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Per l'eredità Pavarotti traduzione a ostacoli

di Angelo Busani ed Eliana Morandi

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21 settembre 2007


L'eredità del tenore Luciano Pavarotti presenta tratti indubbiamente originali: non solo per la presenza di due testamenti ma anche per la particolarità del secondo tra i due atti, redatto in italiano e in inglese. Sul sito internet del Sole-24 Ore è disponibile la versione integrale di questo secondo testamento ( redatto il 29 luglio e definito dallo stesso tenore come «testamento americano») per poter mettere a confronto le formule utilizzate nel testo inglese rispetto a quelle impiegate nella stesura italiana.
L'originalità formale di questo documento e alcune sue disposizioni potrebbero, peraltro, dare origine a problemi interpretativi tali da alimentare contese tra gli eredi, nel caso non concordassero sulla distribuzione del suo patrimonio.

Traduzione difficile
In linea generale,l'accostamento tra italiano e inglese rende evidenti alcune delle difficoltà che inevitabilmente si incontrano nel dover trasporre termini giuridici non solo da una lingua a un'altra, ma soprattutto da un ordinamento a un altro. Ad esempio, l'espressione «special and limited Last Will and Testament» viene tradotta come «speciale e limitato testamento »: si tratta però di un'espressione con la quale, nel diritto statunitense, si allude a un codicillo che specifica e non contraddice il contenuto di un precedente testamento. Ancora, l'espressione «as bequest » è stata tradotta come «prelegato», ma in effetti il concetto di prelegato non appartiene al diritto anglosassone.

Leggi di più Stati
Sotto un profilo più sostanziale, invece, potrebbe dar luogo a notevoli discussioni la clausola con la quale il tenore ha dichiarato «che le disposizioni concernenti il mio Patrimonio Americano di cui al mio Testamento Americano, nonché la validità e gli effetti del mio Testamento Americano, sono disciplinati dalla legge dello Stato di New York».
Infatti, un soggetto di nazionalità italiana, residente in Italia, non può scegliere la legge applicabile alla sua successione, perché questa legge è rigorosamente quella italiana. La scelta di una legge diversa da quella italiana può essere effettuata solo dal cittadino italiano residente all'estero, il quale (in base all'articolo 46 della legge 218/1995) può applicare alla sua successione la legge dello Stato ove risiede. A patto che, però, le sue disposizioni non ledano i diritti dei suoi eredi legittimari residenti in Italia, i quali possono comunque pretendere l'applicazione della legge italiana e la protezione che da essa loro deriva.

In caso di lite
Tuttavia, se le figlie di Pavarotti pretendessero di far valere i loro diritti sui beni americani (se la destinazione in trust di questi beni ledesse i loro diritti di legittima), si potrebbe aprire una questione complessa: il giudice italiano potrebbe decidere a loro favore, ma, quando si tratti poi di far valere questa sentenza negli Usa, si potrebbero porre molti problemi.
In primo luogo perché, vista la volontà del testatore di scegliere la legge di New York, il giudice di New York potrebbe dare la prevalenza a questa volontà piuttosto che alla sentenza del giudice italiano: va infatti ricordato che per diritto statunitense la legge regolatrice della successione ereditaria nei beni immobili è quella del luogo ove si trovano i beni.
In secondo luogo, poi, perché i giudici statunitensi raramente decidono di non tutelare coloro che hanno fatto investimenti negli Stati Uniti, applicando leggi straniere che rendono quegli investimenti meno sicuri.

Supplenza per il trust
Completamente diverso, infine, è lo scenario che riguarda il trust di cui Pavarotti ha disposto, con il suo «Testamento americano» l'istituzione. Sotto questo aspetto la scelta della legge straniera (sempre fatti salvi i diritti dei legittimari italiani) è perfettamente compatibile con il nostro ordinamento: infatti, con il suo secondo testamento, Pavarotti ha disposto l'istituzione di un trust di diritto statunitense con beni ubicati negli Stati Uniti e quindi è assolutamente normale che abbia scelto l'applicazione di quella legge. La quale, peraltro, sarebbe comunque applicabile a quel trust anche nel caso in cui il testamento nulla avesse detto sul punto.
In ogni caso, la mancanza in Italia di una legge applicabile ai trust rende indispensabile anche al cittadino italiano che intenda istituire un trust in Italia di scegliere una legge straniera per dotarlo di una disciplina. Quello disposto da Pavarotti, comunque, non è un trust italiano con beni americani ma un trust straniero con beni stranieri.

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