ILSOLE24ORE.COM > Notizie Tecnologia e Business ARCHIVIO

Caso Peppermint: il garante della Privacy si costituisce in giudizio

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
18 maggio 2007

Il Garante della privacy si costituisce in giudizio presso il Tribunale di Roma nelle cause che la società Peppermint Jam Records ha avviato nei confronti di gestori telefonici per identificare «alcune migliaia di utenti» a cui ha chiesto un risarcimento danni per aver condiviso via Internet file musicali nei siti cosiddetti «peer to peer» (2P2).
La decisione dell'Authority presieduta da Francesco Pizzetti, riferisce una nota, nasce dalla volontà di «verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti i diritti di protezione dei dati personali».
Nei mesi scorsi diversi utenti italiani che utilizzano sistemi di file sharing (condivisione) si sono visti recapitare, dopo che l'autorità giudiziaria aveva imposto ad alcuni gestori telefonici la comunicazione dei loro dati identificativi, raccomandate da parte della casa discografica Peppermint con richieste di risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore.
L'Autorità Garante ha deciso anche di «richiedere a diverse società interessate e a gestori telefonici tutti gli elementi utili per una piena valutazione del caso».

La vicenda, dai contorni orwelliani prende le mosse dalla dencucia di Altroconsumo, la quale ha scritto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali denunciando le modalità illegali, dai contorni orwelliani, attraverso cui la Peppermint GmbH, casa discografica tedesca, ha raccolto circa 4.000 indirizzi IP di utenti italiani in Rete, intimando loro di pagare 330 euro per aver condiviso dei file musicali in Rete.
A darne notizia è la stessa associazione spiegando che molti consumatori si sono rivolti ai giuristi di Altroconsumo denunciando il fatto di aver ricevuto una lettera da uno studio legale di Bolzano con la quale si richiede il risarcimento per una presunta violazione della legge sul diritto d'autore ai danni della società discografica tedesca. La vicenda è di questi giorni - sottolinea Altroconsumo - e dimostra come la condivisione peer to peer in Rete di file audiovideo, nell'attuale quadro normativo sul diritto d'autore in evoluzione, anche a livello comunitario (con la direttiva IPRED2), e con pesanti attività di pressione da parte delle case produttrici, sia ritenuta una violazione piratesca del diritto d'autore, senza che si appuri se l'attività sia fatta non a fini commerciali, ma per fruizione personale dei contenuti.

La vocazione punitiva da parte della Peppermint è palese: il valore commerciale dei file musicali condivisi in Rete è, per unità, inferiore a un euro, ma ai singoli consumatori, condannati senza prove, ne sono richiesti 330.
L'indirizzo IP dei soggetti contattati - osserva l'associazione dei consumatori - sarebbe stato reperito attraverso l'intercettazione con un software da parte di una società appositamente incaricata, la Logistep AG, con sede legale in Svizzera. L'associazione indipendente di consumatori ricorda che non esiste correlazione diretta e provata tra indirizzo IP e identità della persona, elemento cardine, invece, dell'arbitraria richiesta di danaro da parte della Peppermint.
Nella lettera al Garante, Altroconsumo precisa che il Codice in materia di protezione dei dati personali vieta l'uso di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un utente internet, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. L'uso della Rete in tali termini, ricorda Altroconsumo, è consentito dal Codice solo per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'utente. Ciò solo nei riguardi dell'utente che abbia espresso il consenso precedentemente, attraverso un'informativa dove siano indicati in modo chiaro e preciso le finalità e la durata del trattamento. Se fosse in vigore anche in Italia l'istituto giuridico della class action, Altroconsumo l'avrebbe già promossa. Altroconsumo conclude invitando il Garante a intervenire immediatamente e offrendo ai consumatori coinvolti consulenza attraverso la casella e-mail peppermint@altroconsumo.it

RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER   
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
7 MAGGIO 2010
7 MAGGIO 2010
7 MAGGIO 2010
7 maggio 2010
 
L'Italia vista dal satellite
La domenica di sport
Sony Ericsson Xperia X10
Nokia N8
Si chiude l'era del floppy disk
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-