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24 novembre 2008

Al di là del confronto tra i preventivi e degli sconti offerti dalle compagnie (pur se limitatia determinati profili di assicurati) ci sono altre strade percorribili per tagliare il costo della polizza Rc auto. Basta conoscere quali sono le regole (alcune introdotte dalla Bersani bis, la legge 40/07) che permettono di beneficiare di alcune condizioni di maggior favore.
Ad esempio – nel caso si acquisti un ulteriore veicolo – si ricordi che potrà essere assicurato nella classe migliore dell'altro mezzo posseduto in famiglia, evitando così la più onerosa classe d'ingresso (normalmente la quattordicesima). La regola vale però soltanto se si acquista la stessa tipologia di mezzo (non, per esempio, se si compra una moto e si possiede già una vettura).
Un'altra recente innovazione riguarda il concorso di colpa.
Qualora in un sinistro stradale si sia accertata uguale responsabilità dei conducenti coinvolti, al rinnovo della polizza non verrà applicato il malus (perdita in genere di due classi di merito): secondo il provvedimento Isvap 2590/20078 «la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità sull'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri nei quali vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato».
E ancora: l'estensione della validità dell'attestato di rischio, un'opportunità che interessa chi decide di ripristinare un contratto precedentemente disdettato o sospeso per mancato utilizzo del veicolo. La legge 40/07, modificando un precedente regolamento dell'Isvap, ha disposto che in questo caso «l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni ». Infine non va dimenticata la possibilità di pagarsi il piccolo sinistro di cui ci si è resi responsabili, evitando così l'applicazione del malus e l'arretramento di classe di merito al momento del rinnovo del contratto. Perché l'assicurato possa avvalersi di quest'opportunità, la compagnia è tenuta a comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale gli estremi dei sinistri liquidati, la classe di merito nella quale verrà riclassificato il contratto se gli importi corrisposti verranno rimborsati e il premio da pagare. Questa facoltà può essere utilizzata sia al rinnovo del contratto con lo stesso assicuratore sia in caso di disdetta e passaggio ad altra impresa.
(R. Ca.)

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