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| Speciale SICUREZZA sul LAVORO | | |
| I nuovi vincoli sono distinti per funzioni
di Luigi Caiazza
Lo schema di decreto legislativo varato giovedì dal Consiglio dei ministri (ora in attesa dei pareri delle Camere e della Conferenza Stato-Regioni) contiene molte novità sugli obblighi per i datori di lavoro, i loro delegati, i dipendenti. Lo schema di decreto legislativo – di cui oggi proseguiamo la pubblicazione, alle pagine da 25 a 30 – dedica agli obblighi dodici articoli (dal 15 al 26), in base ai quali vengono in parte confermate le disposizioni vigenti e in parte previsti nuovi adempimenti. Va segnalata la distinzione che il legislatore vuole introdurre tra i vari obblighi riguardanti i singoli soggetti interessati all'applicazione e all'osservanza delle disposizioni: sia il decreto legislativo 626 del 1994 (norma base in materia) sia i successivi interventi accorpavano in un unico articolo le responsabilità dei vari soggetti, lasciandone poi l'individuazione al sistema sanzionatorio e/o all'accertamento ispettivo. Ora, invece, è lo stesso schema di decreto a prevedere obblighi distinti per datore di lavoro (all'articolo 18), datore e dirigente (articolo 19), «soggetti preposti» (articolo 19). Inoltre, viene fatta un'ulteriore distinzione tra gli obblighi in capo ai progettisti (articolo 22), ai fabbricanti e fornitori (articolo 23), agli installatori (articolo 24). Nel grafico qui accanto sono riassunti i principali impegni vincolanti per le principali categorie. Per il datore di lavoro, in particolare, vi sono obblighi delegabili e altri non delegabili: tra questi ultimi c'è la valutazione di «tutti» i rischi, con la conseguente elaborazione del documento della sicurezza e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Spp). Tra gli obblighi delegabili sono invece da evidenziare quelli relativi alla nomina del medico competente nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria; alla designazione dei lavoratori addetti all'emergenza e pronto soccorso; all'affidamento di compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza. Il datore, inoltre, potrà delegare la definizione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Ugualmente delegabili sono le comunicazioni all'Inail (o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze): - ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; - ai fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Prima valutazione al datore
1-Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare: la valutazione e la documentazione dei rischi aziendali; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
2-Obblighi del datore di lavoro delegabili
Il datore di lavoro e/o i dirigenti devono,tra le altre cose: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; nell'affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
3-Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono,tra le altre cose: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro | |
| 8 marzo 2008 | |
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