiente optare per modelli di organizzazione conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.
Le sanzioni
In realtà, è possibile far valere già dall'agosto 2007 la responsabilità delle imprese, inserita tra le norme immediatamente operative della legge 123/07 (articolo 9). Lo schema di decreto legislativo varato da Palazzo Chigi, oltre a certificare l'esimente dei modelli, ha provveduto tuttavia a rimodulare l'impianto delle sanzioni per graduarle alla gravità degli incidenti. La sanzione pecuniaria più incisiva – pari a 1.000 quote, corrispondenti a una somma che può variare da 250mila a 1,5 milioni di euro – e quelle interdittive da tre mesi a un anno, troveranno applicazione solo per i casi più gravi, come l'omicidio colposo, commesso con la violazione degli obblighi non delegabili del datore (valutazione e documentazione dei rischi aziendali) nei settori produttivi più esposti. Nei casi di omicidio colposo derivante dal mancato rispetto degli altri obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti troverà spazio una sanzione pecuniaria variabile tra 250 e 500 quote (più le sanzioni interdittive da tre mesi a un anno). Mentre in caso di incidenti che provochino lesioni gravi o gravissime scatterà una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive sotto i sei mesi.
Effetti da «231»
Omicidio colposo/1
Se il dipendente muore sul lavoro perché il datore ha violato gli obblighi non delegabili ai dirigenti (come la valutazione e la documentazione dei rischi aziendali), l'impresa può essere colpita con una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote (da 250mila a 1,5 milioni di euro). Inoltre troveranno applicazione sanzioni interdittive (da tre mesi a un anno) tra cui la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o il divieto di contrattare con la Pa
Omicidio colposo/2
In caso di omicidio colposo causato dalla violazione degli altri obblighi posti a carico di datore e dirigenti si applicherà una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote. Inoltre troveranno applicazione sanzioni interdittive da tre mesi a 1 anno
Lesioni gravi o gravissime
Per le lesioni personali gravi o gravissime, commesse violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria fino a 250 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi | |
| 8 marzo 2008 | |
|